ACCORDO RECIPROCO DI RISERVATEZZA (NON DISCLOSURE AGREEMENT)
TRA
YYZ srl, CF e P.IVA 0000000000, con sede legale in Perugia, Corso ..., rappresentata dal signor __________ ____________, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società in qualità di legale rappresentante della stessa,
(da una parte)
E
................... s.r.l., CF e P.IVA _________, con sede legale in _______, rappresentata dal signor______, domiciliato per la carica in ______, codice fiscale ________ in qualità di_______(Amministratore Delegato/Presidente/altro) di _________,
(dall’altra parte)
PREMESSO CHE
• Le parti intendono intraprendere un’attività di negoziazione ai fini di una eventuale compravendita e pertanto verranno a contatto reciprocamente con informazioni di natura confidenziale e riservata relative alla propria azienda, ai propri “know how” e alle proprie “abitudini” aziendali e commerciali;
• nell’ambito di questo contatto e scambio di informazioni le parti potranno di volta in volta ricoprire la posizione di “parte rivelante” o di “parte ricevente” in base al soggetto dal quale promana l’informazione.
• L’utilizzo di tali Informazioni Riservate richiede adeguate forme di protezione a garanzia dei risultati che si vorranno raggiungere; a tal fine è necessario definire gli specifici obblighi di riservatezza gravanti sulle parti;
DEFINIZIONI:
- Parte Rivelante è in possesso di informazioni di natura confidenziale (di seguito “Informazioni Riservate” come definite al successivo art. 3);
- Informazioni Riservate costituiscono per la Parte Rivelante un patrimonio commerciale di valore significativo;
- Parte Ricevente ha chiesto di poter disporre delle Informazioni Riservate allo scopo di sviluppare una collaborazione commerciale con la Parte Rivelante;
Tutto ciò premesso, le Parti
CONVENGONO QUANTO SEGUE
Art. 1 – Premesse
1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Art. 2 - Oggetto
2.1. Il presente Accordo disciplina gli obblighi di riservatezza cui sono tenute entrambe le parti rispetto alle Informazioni Riservate afferenti all’altra, come definite all’articolo seguente, di cui venga a conoscenza nello svolgimento delle attività di negoziazione.
Art. 3 – Informazioni Riservate
3.1. Per “Informazioni Riservate” si intendono tutte le informazioni acquisite da Parte Ricevente, in particolare dati relativi ad acquisti, vendite e margine commerciale, dati contabili, amministrativi e altre informazioni di proprietà e/o afferenti la Parte Rivelante, che non siano di pubblico dominio e che siano indicate quali confidenziali al momento della comunicazione dalla Parte Rivelante.
3.2. Le Informazioni Riservate potranno essere acquisite in qualsiasi forma (orale, scritta, grafica, in formato elettronico), senza alcuna limitazione.
3.3 In nessun caso potranno essere considerate Riservate le informazioni che:
a) siano di dominio pubblico alla data della sottoscrizione del presente Accordo o diventino tali in seguito alla suddetta acquisizione per atto o comportamento non vietato a Parte Ricevente;
b) erano conosciute e/o possa essere dimostrato che erano conosciute da Parte Ricevente al momento della trasmissione;
c) siano state trasmesse a Parte Ricevente ed espressamente qualificate come non riservate;
d) siano state sviluppate indipendentemente da Parte Ricevente senza utilizzare le Informazioni Riservate;
e) vengano rivelate a Parte Ricevente da una soggetto diverso da Parte Rivelante, il quale non sia vincolato da un obbligo di segretezza riferibile al presente Accordo, e comunque diventino note a Parte Ricevente per fatto non imputabile alla stessa;
3.4 Le Informazioni Riservate comunicate a Parte Ricevente da società controllate, consulenti, agenti o rappresentanti da Parte Rivelante sono anch’esse soggette alla disciplina del presente Accordo.
Art. 4 - Obblighi della Parte Ricevente.
4.1. Parte Ricevente si impegna a mantenere assoluta confidenzialità riguardo alle Informazioni Riservate acquisite da Parte Rivelante ed identificate come confidenziali nell’ambito del presente Accordo o eventuali altri documenti successivi.
