Come noto, quando i condomini sono più di otto, la nomina dell’amministratore è obbligatoria e se l’assemblea non vi provvede, ciascun condomino, come pure l’amministratore dimissionario, può richiedere la nomina all’Autorità giudiziaria, con ricorso in carta semplice, anche senza l’assistenza di un avvocato, essendo comunque opportuno verificare presso la Cancelleria del Tribunale competente la prassi e gli adempimenti necessari.
 
In particolare, se non vi provvede l’assemblea, come nel caso in cui non si proceda alla sostituzione dell’amministratore dimissionario, ad esempio per il mancato raggiungimento del quorum deliberativo, ciascun condomino è personalmente legittimato a ricorrere al Giudice perché nomini un amministratore cosiddetto giudiziario.
In generale, infatti, ogni singolo condominio può sempre rivolgersi all’Autorità giudiziaria per richiedere ed ottenere la nomina, come pure la revoca, giudiziale dell’amministratore del condominio. Inoltre, finché non si provvede alla nomina del nuovo amministratore, rimane in carica il precedente ma con poteri limitati all’ordinaria amministrazione.

Il ricorso deve contenere, oltre l’istanza di nomina, anche la richiesta di fissazione di un’udienza per la decisione; può essere redatto, come detto, in carta semplice, o su appositi moduli se reperibili presso il Tribunale competente, che è quello del luogo in cui trova il condominio; altresì, deve essere allegato al ricorso il verbale dell’assemblea da cui risulta la mancata nomina. Quando poi il Giudice avrà fissato con decreto l’udienza, il ricorrente dovrà notificare il ricorso ed il decreto agli altri condomini non ricorrenti, entro il termine stabilito dal Giudice nel medesimo decreto.

Le spese legali necessarie per la nomina giudiziale dell’amministratore, sostenute dal ricorrente, sono poste a carico del Condominio e ripartite in capo a tutti i condomini, in base ai principi generali; invero, si applica la normativa in materia di spese legali pur trattandosi di una procedura “semplificata” di volontaria giurisdizione. 
Inoltre, al singolo condomino, che abbia anticipato le spese, vanno riconosciuti sia gli interessi legali che la rivalutazione monetaria, dal pagamento al saldo. 

 
La nomina dell’amministratore giudiziario è esclusa dall’ambito di applicazione della mediazione obbligatoria in materia condominiale.
Si evidenzia, altresì, che, in mancanza dell’amministratore, l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere convocata per iniziativa di ciascun singolo condomino e, anche successivamente alla nomina dell’amministratore giudiziario, in qualsiasi momento, l’assemblea condominiale può provvedere a nominare un nuovo amministratore.

Inoltre, quando per qualsiasi causa manca il legale rappresentante dei condomini, chi intende iniziare o proseguire una lite contro il condominio può richiedere la nomina di un curatore speciale, al Giudice di Pace o al Presidente dell’Ufficio giudiziario davanti al quale deve proporre la causa, il quale, assunte le opportune informazioni e sentite possibilmente le persone interessate, provvede in tempi brevi, con decreto comunicato al Pubblico Ministero, affinché determini i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza.

In sintesi, quando manca l’amministratore, l’assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, può essere convocata su iniziativa di ciascun condomino, secondo le medesime regole cui è tenuto l’amministratore, segnatamente, quanto all’avviso di convocazione, che deve contenere specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, nonché deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione. Prestando altresì attenzione alla seconda convocazione dell’assemblea che non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima.
 
Articolo redatto dall'Avv. Andrea Cruciani il 20.10.2015, tratto dall'E-book "Casi e questioni in materia di condominio" scaricabile gratuitamente su Lesson1