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Infatti sulle vincite erogate dai Casinò online Aams, gli stessi trattengono e versano direttamente allo Stato una ritenuta alla fonte del 25% ex articolo 30 del DPR n. 600/73. Al giocatore viene quindi erogata una somma netta che non entrerà a far parte del suo reddito imponibile Irpef.
Articolo redatto da Francesco Cacchiarelli 23-07-2016
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Salve,
è possibile pagare in tempo entro il primo giorno lavorativo successivo alla data fissata per il giorno festivo.
Le fonti normative sono le seguenti:
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DECRETO-LEGGE 31 maggio 1994, n. 330 - Semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria
Art. 6 - Disposizioni concernenti la riscossione
Comma 8. Il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo. -
DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 1997, n. 241 - Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonchè di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni
Art. 18 - Termini di versamento
1. Le somme di cui all'articolo 17 devono essere versate entro il giorno sedici del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
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Con riguardo al modello Unico2016, il cui ordinario invio è previsto per il prossimo 30 settembre, la tardiva presentazione potrà essere eseguita entro il 29 dicembre 2016.
In questo caso le dichiarazioni si considerano valide (non omesse) ma sono soggette a sanzioni. Per sanare tale violazioni i contribuente devono presentare il modello Unico e contestualmente pagare la sanzione ridotta di euro 25,00 (1/10 di euro 258,00 ex art. 13 comma 1 del D. Lgs. 472/97). Attenzione l’importo di euro 25 va pagato per ciascuna dichiarazione (redditi/IVA/Irap) tardiva presentata non considerando l’invio unificato delle stesse.
L’eventuale omesso o carente pagamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione è punito con l'ordinaria sanzione amministrativa del 30% per ogni importo non pagato. I pagamenti delle imposte possono comunque essere ravveduti beneficiando delle riduzioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 (ravvedimento lungo).
Articolo redatto da Francesco Cacchiarelli 13-08-2016
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Salve,
il minimale di reddito fissato per l'anno 2013 è pari a 15.357 Euro.
Per quanto riguarda le aliquote da applicare sui redditi, sono le seguenti:
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ARTIGIANI: 21,75% del reddito superiore al minimale e fino a 45.530 Euro;
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COMMERCIANTI: 21,84% del reddito superiore al minimale e fino a 45.530 Euro;
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ARTIGIANI: 22,75% del reddito superiore a 45.530 Euro fino al massimale*
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COMMERCIANTI: 22,84% del reddito superiore a 45.530 Euro fino al massimale*
Si ricorda che insieme alla prima rata dovrà essere versata anche l'eventuale maggior somma risultante a debito per l'anno 2012, al medesimo titolo, sulla base delle denuncia dei redditi dell'anno 2012.
La risposta al presente quesito è stata elaborata in data 22 luglio 2013 dal Dott. Riccardo Cerulli
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Caro Flavio,
in base all'art. 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, un rapporto di lavoro si considera "prestazione occasionale" quando:
- si svolge per un periodo inferiore a 30 giorni in un anno per lo stesso committente;
- viene corrisposta una cifra inferiore a 5.000,00 €.
Se rientri in queste caratteristiche, per avere una documentazione che possa attestare l'avvenuto rapporto di lavoro, dovrai semplicemente rilasciare una ricevuta (con la marca da bollo di euro 1,81 da applicare se la stessa ricevuta è di importo superiore a 77,47). La ricevuta avrà una ritenuta di acconto del 20% sul compenso lordo.
Non sarà necessario avere una partita IVA o iscriversi all'INPS.
Dovrai quindi effettuare la dichiarazione dei redditi. A tal proposito, ti ricordo che ti dovrà essere consegnata la certificazione del soggetto passivo d'imposta che ti ha commissionato il lavoro (per quanto concerne la tempistica, la certificazione della ritenuta d'acconto dovrà essere inviata - da parte del committente - entro il 28 febbraio di ogni anno successivo al lavoratore autonomo al quale si sono effettuati pagamenti l'anno precedente. Nella certificazione è obbligatorio indicare l'avvenuto pagamento dei compensi e la trattenuta effettuata, sottoscritta e appositivamente firmata).
Per visualizzare un modello di certificazione clicca qui.
La risposta al presente quesito è stata elaborata in data 5 febbraio 2013 dal Dott. Riccardo Cerulli
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Risposta) La risposta è affermativa. Tale tipo di detrazione è regolata dalla Legge. Nello specifico parliamo dell'articolo 15 del Testo Unico Imposte Dirette che al comma 1, lettera i-quinquies che precisa che sono detraibili nella misura del 19% "le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di eta' compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e le attivita' sportive"
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Dal punto di vista reddituale, la risposta alla sua domanda è contenuta nel comma 2 dell'articolo 12 («Detrazioni per carichi di famiglia») del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), che cito testualmente:
«2. Le detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonchè quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili».
In estrema sintesi, il familiare può essere considerato fiscalmente a carico se non dispone di un reddito proprio superiore a 2.840,51 € al lordo degli oneri deducibili.
Si ricorda, infine, che per configurare la condizione di parentela o affinità, devono essere presenti i legami di seguito indicati:
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coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
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figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati;
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altri familiari (genitori, generi, nuore, suocere, fratelli e sorelle), a condizione che siano conviventi o che ricevano dallo stesso un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
