Interessi passivi indeducibili riflessi nel modello Unico Società di Capitali 2012.
Nel rigo RF16, nella colonna 1, va indicato l’importo degli interessi passivi indeducibili ai sensi dell’art. 96 del TUIR; al fine di determinare l’importo dell’eccedenza di tali interessi passivi va compilato l’apposito prospetto posto nel presente quadro RF.
In colonna 2, del medesimo rigo RF16, va indicato l’importo della precedente colonna 1 e degli altri interessi passivi indeducibili (ad esempio: interessi di mora indeducibili, in quanto non ancora corrisposti, ai sensi dell’art. 109, comma 7, del TUIR; interessi obbligazionari indeducibili, ai sensi dell’art. 3, comma 115, della legge n. 549 del 1995; interessi dovuti dai soggetti che liquidano trimestralmente l’IVA, indeducibili ai sensi dell’art. 66, comma 11, del D.L. n. 331 del 1993). Si precisa che nella presente colonna 2 deve essere indicato l’ammontare indeducibile degli interessi passivi sostenuti dai soggetti di cui al comma 5 dell’art. 96 del TUIR, primo periodo.
Prospetto per la determinazione degli interessi passivi indeducibili.
Il presente prospetto deve essere compilato dai soggetti che intendono fruire della deducibilità degli interessi passivi ai sensi dell’art. 96 del Tuir; non si applica il predetto articolo e, quindi, il prospetto non deve essere compilato:
– dalle banche e dagli altri soggetti finanziari indicati nell’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, con l’eccezione delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quelle creditizia o finanziaria;
– dalle imprese di assicurazione nonché dalle società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi;
– dalle società consortili costituite per l’esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, ai sensi dell’art. 96 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554;
– dalle società di progetto costituite ai sensi dell’art. 156 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
– dalle società costituite per la realizzazione e l’esercizio di interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni;
– dalle società il cui capitale sociale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici, che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione (si veda la voce “Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214” nelle “Novità della disciplina del reddito d’impresa”. Ai sensi dell’art. 96 del TUIR gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell’articolo 110 del TUIR, sono deducibili in ciascun periodo d’imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati.
L’eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (ROL). L’importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati indeducibili nel precedente periodo d’imposta, ai sensi del comma 4 dell’art. 96 del Tuir, sono deducibili nel presente periodo d’imposta, se e nei limiti in cui l’importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e proventi assimilati sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di competenza.
A tal fine nel rigo RF118 va indicato:
– in colonna 1, l’importo corrispondente agli interessi passivi. Si precisa che in caso di fusione o scissione con retrodatazione degli effetti fiscali, la società dichiarante avente causa (incorporante, beneficiaria, ecc.) deve riportare nella presente colonna gli interessi passivi già al netto degli importi evidenziati nei righi RV31, colonna 2, e RV64, colonna 2;
– in colonna 2, l’importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati indeducibili nei precedenti periodi d’imposta. Si precisa che in caso di fusione o scissione, la società dichiarante avente causa (incorporante, beneficiaria, ecc.) può riportare nella presente colonna anche le eccedenze di interessi passivi proprie e quelle trasferite dalle società danti causa (incorporata, scissa, ecc.), evidenziate rispettivamente nei righi RV32, colonna 2, e RV65, colonna 2;
– in colonna 3, l’importo degli interessi attivi, compresi quelli impliciti derivanti da crediti di natura commerciale. Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, vanno ricompresi nella presente colonna anche gli interessi attivi virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi;
– in colonna 4, il minor importo tra la somma degli importi indicati nelle colonne 1 e 2 e quello indicato nella colonna 3, corrispondente all’ammontare degli interessi passivi direttamente deducibili; l’importo relativo agli interessi passivi indeducibili pregressi che trova capienza negli interessi attivi di cui in colonna 3 può essere dedotto nel presente periodo indicando l’ammontare nel rigo RF54, utilizzando il codice 13;
– in colonna 5, l’eventuale eccedenza degli interessi passivi corrispondente alla differenza, se positiva, tra gli importi di cui alla somma delle predette colonne 1 e 2 con l’importo della colonna 3.
