Effettiva liberazione dai debiti all’esito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento?

Come noto, gli imprenditori che esercitano attività commerciale sono soggetti alla procedura di legge prevista in caso di insolvenza ovverosia di incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni per mancanza dei mezzi necessari ai pagamenti dovuti e per l’impossibilità di procurarsi nuovi mezzi (Legge Fallimentare - Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267). Tuttavia, non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che dimostrino, con riferimento ai tre esercizi precedenti lo stato di insolvenza, o meglio l’istanza di fallimento, di aver avuto un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300mila Euro, ricavi lordi inferiori a 200mila Euro, debiti non superiori a 500mila Euro.

L’imprenditore soggetto a fallimento può quindi replicare all’istanza di fallimento con una memoria difensiva e una relazione tecnica corredata dai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, la situazione patrimoniale economica e finanziaria aggiornata non oltre i due mesi precedenti, visura aggiornata dei protesti e certificazione delle procedure esecutive pendenti nel recente anteriore biennio.

Ulteriori procedure concorsuali previste per la composizione delle crisi da sovraindebitamento (Legge 27 gennaio 2012, n.3) consistono nella possibilità per determinati soggetti (persone fisiche con debiti che prescindono dall’attività imprenditoriale o professionale oppure relativi alla cosiddetta piccola impresa) di trovare la liberazione dai debiti mediante un accordo con i creditori o un piano di rientro sotto il controllo del Tribunale.

Si tratta della cosiddetta ristrutturazione dei debiti, ovverosia di procedure finalizzate alla composizione della crisi da sovraindebitamento, relativamente a quei soggetti che pur trovandosi nell’impossibilità di pagare i propri debiti non rientrano nell’ambito di applicazione delle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare.

Le procedure previste dalla citata legge “taglia debiti” n.3/2012 consistono nel piano del consumatore, l’accordo del debitore e la liquidazione dei beni.

La sostanziale differenza attiene alla necessità o meno del preventivo accordo con i creditori; ovviamente non basta avere dei debiti per poter usufruire di dette procedure occorre comunque ricorrere al Tribunale che nomina l’Organismo di Composizione della Crisi tra gli Enti  e i professionisti abilitati; peraltro la liquidazione dei beni non è affatto indolore, in quanto consiste nella totale liquidazione del patrimonio del debitore.

Il concordato con i creditori deve essere omologato e pubblicato dall’Autorità giudiziaria; il piano del consumatore e la liquidazione dei beni sono sottoposti al costante controllo del Giudice che può disporre anche la revoca della procedura oltre a verificare presupposti ed esecuzione del piano ma soprattutto la possibilità o meno di effettiva liberazione dai debiti all’esito della procedura.

Sebbene siano escluse procedure esecutive autonome dei creditori finché il Giudice non abbia disposto sulla gestione patrimoniale del debitore, nel contempo tuttavia sono altrettanto esclusi accordi autonomi a saldo e stralcio del debito, pagamenti rateali, riduzioni ecc.

Articolo redatto dall'Avv. Andrea Cruciani - Partner Rapporteur Lesson1 Project

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