Il fallimento priva il debitore fallito dell’amministrazione e della disponibilità del suo patrimonio, compresi i beni che pervengono durante la procedura di fallimento inoltre possono essere revocati gli atti compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento; i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento, come tutti gli atti compiuti dal fallito successivamente al fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori.
 
I beni che il fallito consegue nel corso della procedura sono acquisiti dal curatore fallimentare, tuttavia, non sono compresi nel fallimento i beni ed i diritti di natura strettamente personale, quelli cosiddetti di prima necessità, le utilità entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento del debitore e della sua famiglia, i sussidi. 
Gli amministratori e i liquidatori della società sono tenuti ai medesimi obblighi imposti al soggetto fallito in tema di residenza e domicilio, inoltre, sono soggetti alle azioni di responsabilità esercitate dal curatore come pure i soci della società a responsabilità limitata.
 
Ai sensi si legge la procedura di fallimento si chiude “se nel termine stabilito nella sentenza dichiarativa di fallimento non sono state proposte domande di ammissione al passivo; quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell’attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l’intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione; quando è compiuta la ripartizione finale dell’attivo; quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura”.

La chiusura può essere disposta anche d’ufficio come su istanza sia del curatore fallimentare che il debitore fallito. Quando la procedura fallimentare viene chiusa per ripartizione di attivo insufficiente o inconsistenza della massa fallimentare, è ammissibile, entro cinque anni dal decreto di chiusura, la cosiddetta riapertura del fallimento se il patrimonio del debitore torna ad avere un attivo rilevante.  In particolare, il debitore dovrebbe essere in grado di pagare almeno il dieci per cento dei creditori chirografari e integralmente i creditori privilegiati!
In tale ipotesi, i termini per le azioni revocatorie tornano a decorrere dalla pubblicazione della sentenza di riapertura e i nuovi creditori (successivi alla chiusura del fallimento) devono fare apposita istanza di ammissione al passivo.
 
L’istituto dell’esdebitazione consiste in un beneficio che agevola l’imprenditore fallito nel riprendere la sua attività seppur sottoposto a condizioni e requisiti molto rigorosi. 

L’imprenditore fallito può chiedere di essere liberato dai debiti residui al fallimento, qualora abbia soddisfatto, almeno in parte i creditori concorsuali e cooperato con gli organi della procedura fallimentare anche  consegnando al curatore tutta la propria corrispondenza, purché “non abbia distratto l’attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito” e inoltre non sia stato condannato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, compresi altri delitti connessi con l’attività d’impresa. 

L’esdebitazione è concessa dal Tribunale al momento della chiusura del fallimento oppure a seguito di ricorso presentato entro l’anno successivo dal debitore. Il Tribunale verifica la sussistenza delle suddette condizioni e sentito il parere del curatore e dei creditori riuniti in comitato, può dichiarare inesigibili i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente dal debitore fallito.
L’esdebitazione riguarda anche i creditori anteriori alla procedura di fallimento che non hanno presentato istanza di ammissione al passivo.
Qualunque interessato può proporre reclamo al Tribunale o alla Corte di Appello nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento sull’esdebitazione, in ogni caso entro novanta giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria.

Diversa dal beneficio di esdebitazione è la procedura penale di riabilitazione che attiene al condannato che non sia stato sottoposto a misura di sicurezza, abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, dia prove effettive e costanti di buona condotta, quando la pena principale sia stata scontata o estinta da almeno tre anni (che aumentano da 8 a 10 in ipotesi di particolare gravità) oppure per lo stesso tempo dal momento in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena. 
La riabilitazione costituisce quindi un diritto del condannato se ricorrono le condizioni suddette e comporta che le pene accessorie si estinguono come ogni altro effetto penale della condanna.
 
Artioclo redatto dall'Avv. Andrea Cruciani - Partner Rapporteur Lesson1 Project