Il decreto anticrisi n. 78 del 2009 ha previsto la possibilità di versare ratealmente l’Iva dovuta per adeguamento agli studi di settore. L’indicazione del campo rateazione è obbligatoria anche in caso di versamento in un’unica soluzione?
 
La risposta è affermativa. L’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, dispone che l'adeguamento al volume di affari risultante dalla applicazione degli studi di settore è operato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine del versamento a saldo dell'imposta sul reddito.
Per procedere al versamento dell’imposta integrativa tramite modello F24, la risoluzione ministeriale n. 89 del 1999 ha istituito il codice tributo “6494, denominato “Studi di settore - adeguamento Iva”.
L’articolo 15, comma 6, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 – convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 – ha esteso la modalità di pagamento rateale prevista dall’articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 per il versamento dell’adeguamento IVA da Studi di Settore codice tributo 6494.
La risoluzione n. 40/E del 18 maggio 2010 ha previsto la compilazione obbligatoria del campo “rateazione” del modello F24 in corrispondenza del codice tributo “6494”.
Per i versamenti effettuati in data precedente all’entrata in vigore della sopra citata risoluzione, la compilazione di tale campo non era richiesta.
Clicca qui per scaricare un esempio di compilazione del modello F24.


Risposta al quesito redatta il 5.6.2010 da Francesco Cacchiarelli - Webmaster tusciafisco.it

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