4.2. In particolare, Parte Ricevente si impegna alle seguenti prescrizioni:
a) considerare strettamente riservate e, pertanto, a non divulgare e/o comunque a non rendere note a soggetti terzi le informazioni riservate, intendendosi per soggetti terzi tutti i soggetti diversi da quelli indicati all’art. 3.4;
b) adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie e opportune, secondo i migliori standard professionali, al fine di mantenere riservate le informazioni, nonché al fine di prevenire accessi non autorizzati, sottrazione e manipolazione delle stesse;
c) osservare rigorosamente la normativa vigente in materia di privacy e di protezione dei dati personali;
4.3. Parte ricevente non potrà utilizzare, trasferire, riprodurre, copiare anche una qualsiasi parte di tali informazioni riservate in qualsiasi forma trasmesse, senza lo specifico consenso scritto di Parte Rivelante.
Art. 5 - Proprietà intellettuale
5.1. Le Informazioni Riservate fornite da Parte Rivelante a Parte Ricevente rimangono di proprietà di Parte Rivelante e saranno concesse a Parte Ricevente ai soli scopi indicati al precedente art. 2.
5.2. In nessun caso Parte Ricevente potrà avanzare alcun diritto o pretesa rispetto alle Informazioni Riservate dell’altra.
5.3. In nessun caso il presente Accordo offre e/o concede a Parte Ricevente alcun diritto o concessione di licenza o di altro diritto di utilizzo di qualsiasi brevetto presente e futuro, marchio di fabbrica, modelli o altri diritti di proprietà intellettuale o industriale rispetto alle Informazioni Riservate.
Art. 6- Restituzione di documenti
6.1. Alla scadenza del presente Accordo e/o in caso di risoluzione dello stesso, le parti si impegnano a riconsegnarsi reciprocamente gli originali e tutte le copie dei documenti, su qualunque supporto creati, che contengano o che si riferiscano alle Informazioni Riservate di cui al presente Accordo.
6.2. Si impegnano altresì a cancellare o distruggere qualsiasi registrazione effettuata su qualunque supporto delle Informazioni Riservate relative all’altra.
Art. 7 - Periodo di durata
7.1. Il presente Accordo di riservatezza avrà una durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione.
Art. 8 - Divieto di cessione
8.1. Nessuna parte potrà cedere il presente Accordo o alcuno dei diritti o delle obbligazioni da questo derivanti senza il preventivo assenso scritto dell’altra parte.
Art. 9 - Modifica
9.1. Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti.
Art. 10 – Diritto applicabile e foro competente
10.1. Questo Accordo è governato dalle leggi italiane.
10.2. Nel caso in cui dovesse insorgere tra le Parti qualunque controversia relativa alla esecuzione e/o interpretazione del presente Accordo, qualora non venisse definita in via amichevole, il foro competente è quello di Perugia.
Caratteristiche e contenuto generali di un accordo di riservatezza (NDA):
-la titolarità delle informazioni che si vogliono condividere con il partner;
-l’elenco e la definizione delle informazioni oggetto di trasmissione e di impegno alla non divulgazione;
-lo scopo per il quale le informazioni riservate vengono condivide tra le parti;
-la validità temporale dell’obbligo di riservatezza;
-la determinazione di una sanzione, nel caso di violazione dell’accordo;
-l’individuazione del giudice competente e l’eventuale legge applicabile.
Gli accordi di riservatezza si usano principalmente:
-Nella fase di trattativa con un potenziale partner in vista di un altro accordo o di una operazione rilevante quale, ad esempio, una cessione societaria, un’operazione di trasferimento di tecnologia, una valutazione finanziaria di assets aziendali strategici (c.d. due diligence), una particolare fornitura di servizi o software informatici o di altri beni “su misura”.
-Nella fase esecutiva di una commessa, quando un’impresa, per eseguire la fornitura, deve trasmettere ai suoi fornitori e consulenti esterni informazioni riservate dei clienti con cui ha un accordo di riservatezza e che l’hanno autorizzata.
