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L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 42/E (download .pdf) del 28 giugno 2013, per consentire il versamento, tramite modello F24 Enti Pubblici, del tributo TARES ha istituito i seguenti codici tributo:
  • 365E” denominato “TARES - tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – art. 14, d.l. n. 201/2011 e succ. modif.
  • "368E” denominato “TARIFFA - art. 14, c. 29, d.l. n. 201/2011 e succ. modif.
  • "371E” denominato “MAGGIORAZIONE - art. 14, c. 13, d.l. n. 201/2011 e succ. modif.

Tali codici possono essere utilizzati anche per il versamento dei tributi dovuti a seguito dell’attività di controllo.
Per consentire ai contribuenti di effettuare il versamento delle sanzioni e degli interessi dovuti a seguito dell’attività di controllo, si istituiscono inoltre i seguenti codici tributo:

  • 366E” denominato “TARES - tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - art. 14, d.l. n. 201/2011 e succ. modif. – INTERESSI
  • "367E” denominato “TARES - tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - art. 14, d.l. n. 201/2011 e succ. modif. – SANZIONI
  • "369E” denominato “TARIFFA - art. 14, c. 29, d.l. n. 201/2011 e succ. modif. - INTERESSI
  • 370E” denominato “TARIFFA - art. 14, c. 29, d.l. n. 201/2011 e succ. modif. - SANZIONI
  • "372E” denominato “MAGGIORAZIONE - art. 14, c. 13, d.l. n. 201/2011 e succ. modif. - INTERESSI
  • "373E” denominato “MAGGIORAZIONE - art. 14, c. 13, d.l. n. 201/2011 e succ. modif. - SANZIONI

In sede di compilazione del modello F24 EP, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “TARES” (valore 5), con l’indicazione:

  • nel campo “codice”, del codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.;
  • nel campo “estremi identificativi”, nessun valore;
  • nel campo “riferimento A” (composto da sei caratteri), nei primi due caratteri, di un valore a scelta tra “RA” (versamento a titolo di ravvedimento) e “00” (versamento ordinario); nei successivi quattro caratteri, dell’anno di riferimento, nel formato “AAAA”;
  • nel campo “riferimento B” (composto da sei caratteri), nei primi due caratteri, del numero di rata in pagamento, nel formato “NN”, nei successivi due caratteri, del numero di rate totali, nel formato “RR”. In caso di pagamento in un’unica soluzione, tale campo, per i primi quattro caratteri, è valorizzato con “0101”, per gli ultimi due caratteri, è valorizzato da 01 a 99 in base al numero degli immobili a cui si riferisce il versamento.

Codice tributo “3925” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”: è la quota che va allo Stato.
Una delle principali novità per il 2013 è stata l’eliminazione della riserva statale dell'imposta IMU (escluso il gruppo D) che ora è destinata per intero ai Comuni; è invece interamente riservata allo Stato l'imposta sugli immobili appartenenti al gruppo D con aliquota stabilita al 7,6 per mille. Per questi immobili il Comune può solo determinare una maggiorazione dell'aliquota (di massimo 0,3 punti percentuali) riservando a sè tale maggiorazione. Lo stesso articolo alla lett. f) ha riservato allo Stato per l’anno 2013 il gettito dell’IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011. Al Comune dovrà invece essere versata la eventuale differenza fra l’aliquota deliberata e quella statale (0,76 per cento) utilizzando il codice tributo 3930.

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Codice tributo 6493 adeguamento Iva da parametri da versare entro il termine di presentazione  della dichiarazione dei redditi (31 ottobre). L' importo non è rateizzabile
 
Ai fini delle imposte dirette i maggiori ricavi o compensi devono essere inseriti nel quadro relativo ai REDDITI della dichiarazione dei redditi  nel rigo "Ricavi non annotati".
 
Ai fini IVA l’importo imponibile dei ricavi e/o compensi adeguati e la relativa IVA, dovranno essere riportati nel prescritto rigo della dichiarazione annuale IVA dell’anno successivo e quindi l'adeguamento per i ricavi 2017 andrà riportato nel periodo di imposta 2018, modello IVA 2019.
 
