Fattura contribuenti minimi 2013. Clicca qui per scaricare un fac simile editabile.

Annotazione da riportare nelle fatture emesse:

"Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, comma 100, della Legge 244/2007. Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità ex art. 27, commi 1 e 2, del DL 98/2011” .

Il Provvedimento del 22.12.2011 ha chiarito che i ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta (diversamente si sarebbero generate posizione creditorie nei confronti dell’erario, visto l’ammontare dell’imposta sostitutiva dovuta del 5%).
A tal fine i contribuenti minimi per quelle attività che sarebbero teoricamente soggette a ritenute di acconto, dovranno scrivere nella fattura una dicitura del tipo "Le somme oggetto di fatturazione afferiscono al reddito soggetto all’imposta sostitutiva propria del regime di vantaggio, gli importi dovuti, pertanto, non devono essere assoggettati alla ritenuta d’acconto di cui all’art. 25 del DPR 600/1973, come previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2011, n. 185820/2011" per evitare che il cliente, che deve operare da sostituto d'imposta, trattenga il 20% dell'importo imponibile IVA a titolo di ritenuta d'acconto.

 

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