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Contratto - tipo di trasporto marittimo delle persone - aggiornato al 30/07/2013
Condizioni generali di contratto per il trasporto marittimo di persone Con il termine “Vettore” o “Società” ________________________________si intende in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in____________________________ , via__________________ (partita IVA_________________________________________ ).
Art. 1. Biglietto di passaggio Il Passeggero deve essere munito di regolare biglietto di passaggio, che fa prova della conclusione del contratto per il viaggio indicato nel biglietto stesso e che deve indicare il luogo e la data di emissione, il luogo di partenza e quello di destinazione, la classe e il prezzo del passaggio, nonché il nome e domicilio del Vettore. a) Cessione. Se il biglietto non indica il nome del Passeggero, è cedibile fino a quando il Passeggero non abbia iniziato il viaggio; se invece il biglietto indica anche il nome del Passeggero, il diritto al trasporto è cedibile purché con l’espresso consenso del Vettore.