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Riepilogo codici tributo per Superbonus per modello F24:

Data opzione: fino al 16/02/2022
Codice Tributo 6921 denominato “SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto - art. 121 DL n. 34/2020”
Risoluzione 28/12/2020, n. 83/E

Data opzione: Dal 17/02/2022 al 31/10/2022
Codice tributo: 7701 denominato “CESSIONE CREDITO - SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 - art. 121 DL n. 34/2020”
Risoluzione 14/03/2022, n. 12/E

Data opzione: Dal 17/02/2022 al 31/10/2022
Codice tributo: 7711 denominato “SCONTO - SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 - art. 121 DL n. 34/2020”
Risoluzione 14/03/2022, n. 12/E

Data opzione: Dal 01/11/2022 al 31/03/2023
Codice tributo: 7708 denominato “CESSIONE CREDITO - SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 - art. 121 DL n. 34/2020 - OPZIONI DAL 01/11/2022”
Risoluzione 07/12/2022, n. 71/E

Data opzione: Dal 01/11/2022 al 31/03/2023
Codice tributo: 7718 denominato “SCONTO - SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 - art. 121 DL n. 34/2020 - OPZIONI DAL 01/11/2022”
Risoluzione 07/12/2022, n. 71/E

Data opzione: Dal 01/04/2023 in poi
Codice tributo: 7709 denominato "CESSIONE CREDITO - SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 - art. 121 DL n. 34/2020 - OPZIONI DAL 01/04/2023"
Risoluzione 02/05/2023, n. 19/E

Data opzione: Dal 01/04/2023 in poi
Codice tributo: 7719 denominato SCONTO - SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 - art. 121 DL n. 34/2020 - OPZIONI DAL 01/04/2023
Risoluzione 02/05/2023, n. 19/E

Data opzione: Fino al 31/03/2023 con fruizione in 10 rate
Codice tributo: 7771 denominato "SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 - art. 121 DL n. 34/2020 - FRUIZIONE IN DIECI RATE - art. 9, c. 4, DL n. 176/2022"
Risoluzione 02/05/2023, n. 19/E

ANNO di riferimento - Si evidenzia che nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere indicato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito, nel formato “AAAA”.
Ad esempio, per le spese sostenute nel 2022, in caso di utilizzo in compensazione della prima quota del credito, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2023”; per l’utilizzo in compensazione della seconda quota dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2024” e così via.


Superbonus, codice tributo 6921 – 7701 - 7711 – 7708 – 7718 – 7709 – 7719 -7771

 

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L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 50/E del 9 agosto 2023, ha istituito:

Codice tributo 1718 denominato ‘Emersione delle cripto-valute – art. 1, commi da 138 a 142, legge di Bilancio 2023 – Sanzione per violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale’;

Codice tributo 1719 denominato ‘Emersione delle cripto-attività – art. 1, commi da 138 a 142, legge di Bilancio 2023 – Imposta sostitutiva dovuta sui valori delle cripto-attività oggetto dell’istanza di regolarizzazione’.


Il versamento delle somme dovute è effettuato con modello F24 ELIDE ed è esclusa la compensazione.

 

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Codice tributo 6963 “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – articolo 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”. In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”. Va utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre 2022.

 

Codice tributo “6970” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022).

 

Codice tributo 6985 denominato ‘Credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 3, del decreto legge n. 144/2022.


I crediti di imposta energia del terzo trimestre e di ottobre e novembre - possono essere utilizzati in compensazione fino al 30 settembre 2023 (art. 1 co. 3 del DL 176/2022 c.d. DL "Aiuti-quater").

 

Codice tributo "6995" (risoluzione n. 72/E del 12 dicembre 2022) denominato ‘credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) – art. 1, Dl n. 176/2022, utilizzabile in compensazione entro la data del 30 settembre 2023.

 

Codice tributo 7011 denominato ‘credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (primo trimestre 2023)’ risoluzione n. 8/E da utilizzare in compensazione entro il 31 dicembre 2023.