 
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L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 38/E (download .pdf) del 31 maggio 2013, per consentire il versamento, mediante il modello F24 Accise, delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione inviati ai sensi dell’articolo 9 della legge 29 ottobre
1961, n. 1216, ha istituito i seguenti codici tributo:
  • A101” denominato “Imposta sulle assicurazioni – Erario – art. 4-bis, c. 5, e art. 9, c. 1, l. n. 1216/1961 – AVVISO DI LIQUIDAZIONE
  • "A102” denominato “Imposta sulle assicurazioni - Erario - Acconto - art. 9, c. 1-bis, l. n. 1216/1961 – AVVISO DI LIQUIDAZIONE
  • "A103” denominato “Interessi per ritardato/omesso versamento imposta sulle assicurazioni - Erario – l. n. 1216/1961 - AVVISO DI LIQUIDAZIONE”
  • "A104” denominato “Sanzioni sulle somme dovute a titolo di imposta e contributi in applicazione delle disposizioni tributarie sulle assicurazioni e i contratti vitalizi –l. n. 1216/1961 – AVVISO DI LIQUIDAZIONE
  • "A105” denominato “Contributo al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura – aumento aliquota – art. 18, c. 1, l. n. 44/1999 – AVVISO DI LIQUIDAZIONE”
  • "A106” denominato “Interessi per ritardato/omesso versamento del contributo al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura – aumento aliquota – art. 18, c. 1, l. n. 44/1999 – AVVISO DI LIQUIDAZIONE"
  • "A107” denominato “Imposta sulle assicurazioni RC Auto - Province - art. 60, d.lgs n. 446/1997 - AVVISO DI LIQUIDAZIONE”
  • "A108” denominato “Interessi per ritardato/omesso versamento dell’ imposta sulle assicurazioni RC Auto - Province - art. 60, d.lgs n. 446/1997 - AVVISO DI LIQUIDAZIONE
  • "A109” denominato “Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto – art. 11-bis l. n. 990/1969 e art. 334, d.lgs n. 209/2005 – AVVISO DI LIQUIDAZIONE”
  • "A110” denominato “Interessi per ritardato/omesso versamento del contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC Auto – art. 334, d.lgs n. 209/2005 – AVVISO DI LIQUIDAZIONE
  • "A111” denominato “Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC Auto – Friuli Venezia Giulia – art. 52, commi 4 e 5, l. n. 448/2001 – AVVISO DI LIQUIDAZIONE”
  • "A112” denominato “Interessi per ritardato/omesso versamento del contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC Auto – Friuli Venezia Giulia – art. 52, commi 4 e 5, l. n. 448/2001 – AVVISO DI LIQUIDAZIONE
  • "A113” denominato “Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC Auto – Valle D’Aosta – art. 10, l. n. 690/1981 – AVVISO DI LIQUIDAZIONE”
  • "A114” denominato “Interessi per ritardato/omesso versamento del contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC Auto – Valle D’Aosta – art. 10, l. n. 690/1981 – AVVISO DI LIQUIDAZIONE
  • "A115” denominato “Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC Auto – Trento – art. 2, c. 110, l. n. 191/2009 – AVVISO DI LIQUIDAZIONE”
  • "A116” denominato “Interessi per ritardato/omesso versamento del contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC Auto – Trento – art. 2, c. 110, l. n. 191/2009 – AVVISO DI LIQUIDAZIONE”
  • "A117” denominato “Contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC Auto – BOLZANO – art. 2, c. 110, l. n. 191/2009 – AVVISO DI LIQUIDAZIONE
  • "A118” denominato “Interessi per ritardato/omesso versamento del contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC Auto – BOLZANO – art. 2, c. 110, l. n. 191/2009 – AVVISO DI LIQUIDAZIONE”
In sede di compilazione del modello F24 Accise, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando nel campo “ente”, la lettera “A” e nei campi specificamente denominati, il codice ufficio, il codice atto e l’anno di riferimento, nel formato “AAAA”, reperibili nell’ avviso di liquidazione inviato dall’Ufficio.
Inoltre, esclusivamente per i codici tributo “A107” e “A108”, è indicato nel campo “prov.” la provincia, reperibile nell’ avviso di liquidazione, nel formato “XX”.

