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Fonte: Unioncamere, aggiornato al 27/4/2012
 
Gli elettrodomestici sono apparecchi o utensili (prodotti di telefonia, televisori, lettori CD e DVD, condizionatori, frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie ecc.) alimentati dall’energia elettrica e destinati all’uso domestico: come tali, essi rientrano per certo nella definizione di prodotto utilizzata nell’art. 3, comma 1, lett. e), D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206.
Nella prassi commerciale, è piuttosto frequente che la vendita di elettrodomestici avvenga presso il domicilio del consumatore (vendita c.d. “porta a porta”), con conseguente applicazione, in primo luogo, della legge 17 agosto 2005, n. 173 recante la disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali.
Tale tipo di vendita è effettuata tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago.

Al contratto di vendita di elettrodomestici a domicilio si applicano, naturalmente, le norme del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, in tema di vendita dei beni di consumo, con particolare riguardo alle garanzie (la durata legale del venditore è di due anni dalla consegna dell’elettrodomestico). Questo tipo contrattuale rientra tra le ipotesi tipiche di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (art. 45 e seguenti).
Al consumatore-acquirente dell’elettrodomestico è attribuito il diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del contratto (il modello proposto, coordinato con la recente Direttiva 83/2011/UE sui diritti dei consumatori propone alle imprese di introdurre già adesso un termine di 14 giorni).
Per la predisposizione del contratto-tipo l’Ente camerale si è avvalso della collaborazione di un’apposita Commissione costituita da esperti e giuristi. Agli incontri nazionali hanno partecipato - in rappresentanza della CdC di Bologna - la Dr.ssa Grazia Fisichella, quale membro del Tavolo nazionale di lavoro, nonché l’Avv. Renato Partisani, quale esperto designato dalla Camera.
Nell’occasione è stato avviato un proficuo confronto con Avedisco, che - in qualità di Associazione di rappresentanza delle più importanti realtà industriali e commerciali, italiane ed estere, che utilizzano la vendita diretta a domicilio per la distribuzione dei loro prodotti/servizi - già da tempo ha adottato un Codice di condotta della vendita diretta a garanzia del corretto comportamento commerciale delle aziende associate.