Osservatorio delle Società di Capitali n. 1/2011
 
Spettabile Redazione di Tusciafisco, mi sono sempre domandato quale sia l’origine storica della limitazione di responsabilità dei soci nelle società di capitali? È vero che ha origini medioevali?
Sono società di capitali la s.p.a. (società per azioni), la società in accomandita per azioni, la s.r.l. (società a responsabilità limitata), la società cooperativa, la società di mutua assicurazione, la società europea (Reg. CE n. 2157/2001) e la società cooperativa europea (reg. CE n. 1435/2003).
Caratteristica distintiva delle società di capitali è la limitazione della responsabilità dei soci all’apporto, salvo che nella società in accomandita per azioni, dove gli accomandatari  hanno responsabilità illimitata sussidiaria, in quanto amministrano la società – a differenza degli accomandanti che non amministrano e godono quindi della limitazione della responsabilità piena.
La ratio della limitazione di responsabilità va rinvenuta nell’incentivo ad attrarre capitali sociali grazie alla certezza di non subire perdite nel patrimonio personale dell’investitore al di là dell’apporto deputato alla attività di rischio.
È vero: l’origine della limitazione della responsabilità affonda nella civiltà comunale, con la società in accomandita semplice e successivamente per azioni, con la circolazione del documento rappresentativo della quota dell’accomandante. Probabilmente la accomandita trae origine dalla evoluzione del prestito a rischio marittimo. Attraverso la commenda si affidava una somma di danaro al commerciante per una operazione commerciale marittima, con la restituzione di detta somma di danaro accresciuta di una quota di utili se l’operazione andava a buon fine, però col rischio di perdere tutto in caso di pericoli (come la pirateria ed il mare tempestoso).
Ciò costituiva una evoluzione rispetto alla società collettiva, con la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci (che erano tutti commercianti) a cui corrispondeva un pieno potere di gestione disgiuntiva della società con un forte rapporto fiduciario fra i soci medesimi (intuitus personae).


Quesito redatto il 13.10.2011 dall'Avvocato Emanuele Verghini - Studio Legale Verghini Roma