- NDA bilaterale. Si usa quando entrambe le parti si obbligano a mantenere la riservatezza. I due soggetti, quindi, condividono tra loro le informazioni e assumono reciprocamente l’obbligo di non diffonderle. Un esempio può essere quello di due società che progettano una fusione e firmano questo accordo per obbligarsi a non diffondere le informazioni condivise reciprocamente.
5. DINIEGO
5.1. Il presente Accordo non costituisce alcun obbligo per la Parte Divulgante di trasmettere alla Parte Ricevente tutte le proprie Informazioni Riservate.
5.2. La Parte Ricevente avrà il diritto di rifiutarsi di ricevere tutte o parte delle Informazioni Riservate dandone comunicazione scritta alla Parte Divulgante prima che essa provveda alla relativa divulgazione.
ACCORDO RECIPROCO DI RISERVATEZZA (NON DISCLOSURE AGREEMENT)
Tra
la società YYZ srl con sede in ................., via .................., iscritta al Registro Imprese di Viterbo al n. ..........., P. IVA n. ...................., in persona del sig. .............................., in qualità di ....................... della Società (di seguito denominata la Concedente)
e
la società ................ con sede in ................, via ................., iscritta al Registro Imprese di Arezzo al n. ..........., P. IVA n. .................., in persona del sig. ............................, in qualità di ..................... della Società (di seguito denominata la Ricevente).
Premesso:
- che fra le suddette parti è stato concluso in data ............... un accordo avente ad oggetto ............... (oppure: ...fra le suddette parti sono in corso trattative per la conclusione di un accordo avente ad oggetto ............);
- che tale accordo (oppure: ...il compimento di verifiche preliminari in fase precontrattuale necessarie alla conclusione dell’accordo sopra evidenziato) comporta l’acquisizione da parte della Ricevente di informazioni, di cui è proprietaria esclusiva la Concedente, da considerarsi confidenziali e quindi segrete, come meglio specificato di seguito all’art. 1 del presente accordo;
tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante ed inscindibile del presente accordo, le parti convengono e stipulano quanto segue.
1. Informazioni confidenziali
1.1 Con il termine informazioni confidenziali devono intendersi, anche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 98 del D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30, tutte le informazioni comunicate alla Ricevente o da quest’ultima apprese in qualsiasi forma scritta, verbale, elettronica, mediante visione diretta o qualsiasi altra forma intelligibile, in conseguenza e per effetto dell’accordo di cui in premessa (oppure per effetto delle verifiche preliminari precontrattuali di cui alle premesse). Più in particolare, tali devono intendersi, seppur a titolo esemplificativo, le informazioni riguardanti i prodotti e/o i procedimenti produttivi applicati e non (brevettati e non, di proprietà e/o in disponibilità della Concedente); la progettazione e/o la ricerca e sviluppo; i mezzi di produzione e gli altri beni aziendali; l’organizzazione della produzione o dell’azienda; i servizi resi dalla Concedente; le informazioni commerciali e la politica gestionale della clientela; la gestione e l’andamento della Concedente; i rapporti della Concedente con i terzi, e così via.1 2
2. Obblighi della Ricevente
2.1 La Ricevente si obbliga a garantire la riservatezza sulle informazioni considerate confidenziali ai sensi del precedente art. 1 del presente accordo nonché a utilizzarle esclusivamente per il limitato scopo specificato in premessa, non potendo pertanto in alcun caso farne uso differente; si obbliga inoltre a non rivelare, trasferire e/o comunicare, anche solo in parte, dette informazioni a terzi (Società, enti o persone fisiche) né a riprodurre, copiare e/o duplicare, in qualsiasi modo ciò avvenga, documenti (ivi compresi quelli elettronici) contenenti le informazioni confidenziali o parte delle stesse, se non con il preventivo consenso scritto della Concedente. Gli obblighi sopra previsti dovranno anche esercitarsi con riferimento, ma non limitatamente, a quei dati, informazioni e documenti che la Concedente avrà espressamente qualificato come segreti o riservati.
