Sono titolare di una gioielleria di Civita Castellana (Vt) ed ho una dipendente part-time. Vorrei sapere se posso autocertificare la valutazione dei rischi per la mia attività o devo necessariamente redigere il documento di valutazione dei rischi.

Considerando l'attività da lei svolta ed il numero di dipendenti impiegati, le sarà possibile effettuare un'autocertificazione. Infatti, l'articolo 29, comma 5 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 dispone che: "I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori, effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del Decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi".

Tale procedura, però, non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lett. a), b), c), d) nonchè g), riportate nell'estratto seguente:
"L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:
a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo Decreto;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

 
Infine, si ricorda che, come riportato nell'art. 34 del D.Lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione deve frequentare corsi di formazione della durata minima di 16 ore e massima di 48 ore.