Tra le principali novità contenute nel modello REDDITI PF 2018, periodo d’imposta 2017 si segnala quella riguardante la dichiarazione integrativa – Quadro DI. È stata modificata la gestione del credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa per i casi di correzione di errori contabili di competenza. Da quest’anno, tale importo non deve essere ricompreso nel credito da indicare in colonna 4 e va sommato all’ammontare dell’eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione da indicare nell’apposito rigo/campo del quadro/sezione dove la relativa imposta è liquidata.
 

Correzione della dichiarazione dei redditi
Nell’ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti. In tal modo è possibile esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte ovvero evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte in quella precedente.

 
Integrazione della dichiarazione
Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, secondo le stesse modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.
Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Per quanto riguarda quest’ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni.

 
1) Dichiarazione integrativa (art. 2, commi 8 e 8-bis, DPR n. 322/98)
Tale casella va compilata in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa indicando:
– il codice 1, nell’ipotesi prevista dall’art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minor reddito o, comunque, di un maggiore o di un minor debito d’imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, fatta salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione dell’art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997;

– il codice 2, nell’ipotesi in cui il contribuente intenda rettificare la dichiarazione già presentata in base alle comunicazioni inviate dall’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1, commi 634 - 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, salva l’applicazione delle sanzioni e ferma restando l’applicazione dell’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. L’Agenzia delle Entrate, infatti, mette a disposizione del contribuente le informazioni che sono in suo possesso (riferibili allo stesso contribuente acquisite direttamente o pervenute da terzi, relative anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d’affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d’imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti) dando la possibilità di correggere spontaneamente eventuali errori od omissioni, anche dopo la presentazione della dichiarazione.
L’eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni di cui al comma 8 dell’art. 2 del d.P.R. n. 322 del 1998 può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
Ferma restando in ogni caso l’applicabilità della disposizione di cui al periodo precedente per i casi di correzione di errori contabili di competenza, nel caso in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, il credito di cui al periodo precedente può essere utilizzato in compensazione,
ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.
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2) Dichiarazione integrativa (art. 2, comma 8-ter, DPR. n. 322/98)
Tale casella va barrata unicamente in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa nell’ipotesi prevista dall’art. 2, comma 8-ter, del DPR n. 322 del 1998, allo scopo di modificare la originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreché il rimborso stesso non sia stato già erogato anche in parte. Tale dichiarazione va presentata entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione, secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 del citato DPR n. 322 del 1998, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.
In caso di presentazione di dichiarazione integrativa che, oltre alla modifica consentita dal comma 8-ter, contenga anche la correzione di errori od omissioni non va barrata la presente casella ma deve essere barrata la casella “Dichiarazione integrativa” .

 
Quadro DI – dichiarazione integrativa
Il quadro è utilizzato dai soggetti che, nel corso del 2017, hanno presentato una o più dichiarazioni integrative, ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.322, come modificato dall’art. 5 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa (ad esempio dichiarazione integrativa Unico 2014 relativa al 2013 presentata nel 2017).
Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.
A tal fine, va indicato:
– in colonna 1, il codice tributo relativo al credito derivante dalla dichiarazione integrativa;
– in colonna 2, l’anno relativo al modello utilizzato per la dichiarazione integrativa (ad esempio, per la dichiarazione integrativa UNICO 2014, indicare 2013);
– in colonna 3, il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa per i casi di correzione di errori contabili di competenza, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa. Tale importo non deve essere ricompreso nel credito da indicare in colonna 4 e va sommato all’ammontare della eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione da indicare nell’apposito rigo/campo del quadro/sezione dove la relativa imposta è liquidata (ad esempio, in caso di eccedenza IRPEF, nel rigo RN36 del quadro RN). Il credito indicato nella presente colonna può essere utilizzato dal giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa ed entro la fine del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione per compensare importi a debito.
– in colonna 4, il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito risultante dalla dichiarazione integrativa, per i casi diversi da quelli riguardanti la correzione di errori contabili di competenza, per la quota non chiesta a rimborso nella dichiarazione integrativa stessa. Tale importo concorre alla liquidazione della corrispondente imposta, a debito o a credito, risultante dalla presente dichiarazione.
Il risultato di tale liquidazione va riportato nella colonna 1 (se a debito) o 2 (se a credito) del relativo rigo della sezione I del quadro RX.
Nel caso in cui il credito indicato nella presente colonna riguardi un tributo per il quale non sussiste il corrispondente rigo nella sezione I del quadro RX oppure per il quale nel rigo corrispondente non sia presente la colonna 2, detto credito va riportato nella sezione II del quadro RX.
Nel caso in cui, nel corso del 2017, siano state presentate più dichiarazioni integrative relative a differenti periodi d’imposta occorre compilare un distinto rigo del presente quadro per ciascun codice tributo e relativo periodo d’imposta.
Qualora non sia sufficiente un unico modulo per l’indicazione dei dati richiesti, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra.

 

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