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L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 78/E (download .pdf) del 20 luglio 2012, per consentire il versamento, mediante il modello F24, anche delle sanzioni dovute in caso di pronuncia giurisdizionale sfavorevole, istitusice i seguenti codici tributo:

  • 9970” denominato “Sanzioni relative a tributi erariali - contenzioso e adempimenti da accertamento art. 29, DL 78/2010”;
  • 9971” denominato “Sanzioni relative all’Irap - contenzioso e adempimenti da accertamento art. 29, DL 78/2010”;
  • 9972” denominato “Sanzioni relative all’addizionale comunale all’Irpef - contenzioso e adempimenti da accertamento art. 29, DL 78/2010”;
  • 9973” denominato “Sanzioni relative all’addizionale regionale all’Irpef - contenzioso e adempimenti da accertamento art. 29, DL 78/2010”.


In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. Si precisa che i campi “codice ufficio”, “codice atto”, “codice tributo” e “anno di riferimento”, sono valorizzati con le informazioni riportate negli atti di accertamento.
Per i codici tributo 9971-9972-9973, per i quali è richiesta anche l’informazione del codice regione ovvero del codice ente, da indicare nel campo “rateazione/regione/prov./mese di rif.”, il codice delle singole regioni/province autonome e il codice territoriale dell’ente sono rispettivamente reperibili nelle tabelle “T0 codici delle regioni e delle province autonome” e “T1 codici degli enti locali”, pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.(www.agenziaentrate.gov.it).

Codice tributo 4726 maggiorazione del 3% adeguamento studi di settore - art. 2, comma 2 bis, dpr n. 195/1999 da pagare entro il termine del versamento a saldo dell'imposta sul reddito. 

Come compilare il modello F24, clicca qui
 

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 77/E (download .pdf) del 20 luglio 2012, per consentire il versamento, mediante il modello F24 Accise, dell’imposta unica accertata, degli interessi e delle relative sanzioni, nonché degli interessi sugli importi rateizzati dovuti all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si istituiscono i seguenti codici tributo:

