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Fonte: Unioncamere, aggiornato al 27/4/2012
 
I contratti-tipo di subfornitura sono stati predisposti dalla Camera di Commercio di Ancona, con la collaborazione del Prof. Avv. Daniele Mantucci, e condivisi a livello nazionale da Unioncamere e dalle Camere aderenti al Tavolo di Lavoro sui contratti-tipo.
Fondamentale il contributo degli stakeholders che, in rappresentanza delle organizzazioni dell'artigianato e dell'industria, in sede locale e nazionale, hanno consentito di addivenire alla predisposizione di contratti-tipo funzionali alle esigenze del mercato.

Si tratta di modelli contrattuali assai importanti nei moderni sistemi produttivi e soprattutto in un Paese caratterizzata da una forte presenza di imprese medie e piccole.
La legge 18 giugno 1998, n. 192 detta una specifica disciplina della subfornitura produttiva. L’alternativa organizzativa sintetizzata nella formula make or buy anche nel nostro sistema viene, ormai, sempre più spesso risolta nel senso della c.d. esternalizzazione, cioè con l’affidamento ad imprese esterne di talune funzioni aziendali. Con il contratto di subfornitura un imprenditore (Subfornitore) si obbliga a realizzare, verso il corrispettivo di un prezzo e secondo specifiche direttive tecniche, una fase del ciclo produttivo di altra impresa (committente).
La prestazione del Subfornitore può consistere tanto nella lavorazione di materiali forniti dal committente, quanto nella realizzazione di prodotti o nella prestazione di servizi “destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell’ambito dell’attività economica del committente” (art. 1, comma 1, l. n. 192/1998). Sotto tale profilo la nuova disciplina ripropone la distinzione, già nota nella pratica degli affari, tra subfornitura di lavorazione, di prodotti e di servizi. Ecco quindi l'esigenza di tre diversi modelli di contratto-tipo di subfornitura in grado di rispondere meglio alle specificità dei settori economici di riferimento.
L’intervento legislativo è principalmente rivolto alla protezione del Subfornitore, considerato la parte più debole del rapporto. Talune delle nuove norme sembrano tuttavia ispirate al contemperamento degli interessi in gioco, in una prospettiva di promozione della cooperazione, equa e leale, tra imprese.
Fondamentale il contributo degli stakeholders che, in rappresentanza delle organizzazioni dell'artigianato e dell'industria, in sede locale e nazionale, hanno consentito di addivenire alla predisposizione di contratti-tipo funzionali alle esigenze del mercato.
Il Subfornitore può affidare a terzi l’esecuzione di una parte delle prestazioni dovute, con l’autorizzazione del committente o, nei limiti del “50 per cento del valore della fornitura”, anche senza (art. 4 l. n. 192/1998).
Come sottolineato nella sua introduzione ai contratti-tipo dal Prof. Avv. Daniele Mantucci, che ha collaborato alla predisposizione delle condizioni generali di contratto, secondo l’opinione prevalente, le nuove norme non disciplinerebbero uno speciale contratto ma sarebbero riferibili ad un gruppo di contratti (la vendita, l’appalto, la somministrazione e il contratto d’opera). La configurabilità della subfornitura sarebbe cioè ipotizzabile nell’ambito di modelli contrattuali già codificati: nelle singole fattispecie troverebbero pertanto applicazione diretta tanto le regole dettate dalla l. n.192/98 quanto, se compatibili, quelle proprie del “tipo” ricorrente. Secondo un diverso orientamento le nuove norme regolerebbero uno specifico modello contrattuale, autonomo ed alternativo rispetto ai tipi già disciplinati dal codice civile o da leggi speciali.
Il contratto di subfornitura deve essere concluso in forma scritta (art. 2 l. n.192/98). È equiparata la stipula tramite fax o per via telematica. La proposta scritta del committente può essere dal Subfornitore accettata iniziando un’esecuzione conforme. Il termine per il pagamento del corrispettivo dovuto dal committente non può, di regola, superare i 60 giorni. Per il caso di mancato rispetto del termine sono previsti interessi legali superiori a quelli ordinari.
Se il ritardo si protrae oltre i trenta giorni, si applica una penale pari al 5% dell’importo non versato (art. 3 l. n. 192/1998, come modificato dall’art.10, primo comma, decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231)
La maggior parte delle nuove norme ha carattere imperativo. Le clausole contrattuali difformi sono nulle. Secondo l’opinione prevalente si tratterebbe di nullità tendenzialmente parziale (cioè per quanto possibile non estensibile all’intero contratto) e relativa (ovvero rilevabile soltanto dalla parte che la norma violata tutela).
Nella elaborazione dei modelli si è ritenuto di seguire la distinzione legislativa tra subfornitura di lavorazioni, di prodotti e di servizi, proposta dal dettato normativo e senz’altro rilevante nella pratica. Nell’ambito di ciascuna di tali ipotesi, le possibili varianti vengono evidenziate con l’uso del corsivo o nelle note.