I coniugi, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, hanno la possibilità di concludere dinanzi al sindaco del comune di residenza, ovvero presso cui è iscritto o trascritto il matrimonio, un accordo di separazione, nonché, se già separati, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, oppure di modifica delle condizioni di separazione o divorzio.
 
Ai sensi del decreto legge n. 132/2014 (art. 12), convertito in legge 10.11.2014, n. 162, ciascuno dei coniugi, secondo le condizioni stabilite dagli stessi, può rilasciare al sindaco, personalmente, una dichiarazione dopodiché viene compilato e sottoscritto l’accordo ma i coniugi, non prima di trenta giorni dal rilascio delle dichiarazioni, dovranno comunque comparire di fronte al sindaco per confermare l’accordo, anche ai fini degli adempimenti di annotazione negli atti e archivi dello stato civile.
Tuttavia, la suddetta procedura dinanzi al sindaco, disciplinata dalla citata legge come alternativa alle procedure giudiziali e di negoziazione assistita, è possibile soltanto qualora i coniugi non abbiano figli minori né maggiorenni economicamente non autosufficienti, incapaci o portatori di handicap grave.
 
Inoltre, l’accordo concluso dinanzi al sindaco non può contenere patti di trasferimento patrimoniali perché l’ufficiale di stato civile è esonerato da qualunque valutazione di natura economica o finanziaria, né pare consentito inserire nell’accordo l’assegnazione della casa familiare.
 
Al riguardo, si è posta la questione se anche l’assegno di mantenimento, dovesse considerarsi o meno quale trasferimento patrimoniale, soprattutto in ipotesi di corresponsione dell’assegno in un’unica soluzione.
Un primo chiarimento è pervenuto da una circolare ministeriale (Circolare Ministero, Interno 24/04/2015 n° 6) secondo cui l’accordo concluso innanzi all’Ufficiale dello stato civile può contenere un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, in quanto si tratterebbe di una disposizione negoziale fonte di un’obbligazione non produttiva di effetti traslativi su un determinato bene. Resta comunque esclusa la previsione della corresponsione dell’assegno di mantenimento in unica soluzione, perché l’assegno cosiddetto una tantum costituisce una forma di trasferimento patrimoniale.
 
Dinanzi al sindaco, quindi, si può procedere soltanto in determinate ipotesi e alle predette condizioni; la previsione del mantenimento periodico è consentita ma il sindaco è tenuto soltanto a recepire quanto concordato dai coniugi, senza dover entrare nel merito della somma pattuita o della congruità della stessa.
Si evidenzia, infine, che se ad avere figli, minori o maggiorenni ma incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti, sia uno solo dei due coniugi, è comunque possibile procedere dinanzi al sindaco.
 
Articolo redatto dall’Avv. Andrea Cruciani il 31.08.2015
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