 

Credito imposta energia imprese non energivore quarto trimestre 2022

 

Con il Provvedimento n. 44905/2023 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello da utilizzare per la comunicazione relativa all’ammontare dei crediti maturati nel 2022 per l’acquisto di prodotti energetici, che dovrà essere inviato telematicamente entro il 16 marzo 2023.

Attenzione il mancato invio comporta decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo.

 

RISOLUZIONE N. 81/E del 30 dicembre 2022
OGGETTO: Chiusura dei codici tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta a favore delle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante nel primo e nel secondo trimestre 2022.

Codice tributo 6963

Al riguardo, la disciplina di riferimento dei crediti d’imposta riportati in tabella ha previsto che gli stessi sono utilizzabili in compensazione entro il 31 dicembre 2022.
Pertanto, con la presente risoluzione si rende noto che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, i citati codici tributo non sono più utilizzabili per la fruizione in compensazione dei crediti d’imposta in argomento e che l’operatività dei suddetti codici è limitata alla modalità di utilizzo “a debito”, per i casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione.

 

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I crediti di imposta per energia:
- non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap;

- non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e della determinazione della quota delle altre spese deducibili (articoli 61 e 109, comma 5, Tuir);

- sono cumulabili con altre agevolazioni riguardanti i medesimi costi, a condizione che il cumulo non determini il superamento del costo sostenuto;

- non sono sono soggetti all’applicazione degli ordinari limiti annuali in materia di compensazioni, vale a dire il tetto di 250mila euro per i crediti da esporre nel quadro RU del modello Redditi (articolo, comma 53, legge 244/2007) e quello generale di 2 milioni di euro per i crediti d’imposta e contributi compensabili (articolo 34, legge 388/2000);

- l’ agevolazione è esclusa dal regime de minimis.

 

 

Codice tributo 6032 per il pagamento IVA secondo trimestre relativo alle operazioni registrate, dai contribuenti IVA trimestrali,  nel periodo che va dal 01 aprile al 30 giugno, da versare entro il 20 agosto utilizzando il modello F24.
 
Limite minimo di versamento pari a 25,82 euro. Qualora il contribuente trimestrale abbia un debito iva di importo inferiore a tale limite, potrà versarlo insieme al debito iva del periodo successivo.
 
Contribuenti trimestrali
In caso di versamento trimestrale l'eventuale debito d'imposta deve essere maggiorato dell'1% a titolo di interesse.
La liquidazione trimestrale Iva può essere scelta dai contribuenti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a:
-400.000 euro, per i lavoratori autonomi e per le imprese che hanno come oggetto della propria attività la prestazione di servizi;
-700.000 euro, per le imprese che esercitano altre attività.
 
Modalità di pagamento: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato.
 
Chi non rispetta la scadenza, rischia una sanzione del 30% dell’IVA non versata. 
 
Il contribuente può comunque ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso che gli consentirà di pagare il tributo con una sanzione ridotta.


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Prossimo versamento IVA da effettuare il 16 novembre utilizzando il codice tributo 6033
 
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Codice tributo 7014 denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola, della pesca e agromeccanica (primo trimestre 2023) – art. 1, c. 45 e c. 46, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codici tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato AAAA.

Il credito è utilizzabile in compensazione entro la data del 31 dicembre 2023 o può essere ceduto per intero a terzi.

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Ricordiamo che:
– Il codice relativo al terzo trimestre 2022 è il codice 6972
– Il codice relativo al quarto trimestre 2022 è il codice 6987

 

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#Francesco Cacchiarelli economista di impresa dal 1989

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Imprese non energivore - Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica è riconosciuto un credito di imposta, pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel 3 trimestre 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al 2 trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Codice tributo “6970” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”.
L’articolo 6, comma 3, decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, prevede il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022. Il credito di imposta deve essere utilizzato in compensazione entro il 31 marzo 2023.

