La divisione in senso giuridico è l’atto con il quale i condividenti realizzano lo scioglimento della comunione sia ereditaria che non, a prescindere dalle tesi circa la produzione o meno di effetti traslativi come una compravendita o una permuta. 

La transazione è il contratto attraverso il quale i contraenti risolvono un contenzioso o prevengono una lite che potrebbe insorgere tra loro; in ogni caso sono oggetto del contratto le reciproche concessioni con cui le parti possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che costituisce o potrebbe essere oggetto della lite.
 
La divisione può avere natura sia giudiziale che negoziale ovverosia può essere disposta dall’Autorità giudiziaria oppure per testamento ovvero per contratto tra condividenti e può altresì distinguersi in divisione parziale, quando lo scioglimento attiene soltanto a parte dei beni e permane la comunione per gli altri, nonché stralcio di quota, ovverosia quando dalla comunione viene estromesso solo uno o alcuni dei partecipanti.
Nella divisione, piuttosto che di trasferimento si parla di attribuzione, assegnazione di determinati beni a un determinato soggetto, con la previsione di conguagli in denaro anche in ipotesi di assegnazioni reciproche qualora vi sia differenza di valore economico tra i beni o le porzioni elaborate.
La divisione viene tradizionalmente concepita come atto dichiarativo, nel senso che l’assegnazione di un bene ad un coerede retroagisce alla data di apertura della successione e non decorre soltanto dalla data della divisione. Non mancano però autorevoli opinioni divergenti, che riconoscono natura costitutiva alla divisione, facendo leva sul fatto che nella divisione è prevista la garanzia per l’evizione nonché la rescissione per mancata proporzionalità delle assegnazioni. 

Mentre nella divisione la natura costitutiva o dichiarativa della stessa è quindi perlopiù controversa (sebbene in giurisprudenza prevalga la tesi della natura dichiarativa), la transazione ha pacificamente sempre natura costitutiva, ovverosia non opera retroattivamente e non ammette rescissione.
Queste differenze diventano determinanti nella scelta tra una cosiddetta divisione transattiva e una cosiddetta transazione divisoria!
Nella divisione transattiva prevalgono i caratteri della divisione ed invero questa attiene agli accordi relativi alla rimozione delle difficoltà pratiche delle operazioni divisionali, come dividere un bene divisibile, come calcolare il conguaglio in caso di attribuzioni reciproche di beni di diverso valore, o nel caso di assegnazione di un bene indivisibile ad un solo condividente.

La transazione divisoria invece ha come obiettivo quello di dirimere le contestazioni circa i presupposti della divisione, con riferimento all’esistenza, titolarità e consistenza dei diritti di ciascun condividente, nonché a prevenire contestazioni riguardo all’esecuzione e interpretazione della divisione concordata.
Nella transazione l’elemento caratterizzante è determinato dalla reciprocità delle concessioni, ovverosia il venirsi incontro delle parti, rinunciare a qualche diritto per il buon esito della transazione. Nella divisione invece rileva la proporzionalità tra le quote e le assegnazioni tanto che in caso di lesione oltre ¼ è prevista un’apposita azione di rescissione diversa da quella prevista in materia di contratti in generale, essendo sufficiente dare prova soltanto della lesione oggettiva subita e non anche dello stato soggettivo di pericolo o di bisogno che potrebbe aver spinto ad assumere obbligazioni a condizioni inique. La rescissione della divisione ha quindi autonoma disciplina legale rispetto a quella dei contratti, tanto che il termine di prescrizione della relativa azione giudiziale è di due anni e non annuale come nel caso della rescissione dei contratti.
 
Articolo redatto dall'Avv. Andrea Cruciani il 22.07.2016
 
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