Fac simile di atto costitutivo di Società in Accomandita Semplice (S.a.s.)
 
Con la presente scrittura privata, valida ad ogni effetto di legge, i sottoscritti:
 
Sig. .................., nato a ................... il ..................., residente a ............. in via .................., codice fiscale ......................., di professione ......................, cittadino italiano,
 
Sig. .................., nato a ................... il ..................., residente a ............. in via .................., codice fiscale ......................., di professione ......................, cittadino italiano,
stipulano e convengono quanto segue:
 
Articolo 1
Ragione sociale e sede sociale
È costituita fra i predetti signori una Società in accomandita semplice sotto la ragione sociale "................................... di..................................... S.a.s.",
La società ha sede nel Comune di ........, all’indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese.
Ai soli fini dell'iscrizione del presente atto nel Registro delle Imprese di ..............., i comparenti dichiarano che l'indirizzo della sede sociale è ............................ del predetto Comune di .........................
E’ facoltà del socio accomandatario istituire filiali, succursali o altre unità locali operative ovvero trasferire la sede sociale nell’ambito del citato Comune.
 
Articolo 2
Oggetto sociale

La società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività: ...........................(fare riferimento anche alle attività codificate dai codici ATECO)
La società potrà, inoltre, compiere qualsiasi operazione mobiliare ed immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria utile o necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale.
 
Articolo 3
Soci accomandatari e soci accomandanti
Socio accomandatario con responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali è il signor  ...........................
Soci accomandanti con responsabilità limitata alle quote rispettivamente conferite è il signor ....................
 

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Articolo 4
Durata
La durata della società è fissata fino al ................................... Alla scadenza, la società si intende tacitamente prorogata per ........ anni.
 
Articolo 5
Conferimenti e capitale sociale
Il capitale sociale ammonta a euro ..................................... e risulta dai conferimenti eseguiti dai soci nel modo seguente:
il socio........................ conferisce euro ..............., pari al.........% del capitale sociale;
il socio .................. conferisce euro ................, pari al.........% del capitale sociale.
 
Articolo 6
Amministrazione e rappresentanza
La società è amministrata dal socio accomandatario sig. ........................, il quale può compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha, altresì, la rappresentanza della società, sia di fronte ai terzi che in giudizio.
 
 
Articolo 7
Diritti dei soci accomandanti
I soci accomandanti hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l'esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società, ai sensi di legge.
 
Articolo 8
Bilancio
L'esercizio sociale di ogni anno si chiuderà al.......................
Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, il socio accomandatario amministratore dovrà compilare l'inventario, sulle risultanze del quale redigerà il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite, dandone comunicazione ai soci accomandanti.
Detti documenti si intenderanno tacitamente approvati a tutti gli effetti se i soci accomandanti non avranno fatto pervenire osservazioni, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento., entro 30 giorni.
 
Articolo 9
Ripartizione degli utili e delle perdite
Entro .... giorni dall'approvazione del bilancio, il socio accomandatario amministratore procederà alla distribuzione degli utili secondo le quote di partecipazione.
Le eventuali perdite saranno sopportate dai soci in proporzione alle rispettive quote, fermo restando che la responsabilità dei soci accomandanti sarà limitata alla quota di capitale conferita.
 
Articolo 10
Morte del socio
In caso di morte di un socio accomandatario, si applica il disposto dell'art. 2284 del codice civile, convenendosi, però, che, qualora la società continuasse con gli eredi del socio defunto, questi, ove siano più di uno, dovranno essere rappresentati in società da una sola persona (rappresentante comune), la cui nomina dovrà essere comunicata alla società entro sei mesi dalla successione.
In caso di morte di un socio accomandante, la quota sociale si trasmette all'erede, il quale - una volta accettata l'eredità - subentrerà automaticamente nella compagine sociale nella stessa posizione del socio defunto, a prescindere dal consenso proprio e dei soci superstiti. Resta inteso che, in caso di pluralità di eredi, questi dovranno essere rappresentati in società da una sola persona (rappresentante comune), la cui nomina dovrà essere comunicata alla società entro sei mesi dalla successione.
 
Articolo 11
Trasferimento della quota per atto tra vivi
Il trasferimento per atto tra vivi della quota di partecipazione dei soci accomandanti richiede il consenso scritto dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.
Il trasferimento per atto tra vivi della quota di partecipazione del socio accomandatario richiede il consenso unanime dei soci.
 
Articolo 12
Scioglimento e liquidazione
Oltre che per le cause previste dalla legge, la società si scioglierà per:
In caso di scioglimento della società, la liquidazione della stessa verrà affidata ad un liquidatore nominato dai soci. In caso di disaccordo tra i soci, la nomina del liquidatore sarà effettuata dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.
Al liquidatore sarà corrisposto per l'attività espletata un compenso, da stabilirsi dai soci all'atto della nomina.
 
Articolo 13
Modifica dell'atto costitutivo
Ogni modifica del presente atto può essere effettuata soltanto con il consenso unanime dei soci
Articolo 14
Controversie
Qualunque controversia che dovesse insorgere tra i soci oppure tra i soci e la società, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero), sarà deferita ad un arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.
L'arbitro procederà in via irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura, e deciderà secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina, senza obbligo di deposito del lodo, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato.
 
Articolo 15
Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente atto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.
 
Le spese del presente atto e successive sono a carico della società.
 
Letto, approvato e sottoscritto.
Luogo e data
Autentica delle firme
 

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