  • 5274” denominato “Imposta unica sulle scommesse ippiche da accertamento – art. 5, c. 1, d.lgs. n. 504/1998 – IMPOSTA”;
  • 5276” denominato “Imposta unica sulle scommesse ippiche da accertamento – art. 5, c. 1, d.lgs. n. 504/1998 – INTERESSI”;
  • 5277” denominato “Imposta unica sulle scommesse ippiche da accertamento – art. 5, c. 1, d.lgs. n. 504/1998 – SANZIONI”;
  • 5278” denominato “Imposta unica sulle scommesse ippiche da accertamento di competenza della Regione Sicilia – art. 5, c. 1, d.lgs. n. 504/1998 – IMPOSTA”;
  • 5279” denominato “Imposta unica sulle scommesse ippiche da accertamento di competenza della Regione Sicilia – art. 5, c. 1, d.lgs. n. 504/1998 – INTERESSI”;
  • 5280” denominato “Imposta unica sulle scommesse ippiche da accertamento di competenza della Regione Sicilia – art. 5, c. 1, d.lgs. n. 504/1998 – SANZIONI”;
  • 5281” denominato “Imposta unica sulle scommesse sportive da accertamento – art. 5, c. 1, d.lgs. n. 504/1998 – IMPOSTA”;
  • 5282” denominato “Imposta unica sulle scommesse sportive da accertamento – art. 5, c. 1, d.lgs. n. 504/1998 – INTERESSI”;
  • 5283” denominato “Imposta unica sulle scommesse sportive da accertamento – art. 5, c. 1, d.lgs. n. 504/1998 – SANZIONI”;
  • 5284” denominato “Imposta unica sulle scommesse sportive da accertamento di competenza della Regione Sicilia – art. 5, c. 1, d.lgs. n. 504/1998 – IMPOSTA”;
  • 5285” denominato “Imposta unica sulle scommesse sportive da accertamento di competenza della Regione Sicilia – art. 5, c. 1, d.lgs. n. 504/1998 – INTERESSI”;
  • 5286” denominato “Imposta unica sulle scommesse sportive da accertamento di competenza della Regione Sicilia – art. 5, c. 1, d.lgs. n. 504/1998 – SANZIONI”;
  • 5287” denominato “Imposta unica sui giochi di abilità a distanza in forma di torneo con vincita in denaro da accertamento - art. 5, c. 1, d.lgs. n. 504/1998 – IMPOSTA”;
  • 5288” denominato “Imposta unica sui giochi di abilità a distanza in forma di torneo con vincita in denaro da accertamento - art. 5, c. 1, d.lgs. n. 504/1998 – INTERESSI”;
  • 5289” denominato “Imposta unica sui giochi di abilità a distanza in forma di torneo con vincita in denaro da accertamento - art. 5, c. 1, d.lgs. n. 504/1998 – SANZIONI”;
  • 5290” denominato “Imposta unica sui giochi di abilità a distanza in forma di torneo con vincita in denaro da accertamento, di competenza della Regione Sicilia - art. 5, c. 1, d.lgs. n. 504/1998 – IMPOSTA”;
  • 5291” denominato “Imposta unica sui giochi di abilità a distanza in forma di torneo con vincita in denaro da accertamento, di competenza della Regione Sicilia - art. 5, c. 1, d.lgs. n. 504/1998 – INTERESSI”;
  • 5292” denominato “Imposta unica sui giochi di abilità a distanza in forma di torneo con vincita in denaro da accertamento, di competenza della Regione Sicilia - art. 5, c. 1, d.lgs. n. 504/1998 – SANZIONI”;
  • 5293” denominato “Imposta unica sui giochi a distanza di sorte a quota fissa e di carte organizzati in forma diversa dal torneo da accertamento - art. 5, c. 1, d.lgs. n. 504/1998 – IMPOSTA”;
  • 5294” denominato “Imposta unica sui giochi a distanza di sorte a quota fissa e di carte organizzati in forma diversa dal torneo da accertamento - art. 5, c. 1, d.lgs. n. 504/1998 – INTERESSI”;
  • 5295” denominato “Imposta unica sui giochi a distanza di sorte a quota fissa e di carte organizzati in forma diversa dal torneo da accertamento - art. 5, c. 1, d.lgs. n. 504/1998 – SANZIONI”;
  • 5296” denominato “Imposta unica sui giochi a distanza di sorte a quota fissa e di carte organizzati in forma diversa dal torneo da accertamento, di competenza della Regione Sicilia - art. 5, c. 1, d.lgs. n. 504/1998 – IMPOSTA”;
  • 5297” denominato “Imposta unica sui giochi a distanza di sorte a quota fissa e di carte organizzati in forma diversa dal torneo da accertamento, di competenza della Regione Sicilia - art. 5, c. 1, d.lgs. n. 504/1998 – INTERESSI”;
  • 5298” denominato “Imposta unica sui giochi a distanza di sorte a quota fissa e di carte organizzati in forma diversa dal torneo da accertamento, di competenza della Regione Sicilia - art. 5, c. 1, d.lgs. n. 504/1998 – SANZIONI”;
  • 5299” denominato “Interessi di dilazione per rateizzazione dell’accertamento di cui all’art. 24, c. 11, d.l. n. 98/2011, convertito dalla l. n. 111/2011”;
  • 5300” denominato “Interessi di dilazione per rateizzazione dell’accertamento di cui all’art. 24, c. 11, d.l. n. 98/2011, convertito dalla l. n. 111/2011 - di competenza della Regione Sicilia”


In sede di compilazione del modello di versamento F24 Accise, i suddetti codici tributo sono esposti nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione:

  • nel campo “ente” della lettera “M”;
  • nel campo “provincia” della sigla della Provincia ove ha sede l’Ufficio di AAMS che ha emesso l’atto di accertamento;
  • nel campo “codice identificativo” del “codice concessione” (ad esempio 123456 o, nel caso non sia presente, 999999);
  • nel campo “rateazione”, in caso di versamento in forma rateale, del numero della rata nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate; (si precisa che in caso di pagamento in un’unica soluzione il suddetto campo è valorizzato con “0101”);
  • nel campo “mese”, nessun valore;
  • nel campo “anno di riferimento” dell’anno d’imposta cui si riferisce la violazione contestata, nel formato “AAAA”;
  • nel campo “codice atto” del codice dell’atto oggetto di definizione, così come assegnato dall’Ufficio emittente.

