A cosa serve 
A gestire situazioni di infermità, disabilità, menomazione fisica o psichica, anche parziale o temporanea, che pregiudicano la capacità del soggetto di provvedere ai propri interessi.
A tutelare quindi la piena realizzazione dei diritti della persona, sia nell’ambito dei rapporti personali che patrimoniali.
A chi serve
Alle persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana. 
Ad esempio: anziani non autosufficienti, persone con difficoltà di deambulazione o disabilità in genere, alcolisti, tossico-dipendenti, soggetti colpiti da malattie debilitanti, con capacità fisica o psichica compromessa anche solo temporaneamente, per incidente ecc.
Cos’è
È una alternativa alla interdizione ed alla inabilitazione che riguardano invece situazioni più gravi ed in via definitiva.
È un istituto per la tutela delle persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana anche solo temporaneamente per infermità, disabilità, menomazione fisica o psichica. 
Cosa fa
A seconda dei poteri che gli sono conferiti, assiste l’interessato, che la legge chiama beneficiario, e o agisce in sua sostituzione; ad esempio, per provvedere ad assumere una persona badante, alloggiare in una struttura di degenza, riscuotere e o investire somme di denaro, acquistare, vendere, affittare, gestire beni dell’interessato-beneficiario ecc. Il decreto di nomina determina i poteri dell’Amministratore di Sostegno ed è sempre modificabile e revocabile. 
Come funziona
Il decreto di nomina indica quali atti il beneficiario può compiere solo e quali con l’assistenza dell’amministratore di sostegno; quali atti l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario e quali atti necessitano di autorizzazione del Giudice Tutelare. Resta la piena capacità di agire del soggetto beneficiario per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza o l’assistenza dell’Amministratore.
Come si ottiene
Con ricorso al Giudice Tutelare presso il Tribunale competente per territorio, in relazione alla residenza o al domicilio del beneficiario. 
Chi può chiederlo 
Lo stesso beneficiario, il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il 4° grado e gli affini entro il 2° grado, il tutore, il curatore, il pubblico ministero ed i servizi sanitari e sociali pubblici e privati.
Chi può essere nominato
Il Giudice Tutelare deve preferire, ove possibile, il coniuge, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal ricorrente ove reputato in grado di tener conto degli interessi, dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. 
Chi sono i soggetti necessariamente coinvolti nella procedura 
Il coniuge, i discendenti e gli ascendenti, i fratelli nonché i conviventi del beneficiario.
Quali sono i documenti necessari
Certificazione anagrafica, stato di famiglia, certificazione medica, dichiarazione dei redditi, ecc.
Quanto costa
L’amministratore di sostegno non può percepire alcun compenso, salvo un rimborso spese e un equo indennizzo ove stabilito dal Giudice Tutelare in ragione del tipo di attività necessaria. 
Per il ricorso è sufficiente una marca da bollo da € 27,00 e il patrocinio tecnico di un avvocato è necessario in tutti i casi in cui la nomina dell’Amministratore sia richiesta per svolgere attività che vanno oltre la cosiddetta ordinaria amministrazione soprattutto in ipotesi di conflittualità fra i soggetti coinvolti nella procedura, altresì in ipotesi di non conformità tra le indicazioni e richieste contenute nel ricorso e il provvedimento del Giudice.
 
Articolo redatto a cura dell'Avv. Andrea Cruciani