Acconto Irpef per l’anno 2015

Nel modello Unico va riportato, se dovuto, l’ammontare dell’acconto Irpef per l’anno 2015.
È necessario innanzitutto verificare se si rientra in uno dei casi particolari indicati nelle istruzioni al rigo RN61 ed eventualmente seguire
le istruzioni riportate.

Rigo RN61 Casi particolari
  • I soggetti non residenti devono calcolare l’acconto Irpef per l’anno 2015 senza tener conto della detrazione per carichi di famiglia di cui all’art. 12 del TUIR, salvo quanto precisato con riferimento ai contribuenti c.d. “Non residenti Schumacker” (art. 7, legge 30 ottobre 2014, n. 161);
  • In presenza di redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati ad imposta sostitutiva del 20 per cento (Quadro RM). L’acconto Irpef per l’anno 2015 deve essere calcolato tenendo conto anche di tali redditi (art. 59-ter, comma 5, del D.L. n. 1/2012).
  • In presenza di redditi dei terreni, l’acconto Irpef per l’anno 2015 deve essere calcolato rivalutando il reddito dominicale e il reddito agrario del 30% in luogo della rivalutazione del 15%. Per i coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (casella di colonna 10 barrata nel rigo dei terreni del quadro RA), l’ulteriore rivalutazione è pari al 10% in luogo della rivalutazione del 5%.
  • In presenza di redditi dei fabbricati, l’acconto Irpef per l’anno 2015 deve essere calcolato senza tener conto dei benefici fiscali relativi all’ agevolazione per sospensione della procedura esecutiva di sfratto, per usufruire dei quali è prevista l’indicazione del codice 6 nella colonna 7 dei righi dei fabbricati.
  • In presenza di redditi d’impresa l’acconto va calcolato tenendo conto dell’art. 34, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante).
Al fine del corretto calcolo dell’acconto, da riportare nel rigo RN62, nei casi descritti si deve, pertanto, preventivamente procedere alla rideterminazione del reddito complessivo e dell’importo corrispondente al rigo RN34 (rigo Differenza), introducendo, per ciascun caso, i correttivi previsti dalla norme vigenti, secondo le indicazioni sopra riportate.
Colonna 1 (Casi Particolari), barrare la casella se si rientra in uno dei casi particolari sopra indicati;
Colonna 2 (Reddito complessivo ricalcolato), indicare l’importo del reddito complessivo, ricalcolato secondo le modalità sopra descritte;
Colonna 3 (Imposta netta ricalcolata) indicare l’importo dell’imposta netta, ricalcolata sulla base secondo le modalità sopra descritte;
Colonna 4 (Importo differenza ricalcolata), indicare il nuovo ammontare dell’importo differenza, calcolata secondo le modalità sopra
descritte.
 
Rigo RN62
Se nel rigo RN61 è barrata la casella di col. 1 “Casi Particolari”, “Differenza” è uguale all’importo indicato in colonna 3 Rigo RN61.
 
Se, invece, nel rigo RN61 non è barrata la casella di col. 1 “Casi Particolari”, “Differenza” è uguale all’importo indicato nel rigo RN34. Per stabilire se è dovuto o meno l’acconto IRPEF per l’anno 2015, si deve fare riferimento all’importo di “Differenza” come sopra definito.
Se “Differenza”:
  • non supera euro 51,65, non è dovuto acconto;
  • supera euro 51,65, è dovuto acconto nella misura del 100 per cento dell’ammontare “Differenza”.
Atteso che tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro, l’acconto risulta dovuto qualora l’importo di “Differenza” risulti pari o superiore ad euro 52.
 
L’acconto così determinato deve essere versato:
  • in unica soluzione entro il 30 novembre 2015, se l’importo dovuto è inferiore ad euro 257,52;
  • in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52, di cui:
    • la prima, nella misura del 40 per cento, entro il 16 giugno 2015 ovvero entro il 16 luglio 2015 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
    • la seconda, nella restante misura del 60 per cento, entro il 30 novembre 2015.
Se il contribuente prevede (ad esempio, per effetto di oneri sostenuti nel 2015 o di minori redditi percepiti nello stesso anno) una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta. In tal caso gli importi da indicare nel rigo RN62 devono essere comunque quelli determinati utilizzando le istruzioni sopra fornite e non i minori importi versati o che si intendono versare.
La prima rata di acconto dell’IRPEF può essere versata ratealmente alle condizioni indicate nel paragrafo “Rateazione”.
Nella colonna 1 (Primo acconto), indicare l’importo della prima rata di acconto dovuta, calcolata secondo le modalità sopra descritte.
Nella colonna 2 (Secondo o unico acconto), indicare l’importo della seconda o unica rata di acconto dovuta, calcolata secondo le modalità
sopra descritte.
 
Fonte: Istruzioni per la compilazione UNICO Persone fisiche 2015.