Il modello CUPE Certificazioni relativa agli Utili e agli altri Proventi  Equiparati  deve essere rilasciato entro il 16 marzo, ai soggetti residenti in Italia che hanno percepito quote di utili derivanti dalla partecipazione a società di capitali, anche se non corrisposti in denaro.

Le certificazioni Cupe non vanno inviate per le quote di utile già assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva (e quindi esclusivamente per gli utili prodotti fino al 2017).

Si ritengono quote di utili anche le somme riscosse in occasione della distribuzione di riserve di capitale. In tal caso, la società emittente ha l’obbligo di comunicare agli azionisti ed agli intermediari la natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile.

I dati certificati saranno utilizzati per la compilazione del quadro SK del modello 770/2022 da parte del soggetto che ha rilasciato la certificazione e per la compilazione della dichiarazione dei redditi da parte del soggetto percipiente.

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Cosa è il modello cupe ? La certificazione CUPE prevista dall’art. 4, commi 6-ter e 6-quater, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 deve essere rilasciata entro il 16 marzo ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti. Si ricorda che possono essere considerati utili anche quelli percepiti in occasione della distribuzione di riserve di capitale (ad esempio riserve da sovrapprezzo azioni) verificandosi la presunzione di cui all’art. 47, comma 1, del TUIR. In tal caso, la società emittente ha l’obbligo di comunicare agli azionisti ed agli intermediari la natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile (Cir 26/E del 16 giugno 2004).

Qualora in relazione al medesimo soggetto siano certificati utili e uno o più proventi equiparati, formatisi in esercizi differenti per i quali è previsto un differente regime di tassazione, devono essere rilasciate distinte certificazioni.

Nel campo “Codice del soggetto che rilascia la certificazione” deve essere indicato uno dei seguenti codici:
A – se la certificazione è rilasciata dalla società o ente che ha emesso i titoli, per gli utili o per i proventi equiparati dalla stessa corrisposti. La stessa codifica deve essere utilizzata in caso di interessi riqualificati ai sensi dell’art. 98 del TUIR (in vigore fino al 31 dicembre 2007);
B – se la certificazione è rilasciata da una cassa incaricata o da un intermediario residente, aderente, direttamente o indirettamente, al sistema Monte Titoli S.p.A., presso il quale i titoli sono depositati, indicando nell’apposita sezione i dati relativi all’emittente;
C – se la certificazione è rilasciata da un soggetto che comunque interviene nel pagamento di utili o di altri proventi equiparati di fonte estera, indicando nell’apposita sezione i dati relativi all’emittente;
D – se la certificazione è rilasciata dal rappresentante fiscale in Italia di un intermediario non residente aderente al sistema Monte Titoli S.p.A. ovvero aderente a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A; in questo caso devono essere indicati nelle apposite sezioni i dati relativi all’intermediario non residente ed all’emittente;
E – se la certificazione è rilasciata da una società fiduciaria o da altri soggetti di cui all’articolo 21, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, per conto di una emittente residente, indicando nell’apposita sezione i dati relativi all’emittente;
F – se la certificazione è rilasciata in caso di riporto ai sensi dell’art. 8 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, indicando nell’apposita sezione i dati relativi all’emittente;
G – se la certificazione è rilasciata da una persona fisica o da un soggetto di cui all’art. 5 del TUIR in relazione a proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza in cui l’apporto sia costituito solo da capitale ovvero da capitale, opere e servizi.

Dati relativi al percettore degli utili o degli altri proventi equiparati
In questa sezione, nei punti da 13 a 24, devono essere indicati il codice fiscale ed i dati anagrafici del percipiente.
Qualora il percipiente sia un soggetto non residente, i seguenti punti devono essere compilati come segue:
• nei punti 20 e 22, la località di residenza estera e il relativo indirizzo;
• nel punto 23, il codice dello Stato estero di residenza rilevato dalla tabella “Elenco dei Paesi e Territori esteri”, posta in calce alle presenti istruzioni;
• nel punto 24, in caso di percipiente al quale non risulti già attribuito il codice fiscale italiano va indicato, se previsto dalla normativa e dalla prassi del Paese di residenza, il codice di identificazione rilasciato dall’Autorità fiscale o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un’Autorità amministrativa.

 

Normativa e Prassi:

Clicca qui per scaricare il Provvedimento del 15/01/2019 Oggetto: Approvazione dello schema di certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati,

delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate di cui all’articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

Clicca qui per scaricare il modello di certificazione agli utili CUPE 2018 da utilizzare dal 01/01/2017;

Clicca qui per scaricare le istruzioni per la compilazione del modello CUPE;

Clicca qui per scaricare il provvedimento di approvazione del 12 gennaio 2018.

Il modello di certificazione utilizzato fino al 31/12/2016 ed approvato dall’Agenzia delle entrate con il provvedimento del 7 gennaio 2013:
  • Clicca qui per scaricare il modello di certificazione agli utili utilizzato fino al 31/12/2016;

  • Clicca qui per scaricare le istruzioni per la compilazione del modello CUPE;

  • Clicca qui per scaricare il provvedimento di approvazione del 07 gennaio 2013.