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 32/E (download .pdf) del 15 maggio 2013, per consentire l’utilizzo in compensazione anche tramite il modello F24 del credito d’imposta per l'acquisto di veicoli basse emissioni, ha istituito i seguenti codici tributo:
  • 6832” denominato “Credito d’imposta - contributo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 5.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km - art. 17-decies, c. 1, lett. a) d.l. n. 83/2012, conv. con modif. dalla l. n. 134/2012
  • "6838” denominato “Credito d’imposta - contributo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 4.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km - art. 17-decies, c. 1, lett. c) d.l. n. 83/2012, conv. con modif. dalla l. n. 134/2012
  • "6839” denominato “Credito d’imposta - contributo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 2.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km - art. 17-decies, c. 1, lett. e) d.l. n. 83/2012, conv. con modif. dalla l. n. 134/2012
Con successiva risoluzione sono individuati gli ulteriori codici tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per gli acquisti effettuati nell’anno 2015 relativo al contributo di cui all’articolo 17-decies, comma 1, lettere b), d) ed f) del richiamato decretolegge.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al
riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato nel formato “AAAA”, con l’anno di immatricolazione dei veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria.

Lo staff di tusciafisco.it segnala la diffusione della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 31/E (download .pdf) del 9 maggio 2013, avente ad oggetto la «Ridenominazione delle causali contributo per il versamento, tramite i modelli F24 e F24 Enti pubblici, dei contributi di spettanza dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS Gestione ex Inpdap)».

Abstract:
«Con la convenzione del 26 maggio 2006 e successivi rinnovi, stipulata tra l’Agenzia delle entrate e l’INPDAP, ora INPS Gestione ex Inpdap, è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, per il versamento dei contributi di pertinenza dell’Istituto. L’INPS Gestione ex Inpdap ha chiesto la ridenominazione delle causali contributo da utilizzare nei modelli F24 e F24 Enti pubblici, per come elencate nella tabella sottostante:
  • Causale P134 denominata “CASSA C.T.P.S. – TRASFERIMENTO CONTRIBUTI PER RICONGIUNZIONE A FINI PENSIONISTICI DA ALTRE GEST.PREV.
  • Causale P234 denominata “CASSA C.P.D.E.L. – TRASFERIMENTO CONTRIBUTI PER RICONGIUNZIONE A FINI PENSIONISTICI DA ALTRE GEST.PREV.
  • Causale P334 denominata “CASSA C.P.I. – TRASFERIMENTO CONTRIBUTI PER RICONGIUNZIONE A FINI PENSIONISTICI DA ALTRE GEST.PREV.
  • Causale P434 denominata “CASSA C.P.U.G. – TRASFERIMENTO CONTRIBUTI PER RICONGIUNZIONE A FINI PENSIONISTICI DA ALTRE GEST.PREV.
  • Causale P534 denominata “CASSA C.P.S. – TRASFERIMENTO CONTRIBUTI PER RICONGIUNZIONE A FINI PENSIONISTICI DA ALTRE GEST.PREV.

Per le suddette causali restano invariati i formalismi di compilazione dei modelli F24 e F24 Enti pubblici.

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 27/E (download .pdf) del 19 aprile 2013, per consentire il versamento dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero e dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dovute a titolo di saldo, si ridenominano i suddetti codici tributo, per come di seguito riportato:
  • 4041” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO
  • "4042” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie – SALDO
  • "4043” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO

Inoltre, per consentire il versamento, mediante il modello F24, delle imposte in parola dovute a titolo di acconto, si istituiscono i seguenti codici tributo:

  • 4044” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA
  • 4045” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE
  • 4046” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie – ACCONTO
  • 4047” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA
  • 4048” denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione, nel campo “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.
Per i codici tributo “4041”, “4043”, “4044” e “4047”, in caso di versamento rateale, nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” è riportato il numero della rata nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un’unica soluzione il suddetto campo è valorizzato con “0101”. Per il codice tributo “4046”, nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” è indicato il mese cui si riferisce l’acconto (0006 per il primo acconto e 0011 per il secondo acconto), nel formato “00MM”.
Per il codice tributo “4042”, il campo “NN” non deve essere valorizzato in quanto il versamento da parte delle fiduciarie, in base alla provvista ricevuta, è effettuato cumulativamente per tutti i soggetti amministrati.

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