Testata Giornalistica On Line di Informazione Giuridico - Economica

 

Mario Rossi
Via Roma 34
20154 Milano
Tel. 02 3200***
Cell. 339589387
 
Alla c.a. Rag. Francesco Cacchiarelli
Tuscia Network srl
Via Ronciglione 38
01015 Sutri (Vt)
 
Milano, 8 maggio 2016
 
Oggetto: Candidatura per l’area commerciale
 
Egregio Rag. Cacchiarelli,
vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione il mio interesse ad un eventuale assunzione nella Vostra azienda, leader nel settore della formazione aziendale e dell'editoria specializzata.
Ho un particolare interesse per l’area commerciale, nella quale ho già maturato una prima conoscenza professionale.
Come potete vedere dal Curriculum vitae che allego, dopo aver conseguito il diploma di ragioniere perito commerciale ho frequentato un corso per approfondire le conoscenze informatiche e parlo abbastanza bene il tedesco e l’inglese.
Ritengo di essere una persona socievole, dinamica, volenterosa e desiderosa di imparare.
Sono disponibile fin da subito anche per un’assunzione a tempo determinato o come collaboratore esterno. Sono altresì disponibile a frequentare eventuali corsi di formazione ed a fare trasferte anche all’estero. Spero pertanto che vorrete considerare la mia candidatura.
In attesa di poter avere un colloquio con Voi, ringrazio per l’attenzione riservatami e porgo distinti saluti
.
 
MARIO ROSSI
(Firma)
 
Allegati: curriculum vitae.

  • Predisposizione della richiesta per l’inserimento nell’elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali
  • Predisposizione delle varie dichiarazioni della societa richiedente l’inserimento nell’elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali ai sensi dell’articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164 come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n.93
  • Predisposizione della dichiarazione di una banca di primario interesse nazionale sulla affidabilita’ finanziaria dell’impresa richiedente l’inserimento nell’elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali
  • Predisposizione della dichiarazione della societa controllante (o collegata) di supporto tecnico e finanziario all’impresa richiedente l’inserimento nell’elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali
  • Predisposizione della dichiarazione del fornitore di gas naturale all’impresa richiedente l’inserimento nell’elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali
  • Predisposizione della dichiarazione della società richiedente l’autorizzazione alla vendita di gas naturale a clienti finali di non effettuazione di attività incompatibili con quella di vendita ai sensi dell’articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164

Lo staff di tusciafisco.it propone un fac simile di una comunicazione di distruzione di beni.

Per scaricare il fac simile in formato word cliccare qui

 

Il D.Lgs. 70/2021 ha introdotto una procedura semplificata per le distruzioni volontaria di beni obsoleti (strumentali e merce) con un valore inferiore ai 10mila euro (riferito al valore di acquisto), avvalendosi di un’autocertificazione per la verbalizzazione delle operazioni mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 

Nel caso in cui il valore dei beni sia di valore superiore a € 10.000, alla distruzione dei beni aziendali deve presenziare, alternativamente:
un incaricato dell’Agenzia delle entrate,
un ufficiale della Guardia di finanza,
un notaio,
i quali, al termine delle operazioni di distruzione, devono redigere un apposito verbale.


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1997, n. 441 Articolo 1 Presunzione di cessione
1. Si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, ne in quelli dei suoi rappresentanti. Tra tali luoghi rientrano anche le sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi, depositi ed i mezzi di trasporto nella disponibilità dell'impresa.
2. La presunzione di cui al comma 1 non opera se è dimostrato che i beni stessi:
a) sono stati impiegati per la produzione, perduti o distrutti;
b) sono stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito, comodato o in dipendenza di contratti estimatori, di contratti di opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o di altro titolo non traslativo della proprietà.

DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 - Art. 7 Semplificazione fiscale
lettera p) innalzamento a 10 mila euro della soglia di valore dei beni d'impresa per i quali è possibile ricorrere ad attestazione di distruzione mediante atto notorio;

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di ATTO NOTORIO articolo 47 DPR 448/2000 - articolo 2 comma 3 DPR 441/97

Il sottoscritto .... riportare tutti i dati anagrafici .......... ..  in qualità di legale rappresentante della società ............. con sede legale in Sutri (VT), Via ......... codice fiscale ..... partita IVA ..........

Dichiara

Nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio devono risultare necessariamente le seguenti informazioni:
Data, ora e luogo in cui avvengono le operazioni, nonché natura, qualità, quantità e ammontare del costo dei beni distrutti e/o trasformati.
Esempio

la distruzione di attrezzatura/beni strumentali ammortizzabili, già interamente ammortizzati alla data di redazione della presente dichiarazione, per complessivi € 9.000,00 (euro novemila/00) a seguito dell'avvenuto smaltimento degli stessi presso discarica autorizzata sita in Sutri, Via .......... (data, ora e luogo di svolgimento delle operazioni di distruzione).

(Si riserva di fornire, a richiesta, il dettaglio dei beni dismessi.)

Oppure

Che il giorno ... alle ore ... presso ... .......  sono stati distrutti e smaltiti i seguenti beni di valore di acquisto complessivamente inferiore a 10.000,00 euro:
Descrizione bene   -    quantità   -      Costo di acquisto

 

Luogo e data

Far apporre timbro postale per attribuzione data certa e compilare di DDT di movimentazione della merce.

Si ricorda che in ogni caso prima della distruzione l'azienda deve inviare apposita comunicazione all’ Amministrazione Finanziaria e al Comando della Guardia di Finanza - competenti del luogo dove avviene l’operazione di distruzione, e non dove ha sede la società - almeno 5 giorni prima dell’operazione di distruzione:

All'Agenzia delle Entrate di ............................
Al Comando della Guardia di Finanza di ...................

