Ravvedimento operoso, scheda informativa fonte Agenzia delle Entrate. Con il “ravvedimento operoso”(art. 13 del Dlgs n. 472 del 1997) è possibile regolarizzare versamenti di imposte omessi o insufficienti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni.
Il ravvedimento è consentito a tutti i contribuenti, ma per poterne usufruire occorre rispettare determinati limiti di tempo. Inoltre, è necessario che: 
la violazione non sia già stata constatata e notificata a chi l’ha commessa;
non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche (in caso contrario, il ravvedimento è inibito per i periodi e i tributi che sono oggetto di controllo);
non siano iniziate altre attività di accertamento (notifica di inviti a comparire, richiesta di esibizione di documenti, invio di questionari) formalmente comunicate all’autore.

Come regolarizzare il mancato versamento di imposte e ritenute
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L’omesso o insufficiente pagamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi e dell’Iva, nonché l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute alla fonte operate dal sostituto d’imposta, possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:
dell’imposta dovuta
degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito
della sanzione in misura ridotta.

Per le violazioni commesse dal 1° febbraio 2011 la sanzione è pari:
al 3%, se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza prescritta (ravvedimento breve)
al 3,75%, se si paga con un ritardo superiore a 30 giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta in cui la violazione è stata commessa (ravvedimento lungo) .

Inoltre, per i contribuenti che regolarizzano gli omessi o i tardivi versamenti di imposte e ritenute entro i quattordici giorni successivi alla scadenza, l’art. 23, comma 31, del decreto legge n. 98/2011, ha previsto la possibilità di ridurre ulteriormente la misura della sanzione ridotta. In particolare, la sanzione si riduce allo 0,2% per ogni giorno di ritardo, se il versamento dell’imposta è effettuato entro quattordici giorni dalla scadenza e allo stesso si accompagna quello, spontaneo, dei relativi interessi legali e della sanzione entro il termine di trenta giorni dalla scadenza.
Il ravvedimento non è valido se manca il pagamento anche di uno solo degli importi dovuti (imposta, interessi, sanzioni).

Come fare i versamenti
Per i versamenti occorre utilizzare:
il modello F24, per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l’Iva, l’Irap e l’imposta sugli intrattenimenti
il modello F23, per l’imposta di registro e gli altri tributi indiretti.
Gli interessi devono essere indicati nel modello F24 utilizzando gli appositi codici tributo. Quelli sulle ritenute vanno invece versati dai sostituti d’imposta sommandoli al tributo.
Anche per le sanzioni sono stati previsti appositi codici da riportare sul modello di versamento (l’elenco completo dei codici è sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate).
Non è consentito pagare a rate le somme dovute per effetto del ravvedimento. E’, invece, possibile effettuare la compensazione con eventuali crediti d’imposta vantati per i tributi per i quali è ammessa (per esempio, Irpef, Iva, Ires, ecc.).

Altre ipotesi per le quali è ammesso il ravvedimento: i possibili rimedi alle violazioni fiscali

1. Con riferimento alle violazioni rilevabili in sede di liquidazione e di controllo formale della dichiarazione (articoli 36 bis e 36 ter del Dpr n. 600 del 1973), possono essere regolarizzati, ad esempio:
gli errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte
l’errata indicazione di detrazioni d’imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute d’acconto e di crediti d’imposta (in misura superiore a quella spettante).

In questi casi a partire dal 1° febbraio 2011, la regolarizzazione comporta il pagamento della sanzione ridotta al 3,75% (pari ad 1/8 del 30 per cento) della maggiore imposta o della differenza del credito utilizzato, oltre al pagamento del tributo e degli interessi calcolati al tasso legale annuo con maturazione giorno per giorno. Per le violazioni commesse fino al 31 gennaio 2011 continua ad applicarsi la precedente sanzione ridotta (3%).

2. Tra gli errori e le omissioni che configurerebbero la violazione di infedele dichiarazione, rientrano, invece:
l’omessa o l’errata indicazione di redditi
l’errata determinazione di redditi
esposizione di detrazioni d’imposta o di deduzioni dall’imponibile non spettanti.

In queste ipotesi, la regolarizzazione comporta la presentazione di una dichiarazione integrativa e il pagamento della sanzione ridotta al 12, 50% (pari a 1/8 della sanzione minima prevista del 100%) della maggiore imposta dovuta o della differenza di credito spettante, oltre al pagamento del tributo dovuto e dei relativi interessi, calcolati al tasso legale annuo con maturazione giorno per giorno. Per le violazioni commesse fino al 31 gennaio 2011 continua ad applicarsi la precedente sanzione ridotta (10%).
Se si vogliono regolarizzare contemporaneamente gli errori e le omissioni indicati ai punti 1. e 2., è necessario presentare un’unica dichiarazione integrativa ed effettuare il pagamento delle somme complessivamente dovute; in questo caso, le sanzioni ridotte (3, 75% e 12,50%) saranno calcolate sui rispettivi maggiori tributi o minori crediti spettanti.

La regolarizzazione è ammessa anche per la dichiarazione dei redditi presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni. In questo caso, è sufficiente effettuare entro i 90 giorni il pagamento di una sanzione di 25 euro (pari a 1/10 del minimo di 258 euro).

La possibilità di ravvedersi è concessa anche ai soggetti abilitati all’invio telematico (intermediari) che non hanno trasmesso tempestivamente le dichiarazioni. E’ necessario, comunque, che la dichiarazione non trasmessa possa ancora essere validamente presentata, cioè che non siano trascorsi 90 giorni dalla scadenza del termine naturale di presentazione.

Dichiarazione integrativa
Quando, per il ravvedimento, è previsto l’obbligo di una dichiarazione integrativa, il contribuente deve presentarla a un ufficio postale o in via telematica (direttamente o tramite intermediario) entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale l’errore o l’omissione si sono verificati.
La dichiarazione va presentata:
utilizzando, anche in fotocopia, i modelli di dichiarazione approvati per l’anno di riferimento
barrando nella dichiarazione l’apposita casella “Dichiarazione integrativa”
indicando quali quadri o allegati alla dichiarazione originaria sono oggetto di aggiornamento e quali invece sono rimasti invariati
riproducendo integralmente il contenuto della dichiarazione originaria, ovviamente rettificato, tenendo conto delle correzioni o integrazioni.

L’eventuale maggior credito d’imposta risultante dalla dichiarazione integrativa può essere utilizzato in compensazione oppure chiesto a rimborso.