Condizioni generali di contratto per il trasporto marittimo di persone Con il termine “Vettore” o “Società” ________________________________si intende in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in____________________________ , via__________________ (partita IVA_________________________________________ ).

Art. 1. Biglietto di passaggio Il  Passeggero  deve  essere  munito  di  regolare  biglietto  di  passaggio,  che  fa  prova  della  conclusione  del contratto  per  il  viaggio  indicato  nel  biglietto  stesso  e  che  deve  indicare  il  luogo  e  la  data  di  emissione,  il luogo di partenza e quello di destinazione, la classe e il prezzo del passaggio, nonché il nome e domicilio del Vettore. a) Cessione.  Se  il  biglietto  non  indica  il  nome  del  Passeggero,  è  cedibile  fino  a  quando  il  Passeggero  non abbia  iniziato  il  viaggio;  se  invece  il  biglietto  indica  anche  il  nome  del  Passeggero,  il  diritto  al  trasporto  è cedibile purché con l’espresso consenso del Vettore.

 

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