2.2 La Ricevente si obbliga infine a garantire la riservatezza delle informazioni, adottando tutte le misure necessarie nei confronti dei propri dipendenti e di coloro che più in generale operano a vario titolo all’interno della sua azienda, anche ai sensi dell’art. 1381 del Codice civile,3 nonché a riprodurre e far accettare analoghi obblighi da parte dei terzi propri fornitori cui le informazioni siano comunicate in quanto strettamente necessario al fine di dare esecuzione all’accordo citato in premessa.
3. Durata del vincolo di riservatezza
3.1 Il vincolo di riservatezza previsto dal presente accordo durerà fino a quando le informazioni confidenziali ai sensi dell’art. 1, non siano venute note alla generalità degli operatori del settore. Qualora uno o più elementi costituenti le informazioni confidenziali diventi noto, il vincolo di segretezza rimarrà comunque in vigore in riferimento a quegli elementi che non siano ancora noti. Tale vincolo potrà quindi operare anche in epoca successiva alla cessazione dell’accordo di cui in premessa.
3.2 La Ricevente è tenuta, su semplice richiesta scritta della Concedente, a restituire prontamente a quest’ultima ogni e qualsivoglia documento (anche elettronico) connesso al presente accordo.
4. Clausola penale convenzionale (eventuale)
In caso di violazione del presente accordo di segretezza la Ricevente corrisponderà alla Concedente, a titolo di penale convenzionale, la somma di Euro .........,00 (............./00), fatti salvi gli eventuali maggiori danni che dovessero essere dimostrati.
5. Clausola compromissoria
Qualsiasi controversia nascente dal presente contratto sarà risolta ..................
Art. 1 Oggetto e scopo
1.1 Il presente Accordo disciplina gli obblighi di riservatezza a cui sono tenute le Parti rispetto alle informazioni, i dati e le conoscenze riservati, così come definiti ai sensi del presente Accordo, che siano scambiati o di cui le Parti vengano a conoscenza nel perseguire lo scopo di cui al punto 1.2.
1.2 Le Parti intendono scambiarsi Informazioni Riservate allo scopo di determinare l’interesse reciproco a
concludere un futuro contratto di ____________ (nel seguito denominato “Contratto”)
oppure
collaborare nel campo di ______________ di seguito denominato lo “Scopo”.
Art. 2 Informazioni Riservate
2.1 Ai fini del presente Accordo si intendono per riservati le informazioni, i dati e le conoscenze rivelati o consegnati da una Parte all’altra che al tempo della rivelazione o della consegna siano di natura riservata, di seguito “Informazioni Riservate”. La divulgazione di Informazioni Riservate trasmesse in forma verbale dovrà essere trascritta, entro 30 giorni, in un documento che ne attesti la riservatezza e che ne precisi la data di divulgazione.
2.1 Ai fini del presente Accordo si intendono per riservati le informazioni, i dati e le conoscenze rivelati o consegnati da una Parte all’altra in relazione allo Scopo, di seguito “Informazioni Riservate”.
2.2 La natura riservata delle informazioni, dati e conoscenze di cui al punto 2.1 dovrà risultare da timbro o indicazione dell’apposita dicitura “riservato”, “confidenziale” o
simili, oppure nell’oggetto delle comunicazioni inviate via mail, così da consentire alle Parti e ai soggetti autorizzati l’immediata individuazione delle stesse e il rispetto
degli obblighi di riservatezza previsti dal presente Accordo.
2.3 Nonostante la apposita dicitura di cui al punto precedente, il presente Accordo non si applica nel caso di Informazioni Riservate che:
A. siano di pubblico dominio al momento della comunicazione, o che diventino di pubblico dominio dopo essere state rese note per causa che non costituisce inadempimento delle intese nel presente Accordo;
B. fossero in possesso della Parte ricevente antecedentemente la comunicazione della Parte divulgante e non siano soggette ad un obbligo di riservatezza;
C. siano trasferite legittimamente alla Parte ricevente senza alcun obbligo di riservatezza;
D. siano divulgate a terzi senza restrizioni nei confronti di tali soggetti dalla Parte divulgante;
E. siano sviluppate indipendentemente dalla Parte ricevente senza alcun uso delle Informazioni Riservate comunicate dalla Parte divulgante o per le quali la Parte ricevente sia stata espressamente autorizzata dalla Parte divulgante alla divulgazione.
