La crisi economica mondiale e il conseguente innalzamento della soglia di povertà ha generato una miriade di situazioni di sovraindebitamento, a più livelli.
Questo "status" si verifica quando esiste un reale squilibrio economico tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile o più semplicemente quando il soggetto debitore si trova nella definitiva impossibilità di far fronte ai propri impegni assunti, pur essendo titolare di un reddito o di un patrimonio.
In passato, questa realtà sembrava interessare solo le “Aziende” e la soluzione legislativa era principalmente rappresentata dalla "procedura fallimentare".
Restavano esclusi da qualsiasi via di uscita dai “debiti”, i piccoli imprenditori, i privati consumatori, i professionisti, gli artigiani, ecc., considerati soggetti “non fallibili”.

A tutela dei soggetti non fallibili, è intervenuta la legge n. 3 del 27 gennaio 2012, che ha introdotto una nuova procedura per agevolare il risanamento della proprie condizione debitoria ivi compresi i debiti verso Equitalia.
Oggi questi soggetti hanno sostanzialmente a disposizione tre diverse soluzioni:
1)    Procedura rivolta a tutti i soggetti “non fallibili” e prevede una proposta di accordo (concordato) con i creditori per la ristrutturazione dei debiti, la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante la cessione dei redditi futuri. E’ previsto anche l’intervento di terzi che offrano garanzie, previo loro consenso scritto;
2)    Procedura riservata ai soli consumatori (persone fisiche gravate da debiti non derivanti da attività d’impresa o professione) che presentano un piano di rientro dei debiti, con la stessa finalità del concordato, ma senza la necessità di un preventivo accordo con i creditori;
3)    Procedura, alla quale si ricorre in caso d’insuccesso delle prime due, che consiste nella liquidazione del patrimonio del debitore, richiesta volontariamente dallo stesso o disposta dal tribunale, che libera il debitore da tutti i suoi impegni ed obbligazioni.

ITER PROCEDURALE

La proposta di concordato  viene redatta sulla base di un piano che prevede le scadenze, le modalità di pagamento dei creditori, le garanzie eventuali concesse per l’adempimento dei debiti e le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni patrimoniali.

Il primo passo è la presentazione di un’istanza al presidente del Tribunale, del luogo di residenza o sede del debitore, per la nomina di un Ente  o professionista “abilitato” che assume il ruolo di “Organismo di Composizione della Crisi” e che cura la proposta di accordo o il piano di rientro del debito, che viene poi depositato presso il Tribunale competente.

Il giudice, verificata l’ammissibilità della proposta, sospende temporaneamente ogni azione esecutiva sui beni del debitore e dispone, tramite l’Organismo, che i creditori siano informati del contenuto della proposta stessa.

L’accordo si ritiene raggiunto quando si ottiene il voto favorevole (in forma scritta) dei creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti (attenzione, il silenzio vale come accettazione).
L’Organismo trasmette ai creditori il testo dell’accordo, corredato della relazione sui consensi espressi.

 Nei dieci giorni successivi i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni, che verranno raccolte in una relazione dall’Organismo, il quale la trasmette al giudice, allegando l’attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.

A questo punto, il giudice, dopo le opportune verifiche, dispone per l’omologazione dell’accordo e per l’immediata pubblicazione.
A differenza del concordato, il piano di rientro del consumatore, non essendo necessario l’accordo con i creditori, può essere omologato sulla base della sola valutazione del Tribunale.

L’accordo può essere annullato su richiesta di ogni creditore quando sia stato dimostrato il dolo nell’aumento o la diminuzione del passivo, nella sottrazione o nella dissimulazione di una parte rilevante dell’attivo e nella simulazione di attività inesistenti.
L’accordo può essere dichiarato risolto quando non vengono rispettati i termini dell’accordo stesso.

Dopo la regolare esecuzione dell’accordo, del piano di rientro del consumatore o della procedura di liquidazione, il debitore viene liberato dai debiti residui nei confronti dei creditori, anche se non soddisfatti o soddisfatti in parte (esdebitazione). Quindi, a procedura ultimata, lo stesso sarà sollevato da ogni debito (discharge), il proprio nominativo verrà cancellato dalla CRIF e dai sistemi di informazione finanziaria con la possibilità di accedere nuovamente al credito e potrà aspirare così ad un nuovo inizio o “fresh start”.

Articolo redatto da Francesco Cacchiarelli il 05.09.2015