OGGETTO: Comunicazione ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 441/97 per la distruzione di beni

Il sottoscritto ............................ in qualità di rappresentante della società .........................., con sede in ...................... via ........................... n. ...., codice fiscale ........................, esercente l'attività di ..........................

COMUNICA

l'intenzione di procedere alla distruzione di beni e macchinari di proprietà attualmente dislocati presso .................. (lo stabilimento, il magazzino ecc.) sito in ................... ,  via ........................ n. ...

I beni che saranno oggetto della distruzione sono qui elencati:
Numero     Descrizione                                         Costo 
……………. ………………………………………………….……. ……….………

……………. ………………………………………………………….. ….…………

……………. ………………………………………………………….. ………………


L'opera di distruzione (demolizione) avrà luogo in data ............, alle ore ...... presso ........ (l'inceneritore comunale, la ditta specializzata, il piazzale antistante il magazzino) mediante ...................... (indicare le modalità di distruzione; ad esempio: smantellamento dell'impianto; incenerimento).
Alle fasi di distruzione (di demolizione) parteciperà personale alle dipendenze di questa società e precisamente i sigg. .......................................
A distruzione avvenuta il materiale costituito da ........................ non avrà alcun valore commerciale.

Si invita il Vostro spettabile ufficio ad intervenire all'atto di distruzione al fine di prendere visione e attestare l'avvenuta perdita dei beni, ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. 633/72 e dell'art. 2 del D.P.R. 441/97.

Luogo e data

Riflessi contabili: Per i beni strumentali l’operazione di eliminazione determinerà l’obbligo di eseguire un aggiornamento del registro dei beni ammortizzabili con rilevazione di eventuale plusvalenza o minusvalenza. Nel caso di beni merci non dovrà essere eseguita alcuna registrazione contabile dal momento che la eliminazione del bene avviene in via indiretta in sede di redazione dell’inventario di fine anno.

   

Attento imprenditore

Verbale variazione sede

Verbale approvazione bilancio

Verbale fusione per incorporazione

Verbale revoca amministratore unico

Verbale adeguatezza assetto organizzativo

Registrazione verbale distribuzione riserve

Adeguati assetti organizzativi amministrativi contabili

Per informazioni scrivete a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

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Le cessioni gratuite di beni sono esenti da IVA se effettuate a favore di enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e delle ONLUS (art.10 D.P.R. 633/72, punto 12).


DPR 633/72 Articolo 10 Operazioni esenti dall'imposta
12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS;

Attenzione a seguire la corretta procedura che prevede di:
- comunicare all’Agenzia delle Entrate, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, il nominativo dell’ente beneficiario, la data, l’ora, il luogo in cui avverrà la cessione a titolo gratuito, o il luogo di destinazione finale di consegna, con l’indicazione del valore complessivo dei beni ceduti al costo storico (Per cessioni di beni di valore complessivo inferiore a 5.164,57 euro, la comunicazione diviene facoltativa);
- compilare il documento di trasporto di consegna come disposto dal DPR 472/1986;
- predisporre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da far sottoscrivere al legale rappresentante dell’ente beneficiario, che attesta di aver effettivamente ricevuto i beni ceduti, con l’indicazione della quantità e della qualità degli stessi.

 

Nel caso in cui un contribuente, per qualsiasi ragione, provveda ad effettuare dei versamenti di imposte che sono o non dovute, oppure versate in eccesso rispetto all’importo effettivo da pagare, il rimborso fiscale non è automatico ma sarà eseguito solo ed esclusivamente su esplicita richiesta.
Il contribuente è chiamato a presentare all’Amministrazione finanziaria un’apposita istanza di rimborso entro 48 mesi dalla data di versamento (articoli 37 e 38 DPR 602/73).

Per scaricare il modello di domanda di rimborso delle imposte dirette, in formato pdf, clicca qui.
 
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Fac simile istanza al Tribunale per la nomina di un liquidatore di una srl (download .doc)

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Art. 2487 - Nomina e revoca dei liquidatori; criteri di svolgimento della liquidazione.

Salvo che nei casi previsti dai numeri 2), 4) e 6) del primo comma dell'articolo 2484 non abbia già provveduto l'assemblea e salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano in materia, gli amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, debbono convocare l'assemblea dei soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, su:
a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.
Se gli amministratori omettono la convocazione di cui al comma precedente, il tribunale vi provvede su istanza di singoli soci o amministratori, ovvero dei sindaci, e, nel caso in cui l'assemblea non si costituisca o non deliberi, adotta con decreto le decisioni ivi previste.
L'assemblea può sempre modificare, con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, le deliberazioni di cui al primo comma.
I liquidatori possono essere revocati dall'assemblea o, quando sussiste una giusta causa, dal tribunale su istanza di soci, dei sindaci o del pubblico ministero.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viene proposto anche un fac simile di Contratto per una prestazione occasionale

Fonte normativa:

Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 Titolo VII Tipologie contrattuali a progetto e occasionali - Capo I Lavoro a progetto e lavoro occasionale - Articolo 61 (Definizione e campo di applicazione):
«1. Ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa.
2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo.
3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonché i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI, come individuate e disciplinate dall'articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente capo i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni, nonché coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia.
4. Le disposizioni contenute nel presente capo non pregiudicano l'applicazione di clausole di contratto individuale o di accordo collettivo più favorevoli per il collaboratore a progetto».
 

L’elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze o cambiamenti avvenuti dopo la data di pubblicazione.


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