2.4 Le Parti potranno comunicare le Informazioni Riservate ricevute nel caso sia richiesto dalla legge o da un provvedimento dell’autorità giudiziaria, a patto che:
a. venga notificato prontamente la necessità di tale comunicazione; e
b. siano individuati i limiti, il contenuto e la diffusione di tale comunicazione a quanto ragionevolmente necessario.
Art. 3 Obblighi di riservatezza
3.1 Le Parti si impegnano a mantenere la massima riservatezza sulle Informazioni Riservate così come individuate ai sensi del presente Accordo e a impiegare modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.
3.2 Alle Parti è fatto divieto di:
i. rivelare a terzi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, in qualunque forma e divulgare in qualunque modo o forma le Informazioni Riservate ad eccezione dei casi di cui al punto 3.2;
ii. utilizzare le Informazioni riservate, se non nella misura e con mezzi strettamente necessari al perseguimento dello Scopo;
iii. copiare o riprodurre le Informazioni Riservate in tutto o in parte se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività previste dal contratto.
3.3 Le Parti si impegnano ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie e opportune, con almeno lo stesso livello di diligenza adottato per proteggere i propri dati personali, per evitare l’uso non autorizzato, la divulgazione o la pubblicazione delle Informazioni Riservate, nonché al fine di prevenire accessi non autorizzati alle Informazioni Riservate, la sottrazione e la manipolazione delle stesse.
3.4 Le Parti potranno comunicare le Informazioni Riservate ai propri dipendenti, consulenti ed altri soggetti ai quali la conoscenza di tali informazioni sia necessaria
al fine del conseguimento dello Scopo, assumendosi la responsabilità di qualsiasi violazione di doveri di riservatezza da parte di tutte quelle persone che abbiano o abbiano avuto accesso alle Informazioni Riservate.
Art. 4 Titolarità e Proprietà intellettuale
4.1 Tutte le Informazioni Riservate e tutti i materiali, prodotti od opere da essi derivate e tutti i relativi diritti di proprietà industriale o intellettuale sono e resteranno di piena ed esclusiva proprietà della Parte comunicante.
4.2 Il presente Accordo non costituisce a favore delle Parti alcun diritto o concessione di licenza o di altro diritto di utilizzo di brevetti, marchi o modelli o altri diritti di proprietà industriale o intellettuale.
Art. 5 Durata
5.1 Il presente Accordo ha durata di 12 mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione di tutte le Parti e potrà essere rinnovato solo con il consenso scritto delle Parti prima dello scadere del termine indicato.
5.2 Nel caso di risultati tutelabili e di avvio della procedura di brevettazione o registrazione la durata del presente Accordo si estenderà fino ai 18 mesi successivi al deposito del brevetto. Gli obblighi di riservatezza decorrono dalla sottoscrizione del presente Accordo e restano validi fino a 5 anni dalla data di conclusione del progetto.
Art. 6 Responsabile
6.1 Ciascuna Parte individua all’interno della propria organizzazione la persona responsabile del trattamento delle Informazioni Riservate, la quale avrà cura di fare sottoscrivere una dichiarazione con la quale i soggetti si assumono gli obblighi di riservatezza individuati e disciplinati dal presente Accordo.
6.2 Le persone responsabili di cui sopra sono:
per________ il sig. ...............
per_________ il sig. ...............
6.3 Eventuali comunicazioni tra Le Parti relative al presente Accordo dovranno pervenire ai seguenti indirizzi:
Art. 7 Clausola penale
Nel caso siano stati violati gli obblighi di riservatezza previsti dal presente Accordo e la violazione sia imputabile alla Parte, essa sarà tenuta a corrispondere la somma di ........... fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.
