Imposte sui redditi ed IVA: termini di decadenza per l’accertamento
Periodo d’imposta |
Anno dichiarazione |
Decadenza accertamento |
Decadenza se omessa dichiarazione |
2007 |
2008 |
31/12/2012 |
31/12/2013 |
2008 |
2009 |
31/12/2013 |
31/12/2014 |
2009 |
2010 |
31/12/2014 |
31/12/2015 |
2010 |
2011 |
31/12/2015 |
31/12/2016 |
2011 |
2012 |
31/12/2016 |
31/12/2017 |
2012 |
2013 |
31/12/2017 |
31/12/2018 |
Per le imposte dirette si prende a riferimento l'articolo 43 del Dpr n. 600/1973, così come modificato dal Dlgs n. 241/1997, secondo il quale gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla, gli avvis di accertamento devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla, gli avvis di accertamento devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti IVA devono essere invece notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (art. 57, DPR 633/72).