Nel punto 131 del CUD 2014, va indicato il totale degli oneri detraibili per i quali spetta la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% e del 24%.
ATTENZIONE Gli oneri di cui all’articolo 15 del TUIR potrebbero essere oggetto di variazioni come disposto dall’art.1, commi 575 e 576, della L. 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di stabilità 2014).
Si precisa che gli importi degli oneri detraibili contenuti in tale punto devono essere calcolati tenendo conto degli eventuali limiti e al netto delle franchigie previste dalle norme che li regolano.
Gli oneri, per i quali spetta la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19%, devono essere analiticamente descritti nelle annotazioni (cod. AT) riportando per ciascuno di essi il codice corrispondente e la descrizione desunti dalla tabella A posta in appendice alle presenti istruzioni nonché il relativo importo al lordo delle franchigie applicate.
Si precisa che per quanto attiene alle spese sanitarie, qualora l’importo delle stesse sia inferiore ad euro 129,11, l’importo va comunque indicato nelle annotazioni con l’apposita dicitura: “Importo delle spese mediche inferiori alla franchigia”.
Gli oneri, per i quali spetta la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 24%, devono essere analiticamente descritti nelle annotazioni (cod. AZ) riportando per ciascuno di essi il codice corrispondente e la descrizione desunti dalla tabella B posta in appendice alle presenti istruzioni nonché il relativo importo.