Art. 8 Legge applicabile e foro competente
Il presente accordo è regolato dalla legge italiana. Qualunque controversia dovesse insorgere tra le Parti relativa alla esecuzione e interpretazione del presente accordo qualora non venisse definita in via amichevole sarà rimessa:
20 - Accesso e riservatezza del Committente
1. Il Committente può accedere ai locali ove il Subfornitore svolge la propria attività al fine di controllare le modalità di realizzazione della prestazione, lo stato di avanzamento
delle lavorazioni e la corretta esecuzione delle commesse. La facoltà di accesso non può essere esercitata senza un preavviso di almeno tre giorni. La relativa comunicazione deve
essere inviata al Subfornitore nelle modalità indicate nel punto 2, primo capoverso.
2. Il Committente dovrà mantenere la massima riservatezza riguardo alle informazioni relative ai processi di produzione, attrezzature e materiali del Subfornitore, delle quali
dovesse venire a conoscenza durante gli accessi di cui al comma precedente e comunque in relazione alla subfornitura oggetto del presente contratto.
ACCORDO DI RISERVATEZZA TRA
Il Sig. .................... nato a ............... il ................. C.F. ……………………, residente in ………….. (…), alla Via ………………., da una parte,
e
Società YYZ srl Partita IVA e codice fiscale …………, con sede legale in ………….. (…), alla Via ………………………, in persona del legale rappresentante pro-tempore Sig. ... , dall’altra,
di seguito rispettivamente indicate anche singolarmente come “Parte Emittente” e “Parte Ricevente”, ovvero congiuntamente come "le Parti"
Premesso che
• La Parte Emittente intende rivelare alla Parte Ricevente informazioni tecniche e/o commerciali, relative alla seguente iniziativa/programma denominato “…………………….”, nell’ambito della collaborazione prestata da Società ............ al Sig. ........., e finalizzata allo sviluppo dei modelli ideati e registrati dal predetto, dal punto di vista tecnico, nonché allo sfruttamento industriale e/o commerciale degli stessi, attraverso la conclusione di contratti con partners commerciali.
• La Parte Emittente desidera pertanto regolare il trattamento delle informazioni tecniche e/o commerciali trasferite, verbalmente o per iscritto, secondo le modalità definite nel presente accordo, senza alcuna limitazione relativamente alla tipologia del supporto materiale che la Parte Emittente ritenga opportuno utilizzare per lo scambio delle informazioni medesime.
Tutto ciò premesso, le Parti stipulano e convengono quanto segue
1) Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo (qui di seguito “Accordo”).
2) Ai fini del presente Accordo sono considerate riservate, le informazioni o i dati (“Informazioni Riservate”) trasmessi verbalmente, per iscritto, o con qualsiasi altro mezzo, da una delle Parti (“Parte Emittente”) all'altra (“Parte Ricevente”) ed identificate come tali dalla Parte che le trasmette.
Tale identificazione sarà attuata dalla Parte Emittente mediante l'apposizione di opportuna ed evidente dizione o legenda sui documenti, che ne definisca la natura riservata.
Le Informazioni Riservate che siano trasmesse verbalmente, potranno essere protette da questo Accordo anche se non identificate come tali al momento della loro comunicazione e comunque ove successivamente trascritte e ritrasmesse alla Parte Ricevente, con le opportune indicazioni di riservatezza, non oltre giorni 30 (trenta) dalla data della comunicazione orale.
Il contenuto del presente Accordo è da considerarsi riservato e non deve essere divulgato a terzi, senza preventivo accordo scritto della Parte Emittente.
3) La Parte Emittente dovrà fare in modo di rivelare alla Parte Ricevente solo quelle Informazioni Riservate che la Parte Emittente ritenga necessarie al raggiungimento degli scopi di cui in Premessa.
4) Le Informazioni Riservate della Parte Emittente potranno essere utilizzate dalla Parte Ricevente solo ai fini delle attività relative all’iniziativa/programma identificate nelle premesse.
5) La Parte Ricevente si adoprerà al fine di prevenire la divulgazione delle Informazioni Riservate della Parte Emittente, e le sottoporrà alle misure di sicurezza con le quali è solita trattare le proprie informazioni aventi un livello di riservatezza equiparabile a quello delle Informazioni Riservate ricevute.
