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L'ordinanza della Corte di Cassazione n. 2172, depositata il 24 gennaio 2023, ha sollevato importanti questioni riguardo alla responsabilità degli amministratori di società di capitali e alla vendibilità delle aziende in caso di mancanza di adeguati assetti aziendali.

La sentenza ribadisce il principio giurisprudenziale della business judgment rule e conferma che gli amministratori devono adempiere ai doveri imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro competenze specifiche. Tuttavia, l'insindacabilità delle loro scelte di gestione trova un limite nella ragionevolezza delle stesse, valutata ex ante, considerando la mancata adozione delle cautele e delle verifiche necessarie e la diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i rischi connessi all'operazione da intraprendere.

La sentenza sottolinea che gli amministratori hanno l'obbligo di dotare l'azienda di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, e che la mancata adozione di tali assetti può comportare un risarcimento del danno causato a terzi, in particolare ai creditori dell'azienda. La Corte di Cassazione conferma che l'azienda deve essere gestita secondo i principi della Business Judgment Rule, che richiede anche la valutazione di dati qualitativi al fine di garantire una corretta gestione e valutazione delle performance aziendali.
L'ordinanza sottolinea l'importanza cruciale per le aziende di avere adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili. La misurazione di tali assetti diventa un dovere gestorio degli amministratori e contribuisce alla valutazione della continuità aziendale, in linea con l'articolo 2086 del codice civile. La Cassazione evidenzia che le imprese devono essere valutate e certificate in conformità all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 14/2019, che riguarda la misurazione e la certificazione degli assetti aziendali.

Diventa essenziale per ogni impresa avere una perizia dettagliata che misuri gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, fornendo una certificazione in conformità alle normative vigenti. Questo processo permette di valutare l'idoneità dell'azienda e di fornire una garanzia di qualità per eventuali cessioni o affitti dell'impresa stessa.

Concludendo, la sentenza della Corte di Cassazione conferma che un'azienda senza adeguati assetti aziendali risulta invendibile. Gli amministratori devono adottare misure organizzative adeguate per contrastare la crisi e preservare la continuità aziendale. La valutazione e la certificazione degli assetti aziendali diventano fondamentali per garantire una corretta gestione e tutelare i diritti dei creditori.

 

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Francesco Cacchiarelli economista di impresa & business partner

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo, al numero 084 sezione A, anzianità 1989

Iscritto nel Registro dei Revisori Legali MEF, al numero 103287 sezione A, anzianità 1999

 

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Cassazione ordinanza 2172 del 24/01/2023 Acquisto di ramo d’azienda solo con adeguate risposte organizzative - sul ricorso iscritto al n. 13865/2018 R.G. proposto da:  
G., elettivamente domiciliato in ROMA [Omissis], presso lo studio dell'avvocato [Omissis] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [Omissis]
-ricorrente-
F.G.O., elettivamente domiciliato in ROMA [Omissis], presso lo studio dell'avvocato [Omissis] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [Omissis]
-ricorrente-
FALLIMENTO ALFA SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA [Omissis], presso lo studio dell'avvocato [Omissis] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [Omissis]
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 463/2018 depositata il 27.2.2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'1.12.2022 dal Consigliere [Omissis].
FATTI DI CAUSA

Definizione degli avvisi bonari con sanzioni ridotte al 3% ambito applicativo:  

-le somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato – ex artt. 36-bis del D.P.R. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. 633/1972 – per dichiarazioni relative ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2019, 31 dicembre 2020 e 31 dicembre 2021 che comportano una imposta o una maggiore imposta da versare e per i quali termini non è ancora scaduto alla data di entrata della legge (01 gennaio 2023), ovvero per le medesime comunicazioni recapitate successivamente a tale data; 

-tutte le altre comunicazioni di cui ai citati articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del DPR n. 633 del 1972, riferite a qualsiasi periodo d’imposta, per le quali, alla data del 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023), sia regolarmente in corso un pagamento rateale, ai sensi dell’articolo 3-bis del citato d.lgs. n. 462 del 1997.

In termini di vantaggio, fermo restando il pagamento di imposte, contributi e interessi, la definizione riduce dal 10% al 3% le sanzioni dovute.

L'articolo 1 della legge 197/2022 (legge di Bilancio 2023) commi da 222 a 230, prevede l’annullamento automatico, alla data del 30 aprile 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all’Agente della riscossione (cartelle esattoriali) dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro. L'importo massimo di 1.000 euro si calcola sommando il capitale da pagare, le sanzioni e gli interessi dovuti alla registrazione tardiva dei singoli debiti.

Lo stralcio automatico delle cartelle sotto i 1.000 euro non varrà per tutte le multe e i tributi locali. A parte gli interessi, che saranno comunque cancellati, saranno gli enti locali a decidere se procedere o meno alla cancellazione o meno dell'imposta dovuta. Essendo uno stralcio automatico il contribuente non dovrà fare niente.

Rottamazione quater anno 2023 per cartelle esattoriali

Definizione agevolata degli avvisi bonari art. 1 commi da 153 a 159 Legge Bilancio 2023

Il Decreto del MEF 13 dicembre 2022 "Modifica del saggio degli interessi legali", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2022, ha aggiornato il saggio di interesse legale di cui all’art. 1284 del codice civile, aumentandolo dall’attuale 1,25% al 5,00% a partire dal 1° gennaio 2023.

In due anni, si è passati dalla misura più bassa di sempre, dello 0,01% applicabile nel 2021, alla nuova misura del 5% che è la più alta degli ultimi 25 anni.

 

Ravvedimento tardivo versamento del diritto annuale 3850

Ravvedimento tassa vidimazione libri sociali 7085

Ravvedimento operoso codice 1040

Ravvedimento f24 a zero

Ravvedimento LIPE

 

 

Si ricorda che negli ultimi tre anni il saggio di interessi era:

- nel 2022 pari allo 1,25%

- nel 2021 pari allo 0,01%

- nel 2020 pari allo 0,05%

 

Rottamazione quater anno 2023 per cartelle esattoriali

Stralcio automatico debiti tributari fino a mille euro edizione 2023

Definizione agevolata degli avvisi bonari art. 1 commi da 153 a 159 Legge Bilancio 2023

Un giorno prima della scadenza del 30 novembre 2022 l’Agenzia delle Entrate, con provvedimento numero 439400/2022, ha prorogato al 31 gennaio 2023 il termine per l'invio telematico dell'autodichiarazione aiuti di Stato.

Si tratta della seconda proroga dello stesso adempimento, inizialmente previsto da presentare entro lo scorso 30 giugno, poi prorogato al 30 novembre.

Credito imposta energia elettrica imprese non energivore anno 2022 

Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali industria 4.0

Le reti di impresa possono beneficiare del credito d’imposta

Credito imposta formazione 4.0

Tabella Codici Aiuti di Stato

Attento imprenditore

 

Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. 
Articolo 325 Ricorso abusivo al credito 

1. Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un'attività commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli 322 e 323, dissimulando il dissesto o lo stato d'insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. La pena è aumentata nel caso di società soggette alle disposizioni di cui al capo II, titolo III, parte IV, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, e successive modificazioni.

3. Salve le altre pene accessorie di cui al libro I, titolo II, capo III, del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni.

 

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Attento imprenditore

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