I versamenti di acconto dell’IRES (legge 23 marzo 1977, n. 97) sono effettuati in due rate salvo che il versamento della prima rata non superi euro 103 (art. 17, comma 3, del d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435).
L'acconto non è dovuto se l'imposta relativa al periodo d'imposta precedente al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto è di ammontare non superiore a 20,66 euro.
 
La percentuale dell’acconto dell’IRES è fissata nella misura del 100 per cento.
Il quaranta per cento dell’acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda.
 
Il versamento è effettuato:
a) per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla presente dichiarazione, vale a dire entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. La prima rata può essere versata entro il trentesimo giorno successivo al termine ordinario di scadenza, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. Per coloro che effettuano la compensazione, la maggiorazione si applica solamente sulla differenza tra debiti e crediti, se positiva;
b) per la seconda o unica rata, entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.
 
Ai fini del computo dell’acconto, non si può tener conto, nella misura del 70 per cento, delle ritenute sugli interessi, premi e altri frutti dei titoli di cui all’art. 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, scomputate per il periodo d’imposta precedente (cfr. art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 239 del 1996).
In caso di adesione al regime di tassazione per trasparenza (artt. 115 e 116 del TUIR), l’obbligo di versamento dell’acconto permane, nel primo periodo d’imposta di efficacia dell’opzione, anche in capo alla società partecipata. In caso di esercizio dell’opzione per il consolidato nazionale o mondiale, al versamento dell’acconto è tenuta esclusivamente la società o ente consolidante. Per il primo esercizio la determinazione dell’acconto dovuto dalla controllante è effettuato, ai sensi dell’art. 118, co. 3, del TUIR, sulla base dell’imposta, al netto delle detrazioni, dei crediti di imposta e delle ritenute d’acconto, corrispondente alla somma algebrica dei redditi relativi al periodo precedente come indicati nelle dichiarazioni dei redditi presentate per il periodo stesso dalle società singolarmente considerate, ovvero, sulla base di quanto disposto dall’art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.
 
Il versamento dell’acconto dell’imposta dovuta sui redditi derivanti da partecipazioni in soggetti esteri residenti in Paesi o territori diversi da quelli di cui all’art. 168-bis del TUIR assoggettati a tassazione separata nel quadro RM della presente dichiarazione (quadro RM del modello UNICO SC e quadro RM, sezione II, del modello UNICO ENC va effettuato secondo i termini e le modalità sopra indicate. L’acconto va, tuttavia, determinato autonomamente rispetto all’acconto per i redditi assoggettati in via ordinaria ad IRES.
 
Nella determinazione dell’acconto dovuto, si assume, quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto, tra le altre, delle seguenti disposizioni:
  • art. 34, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (stabilità 2012);
  • art. 49-bis, comma 5, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
I soggetti che beneficiano della deduzione c.d. “ACE” (art. 1 del decreto-legge n. 201 del 2011) determinano l’acconto delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015 utilizzando l’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del capitale proprio relativa al periodo d’imposta precedente (comma 138 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147).
 
Nella determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta 2015, occorre tenere conto della rivalutazione dei redditi dominicale e agrario (art. 7, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91). I soggetti che partecipano alla tassazione di gruppo, per i quali trovano applicazione le norme sopra citate devono comunicare alla società o ente consolidante i dati necessari per la corretta determinazione dell’acconto dovuto in capo al gruppo consolidato.
 
Fonte: Istruzioni generali Modelli UNICO 2015 delle Società e degli Enti