Questo livello di riservatezza non potrà comunque essere inferiore al livello di diligenza qualificata di un operatore professionale del relativo settore.
6) La Parte Ricevente dovrà prendere le necessarie precauzioni onde prevenire la divulgazione delle Informazioni Riservate della Parte Emittente a membri della propria organizzazione che non abbiano necessità di conoscerle ai fini dell’iniziativa/programma identificate nelle premesse di cui sopra.
La Parte Ricevente dovrà, inoltre, assicurare che i membri della propria organizzazione a cui verranno comunicate, qualora necessario, tali Informazioni Riservate, saranno soggetti ai medesimi obblighi previsti nel presente Accordo.
7) Ciascuna Parte designa, nell’ambito della propria organizzazione, le seguenti persone autorizzate a ricevere e/o trasmettere le Informazioni Riservate. Le Parti potranno sostituire i nominativi qui indicati dandone comunicazione scritta all’altra Parte.
PARTE EMITTENTE: .
PARTE RICEVENTE: .
8) Le Informazioni Riservate saranno coperte dall’obbligo di riservatezza, per un periodo di anni 2 (due), decorrenti dalla data di comunicazione delle stesse ad opera della Parte Emittente, indipendentemente dalla durata e validità del presente Accordo.
9) Ai fini della validità del presente Accordo, per Parte Ricevente si intende sia la persona giuridica società Società ......... P.Iva ………… corrente in ………….., ala Via………………., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Dott. Bianchi, per conto della quale gli stessi si impegnano alla stipula ed all’osservanza integrale del presente Accordo.
10) Le obbligazioni relative all'utilizzazione e alla divulgazione delle Informazioni Riservate non si applicano alle informazioni che, con evidenza scritta, la Parte Ricevente sia in grado di provare:
a) siano divenute di pubblico dominio senza colpa o negligenza della Parte Ricevente;
b) fossero già note alla Parte Ricevente al momento della comunicazione;
c) siano state sviluppate indipendentemente e in buona fede da personale della Parte Ricevente che non abbia avuto possibilità di accesso alcuno alle Informazioni Riservate dell’altra Parte;
d) siano state divulgate dietro consenso scritto della Parte Emittente o comunque senza violazione del presente Accordo;
e) siano state divulgate per adempimento di legge o su richiesta di un’Autorità Governativa o Giurisdizionale competente.
Nel caso si verifichi la fattispecie di cui alla precedente lettera e) la Parte Ricevente, compatibilmente con gli eventuali vincoli di legge, dovrà immediatamente notificare all’altra Parte rendendosi disponibile a coadiuvare quest’ultima in ogni più opportuna azione tesa ad evitare la divulgazione delle Informazioni Riservate in questione.
11) Con la stipula del presente Accordo non si intende attribuire o far sorgere in capo alla Parte Ricevente alcuna licenza, altro diritto d’uso o altro diritto sulle informazioni rivelate dalla Parte Emittente che rimangono, pertanto, di proprietà di quest’ultima.
12) Il sig. .........., legale rappresentante pro-tempore della Società ................, in qualità firmatari del presente Accordo, si impegnano pertanto a non ideare, progettare, realizzare, produrre e/o commercializzare, per proprio conto ovvero per conto terzi non firmatari del presente Accordo, tipologie di ……………………, simili o comunque affini alla tipologia oggetto di divulgazione ad opera della Parte Emittente.
Viene fatto salvo il caso in cui sia la stessa Parte Emittente a conferire e riconoscere tale facoltà alla Società .............. previo acquisto, ad opera della Parte Ricevente, dei diritti di proprietà intellettuale ad oggi di titolarità di Parte Emittente, e previa sottoscrizione di apposito contratto.
Nel qual caso il Sig. ............... si impegna, a sua volta, a non divulgare, ideare, progettare, realizzare, produrre e/o commercializzare, per proprio conto ovvero per conto terzi, i modelli di ……………. che venissero eventualmente realizzati da ovvero per conto della Società ............. in via esclusiva, a seguito degli sopradetti accordi intercorsi tra le Parti.
