La certificazione unica CU 2024 per le ritenute di acconto subite nell'anno 2023 da indicare in sede di dichiarazione dei redditi e da detrarre dall'Irpef. Entro il 18 marzo 2024 (il termine ultimo è il 16 marzo, che cade di sabato), i sostituiti d’imposta che hanno corrisposto nel 2023 compensi a lavoratori dipendenti, pensionati, amministratori, autonomi, professionisti o corrisposto provvigioni ad agenti e rappresentati di commercio, prestazioni occasionali, sono obbligati alla consegna delle certificazioni CU delle ritenute d’acconto versate ai sostituiti.

La certificazione delle ritenute - che fino all'anno 2014 poteva redigersi in forma libera - deve dal 2015, essere "riportata" sul modello di Certificazione Unica "CU" ufficiale che dovrà essere trasmesso telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il 18 marzo 2024 (termine non ravvedibile).

 
Si precisa che le trasmissioni telematiche delle certificazioni uniche (CU) relative a redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale e le provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio, anche per quest'anno potranno entro il termine di presentazione del modello 770 sostituti d’imposta (31/10/2024) .
Risoluzione Agenzia delle Entrate numero 13/E del 4 marzo 2024 - Proroga ufficiale CU autonomi al 31 ottobre 2024
.. tenuto conto che i dati delle CU di lavoro autonomo “professionale” sono utilizzate quest’anno solo in forma sperimentale, si ritiene che per l’anno d’imposta 2023 le CU contenenti redditi dichiarabili esclusivamente mediante il modello Redditi persone fisiche 2024 (come i redditi di lavoro autonomo “professionale”) possano essere presentate entro il 31 ottobre 2024 (termine di presentazione del Modello 770) ...
 
 
 
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La CU può essere compilata in diversi modi, a seconda della tipologia di compenso:
-Prestazioni di lavoro autonomo: Indicare i compensi e le ritenute relative alle prestazioni di lavoro autonomo.
-Prestazioni di lavoro autonomo soggetto forfettario: Questo è l’ultimo anno in cui i forfettari devono inviare la Certificazione Unica, poiché a partire dal 2025 sono esonerati.
-Provvigioni per gli agenti: Certificare le provvigioni erogate agli agenti di commercio.
-Diritto d'autore: Includere i compensi per diritti d'autore.
-Prestazioni di lavoro autonomo occasionale: Certificare le ritenute su redditi da lavoro autonomo occasionale.
 
Nella Certificazione Unica (CU) 2024, i codici da utilizzare per i forfettari e per i compensi non assoggettati alle ritenute sono i seguenti:
Forfettari:
Codice 24 (ex codice 12): per i compensi, non assoggettati a ritenuta d'acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfettario di cui all'articolo 1, comma 54-89 della L. 190/2014. Si ricorda che questo è l'ultimo anno per le CU dei forfettari.

Compensi non assoggettati alle ritenute:
Codice 21: per somme non soggette a ritenuta d'acconto (da utilizzare generalmente per le prestazioni ricevute da contribuenti in regime dei Minimi).
Codice 22: per redditi esenti da imposta ovvero di somme che non costituiscono reddito.
 
Tra le novità da segnalare a proposito della CU 2024 ci sono quelle che riguardano:
– la riorganizzazione del lavoro sportivo dilettantistico e professionistico;
– la rideterminazione della riduzione Irpef spettante al comparto sicurezza e difesa;
– la tassazione agevolata delle mance per i lavoratori dipendenti del settore turistico;
– l’innalzamento a 3.000 euro dei fringe benefit erogati a favore dei lavoratori dipendenti con figli a carico;
– l’indicazione del trattamento integrativo speciale erogato ai lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale.
 
 
La certificazione CU è quanto mai necessaria ai soggetti che hanno subito le ritenute, in quanto costituisce titolo per scomputare l’importo di queste dall’imposta lorda dovuta sul reddito. Nell’art. 22, c. 1, lett. c), del TUIR viene stabilito che “dall’imposta lorda si scomputano le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate, anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente”.
 
Sanzioni previste:
Certificazione unica omessa, errata o tardiva: sanzione di 100 euro, con un tetto massimo per ciascun sostituto di imposta pari a 50mila euro;
CU inviata entro il 16 marzo e poi corretta e ritrasmessa nei successivi cinque giorni: nessuna sanzione;
CU inviata entro il 16 marzo e successivamente corretta e ritrasmessa entro i successivi 60 giorni: sanzione ridotta ad euro 33,33.
 
 
 
Provvedimento n. 8253 / 2024 – Approvazione della Certificazione Unica “CU 2024”, relativa all’anno 2023, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni. Individuazione delle modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvazione delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
 

 

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