Lo staff di tusciafisco.it segnala la pubblicazione della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 76/E (download .pdf) del 16 luglio 2012, avente ad oggetto «Istituzione delle causali contributo per il versamento, tramite modello F24, dei contributi di spettanza dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS Gestione ex Inpdap)»

Di seguito il testo integrale:

«L’articolo 21 del decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto la soppressione di enti e organismi, tra cui l’INPDAP, e l’attribuzione delle relative funzioni all’INPS, “che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi….”.
Con la convenzione del 26 maggio 2006 e successivi rinnovi, stipulata tra l’Agenzia delle entrate e l’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (INPDAP), ora INPS Gestione ex Inpdap, è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, per il versamento dei contributi di pertinenza dell’Istituto.
L’INPS Gestione ex Inpdap, con la nota n. 4683 del 26 marzo 2012, ha chiesto l’istituzione di due causali contributo.
Al riguardo si istituiscono le seguenti causali contributo:

  • “P637” denominato “CASSA INADEL - “Contribuzione volontaria – TFS/TFR aspettativa per incarichi”
  • “P737” denominato “CASSA ENPAS – “Contribuzione volontaria – TFS/TFR aspettativa per incarichi”

In sede di compilazione del modello F24, le suddette causali contributo sono esposte nel campo “causale contributo” della sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro), in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, valorizzando:

  • il campo “codice ente” con il codice “0003”;
  • il campo “codice sede” con la sigla della provincia della sede provinciale/territoriale INPS Gestione ex Inpdap, desumibile dalla “Tabella T2 - sigla delle province italiane” pubblicata sul sito www.agenziaentrate.gov.it;
  • il campo “codice posizione” in base alle indicazioni fornite dall’INPS Gestione ex Inpdap;
  • il campo “periodo di riferimento da mese/anno a mese/anno” con il periodo di competenza del contributo versato nel formato “ MMAAAA”».

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 54/E (download .pdf) del 7 giugno 2012, per consentire il versamento, mediante il modello F24, dell'imposta sul valore:

  • degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato;
  • delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato,

istituisce i seguenti codici tributo:

  • 4041” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif.”
  • 4042” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie”
  • 4043” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif.”


In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione, nel campo “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.

Per i codici tributo 4041 e 4043, in caso di versamento rateale, nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” è riportato il numero della rata nel formato “NNRR” dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un’unica soluzione il suddetto campo è valorizzato con “0101”. Per il codice tributo 4042, il campo “NN” non deve essere valorizzato in quanto, il versamento da parte delle società fiduciarie, in base alla provvista ricevuta, è effettuato cumulativamente per tutti i soggetti amministrati.

Codice tributo ‘6916’ denominato ‘Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici – articolo 22, decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124’.
Gli esercenti attività di impresa, arte o professioni hanno diritto ad un credito di imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
 
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Il modello F24 deve essere utilizzato da tutti i contribuenti, titolari e non titolari di partita Iva, per il versamento di tributi, contributi e premi.
Il modello è definito “unificato” perché permette al contribuente di effettuare con un’unica operazione il pagamento delle somme dovute, compensando il versamento con eventuali crediti.

Il modello F24 va utilizzato ad esempio per pagare:
-imposte sui redditi (Irpef, Ires)
-ritenute sui redditi da lavoro e sui redditi da capitale
-Iva
-imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell'Iva
-Irap
-addizionale regionale e comunale all'Irpef
-accise, imposte di consumo e di fabbricazione
-contributi Inps, Inail, Inpgi, Cipag, Cnpr, Enpacl, Enpap, Enpapi, Epap, Eppi, Cnocl e premi Inail
-Imu, Imi, Imis, Tari e Tasi



Modello e istruzioni F24

Esempi di compilazione del modello F24

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Codice Tributo: "8911 - Sanzione pecuniaria per altre violazioni tributarie"

Ravvedimento tassa vidimazione libri sociali 7085

Ravvedimento diritto camerale codice 3850

Ravvedimento f24 a zero

Ravvedimento LIPE

 

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