13) Ciascuna delle Parti si obbliga, sin d’ora, ad agire in modo che la divulgazione delle Informazioni Riservate rivelate nell’ambito del presente Accordo non violi leggi vigenti ed applicabili, né diritti di terzi.
Ciascuna delle Parti deve tenere indenne l’altra da qualsiasi danno, perdita o costo derivante dal non rispetto di questo obbligo.
14) Il presente Accordo avrà validità per un periodo di anni 2 (due) dalla data effettiva di stipula sopra indicata.
Nessuna modifica al presente Accordo potrà essere effettuata se non previo accordo scritto tra le Parti.
Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Accordo in ogni momento, notificando per iscritto all’altra Parte la sua intenzione con un preavviso di almeno giorni 30 (trenta), a mezzo posta elettronica certificata (pec), ovvero raccomandata A/R con avviso di ricevimento. Resta comunque ferma la previsione di cui all’art. 8.
15) Il contenuto del presente Accordo rappresenta nella sua interezza l’accordo contrattuale liberamente raggiunto dalle Parti in materia di scambio di Informazioni di Proprietà per gli scopi di cui alle Premesse e prevale, pertanto, su qualunque altro eventuale accordo, scritto e/o orale, concluso in precedenza dalle Parti per il medesimo scopo.
16) I diritti e gli obblighi previsti nel presente Accordo prevalgono sulle specifiche dizioni o legende apposte sulle Informazioni Riservate ricevute. Resta inteso che niente di quanto stabilito nel presente Accordo potrà prevalere o pregiudicare eventuali classificazioni di riservatezza, eventualmente imposte dalla normativa vigente sulla Sicurezza Nazionale.
17) Alla cessazione del presente Accordo, in caso di richiesta scritta della Parte Emittente, tutte le Informazioni Riservate contenute in qualsiasi tipo di documento, sia in originale che in copia, dovranno essere restituite dalla Parte Ricevente alla Parte Emittente o distrutte. In quest’ultimo caso verrà redatto un verbale di distruzione dalla parte Ricevente, che sarà inviato alla Parte Emittente.
18) Né il presente Accordo, né i diritti da esso derivanti, sono cedibili dalle Parti. Se una delle Parti dovesse essere oggetto di trasferimento ad altra società, licenziamento e/o dimissioni dall’attuale impiego lavorativo, modifica del ruolo/mansioni svolte all’interno dell’azienda, fusione, acquisizione, incorporazione o riorganizzazione aziendale, il soggetto successore, sia esso persona fisica o giuridica, sarà comunque tenuto a rispettare gli obblighi contenuti nel presente Accordo, ed assunti dal predecessore.
19) Il mancato esercizio dei diritti derivanti alle Parti ai sensi del presente Accordo non pregiudica il diritto delle Parti di avvalersene successivamente, né può essere interpretato come una rinuncia agli stessi, salvo che la Parte che ne è titolare vi abbia espressamente rinunciato per iscritto.
20) Il presente Accordo è soggetto a e va interpretato secondo la legge della Repubblica Italiana.
21) Ogni controversia tra le Parti che emerga da/o in connessione all’interpretazione ovvero all’esecuzione del presente Accordo, ivi inclusi presunti inadempimenti, che non sia risolta entro trenta giorni, a partire dalla comunicazione scritta di una delle Parti all’altra, circa il sorgere della controversia, sarà risolta tramite arbitrato ai sensi degli artt. 806 e seguenti c.p.c.. L’arbitrato avrà luogo in ……………… (…) ed il Lodo Arbitrale sarà vincolante per le Parti che dovranno, pertanto, darvi esecuzione in buona fede.
22) Le Parti dichiarano che il presente Accordo, in ogni sua parte, è stato letto, approvato e sottoscritto senza che si sia fatto uso di moduli, formulari o condizioni generali unilateralmente predisposte da una di esse, e che risultano conseguentemente inapplicabili gli articoli 1341 e 1342 c.c.
Il presente Accordo è stato firmato dalle Parti in due esemplari, uno per ciascuna Parte e ciascuna copia costituisce un originale, ed ha efficacia dalla data della sottoscrizione.
Luogo e data