Credito imposta energia imprese non energivore quarto trimestre 2022

Credito imposta energia imprese non energivore primo trimestre 2023

Per l'omesso o insufficiente versamento dell'IVA è prevista la sanzione del 30% dell'importo non versato.

Questi versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente, prima però della notifica di una comunicazione di irregolarità, applicando il disposto dell’art. 13 del D.Lgs.472/1997 che disciplina l’istituto del ravvedimento operoso, che ci permette di beneficiare delle sanzioni in misura ridotta invece che nella misura piena del 30%.

Le sanzioni ridotte da applicare per procedere al ravvedimento operoso sono le seguenti:

Con l'art. 1, c. 72, della legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021), è stato elevato a 2 milioni di euro - a regime - il limite annuo cumulativo di crediti utilizzati in compensazione orizzontale nel modello F24, ovvero rimborsabili sul conto fiscale con la procedura “semplificata”.

Limite compensazione 2 milioni ex art. 34 L. 388/2000

Nell’applicazione del limite va ricordato che il plafond vale per anno di presentazione del modello F24 e non per anno di formazione del credito. Si precisa poi che il limite alla compensazione opera cumulativamente, per anno solare, per tutti i crediti di imposta dei quali è titolare il contribuente, e non singolarmente per ciascun credito d’imposta, come chiarito nella risposta all’interrogazione n. 5-08067 del 2016. La compensazione in F24 non è necessaria per le cosiddette compensazioni verticali, ossia per le compensazioni di crediti utilizzati per il pagamento di debiti della medesima imposta, relativi a periodi successivi a quello di maturazione del credito.

Il nuovo limite di 2 milioni di euro si rende applicabile anche alla compensazione “orizzontale” (art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997) del credito IVA emergente dalla dichiarazione IVA.

1040 come compilare il modello F24

 

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La compensazione orizzontale è sempre soggetta al limite annuale di compensabilità prescritto dall'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - attualmente pari a 2 milioni di euro, per effetto, da ultimo, della previsione di cui all'articolo 1, comma 72, della legge del 30 dicembre 2021, n. 234 - a meno che i crediti non siano esclusi espressamente dal computo del limite.

Nella legge che regola il credito puoi trovare periodi come questo "alle compensazioni di cui trattasi non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pro tempore vigenti".

 

Ad esempio il limite dei due milioni espressamente non opera con riferimento all’utilizzo del credito di imposta per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali. In base all’articolo 1, comma 1059, L. 178/2020, al credito di imposta per investimenti in beni strumentali non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007, di cui all’articolo 34 L. 388/2000 (limite compensazione per ciascun anno solare), e di cui all’articolo 31 D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010 (divieto di compensazione fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento).
Lo stesso limite di compensazione non si applica ai crediti di imposta per ricerca sviluppo, innovazione, design e ideazione estetica (articolo 1, comma 204, L. 160/2019).

 

Decreto legislativo del 09/07/1997 n. 241 - Articolo 17
1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.
La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

 

Limite di utilizzo dei crediti di imposta quadro RU
Per disposto dell’articolo 1 comma 53 della Legge 244/2007, a partire dall’anno 2008 "i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro".
La Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.9/DF del 3 aprile 2008 specifica che “il limite dei 250.000 euro opera non già come limite interno su ciascun singolo credito d’imposta, ma come limite complessivo sulla massa dei crediti d’imposta della specie”, come “in caso di sforamento del limite specifico dei 250.000 euro, le compensazioni operate con la parte di tali crediti eccedente detto limite si considereranno come non avvenute ”.
Non tutti i crediti di imposta sono assoggettati al limite di utilizzo appena descritto, ma se un contribuente disporrà di un credito che soggiace a tale limite, dovrà necessariamente compilare la Sezione VI-C del quadro RU, per dimostrare di non aver superato il “limite di utilizzo”, a prescindere dall’importo del credito.

 

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