Codici tributo crediti imposta investimenti 4.0
Risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021:
-6933, per il credito d’imposta investimenti beni materiali “4.0” ex art. 1 co. 189 della L. 160/2019. E' utilizzabile a partite dell’anno dell’avvenuta interconnessione dei beni;
-6934, per il credito d’imposta investimenti beni immateriali “4.0” ex art. 1 co. 190 della L. 160/2019. Sarà monitorato nel quadro RU sez. I codice “3H” e nella sez. IV rigo RU120 col. 3. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui ai commi 1054 e 1055 del presente articolo, ovvero a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni;
-6935, relativo al credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi “ordinari” ex art. 1 co. 1054 e 1055 della L. 178/2020 "L3";
-6936 relativo al credito d’imposta investimenti beni materiali “4.0” ex art. 1 co. 1056 e 1057 della L. 178/2020. Il credito d’imposta è utilizzabile in tre quote annuali a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni "2L".
-6937, relativo al credito d’imposta investimenti in beni immateriali “4.0” ex art. 1 co. 1058 della L. 178/2020. Il credito d’imposta è utilizzabile in tre quote annuali a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni "3L".
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0, immateriali 4.0 ed immateriali standard (art. 1, commi 189-190, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 – Bilancio 2020; art. 1, commi da 1054 a 1058, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Bilancio 2021);
Credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese (art. 1, commi 198-209, Bilancio 2020);
Credito d’imposta formazione 4.0. (art. 1, commi da 46 a 56, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 – Stabilità 2018).
Risoluzione n. 6/E del 17 gennaio 2019:
- 6897 denominato “credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 - art. 1, commi da 46 a 56, della legge n. 205/2017 e art. 1, commi da 78 a 81, della legge n. 145/2018”.
I codici tributo devono essere esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” va valorizzato con l’anno di entrata in funzione o di interconnessione.
I dati dei crediti d’imposta fruiti a valere su fondi del PNRR vanno indicati, a fini di monitoraggio, anche nelle dichiarazioni dei redditi dei beneficiari.
Trasferimento del credito d'imposta non utilizzato dalla società ai soci
Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali industria 4.0
Le reti di impresa possono beneficiare del credito d’imposta
Credito formazione 4.0 modello comunicazione MISE
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Attento imprenditore
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