Nel rigo RF119 va indicato in colonna 1 l’importo corrispondente all’eccedenza di ROL riportata dal precedente periodo d’imposta indicato nel rigo RF120 del modello UNICO 2011 e in colonna 2 l’importo corrispondente al ROL del presente periodo d’imposta. Si precisa che per ROL si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10), lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell’esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti. Se il ROL è negativo non va indicato alcun importo in colonna 2. In colonna 3 va indicata la quota degli interessi passivi deducibili nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica sia pregresso (colonna 1) che di periodo (colonna 2). A tal fine, qualora sia stata compilata la colonna 5 del rigo RF118, riportare il minore tra l’importo indicato nella predetta colonna 5 e la somma dell’importo di colonna 1 e del 30 per cento di colonna 2 del presente rigo che, per il presente periodo d’imposta costituisce il limite di deducibilità degli interessi passivi. L’importo relativo agli interessi passivi indeducibili pregressi che trova capienza nel limite dell’importo del 30 per cento del ROL può essere dedotto indicando l’ammontare nel rigo
RF54 col codice 13.
Nel rigo RF120, colonna 3 va indicato l’ammontare relativo al ROL eccedente l’importo che è stato utilizzato pari alla differenza, se positiva, tra la somma dell’importo indicato in colonna 1 ed il 30 per cento di quello indicato in colonna 2 del rigo RF119 e l’importo di colonna 5 del rigo RF118. Si precisa che il mancato utilizzo dell’eccedenza di ROL nel caso siano presenti interessi passivi netti indeducibili comporta l’impossibilità di utilizzare il ROL eccedente negli anni successivi. Non possono essere riportate in avanti con riferimento al medesimo periodo d’imposta sia le eccedenze di ROL inutilizzato che le eccedenze di interessi passivi netti indeducibili.
Nella colonna 4 va indicato l’ammontare del ROL eccedente riportabile che il soggetto in regime di tassazione da c.d. “Robin Tax” (decreto legge n. 112 del 2008, art. 81) può utilizzare nei periodi d’imposta successivi ancorché abbia trasferito alla consolidante (ex art. 117 e seguenti del TUIR) il suddetto ammontare di ROL. Si precisa che tale importo costituisce il limite massimo di deducibilità degli interessi passivi imputati per periodi d’imposta successivi.
Nel rigo RF121, colonna 3, va indicato l’importo delle eccedenze di interessi passivi non deducibili rispetto al 30 per cento del ROL, pari alla differenza, se positiva, tra gli importi indicati in colonna 5 del rigo RF118 e in colonna 3 del rigo RF119. L’ammontare degli interessi passivi di periodo indeducibili è pari alla differenza, se positiva, tra l’importo indicato nella presente colonna 3, e l’importo indicato in colonna 2 del rigo RF118. Il suddetto importo va riportato nel rigo RF16  (variazione in aumento).
Qualora il dichiarante abbia aderito al regime del consolidato nazionale, ai sensi dell’art. 96, comma 7, del Tuir, l’eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d’imposta, un ROL capiente non integralmente sfruttato per la deduzione. Le eccedenze di interessi passivi netti indeducibili riportate in avanti da esercizi precedenti ai sensi del comma 4 dell’articolo 96 del Tuir, che si sono generate anteriormente all’ingresso nel regime di consolidato nazionale, non possono essere portate in abbattimento del reddito complessivo di gruppo.
A tal fine l’importo di ROL eccedente trasferito al consolidato, va indicato anche nel rigo RF120, colonna 2, e l’importo di interessi passivi riportabili, indicati in colonna 3 del rigo RF121, che sono trasferiti al consolidato va indicato nel rigo RF121, colonna 2. Si precisa che l’eccedenze di ROL e di interessi passivi indeducibili non trasferibili al consolidato, (ad esempio, in quanto generati in periodi d’imposta antecedenti alla tassazione di gruppo, si veda la circolare del 21 aprile 2009, n. 19) devono essere indicate in colonna 1, rispettivamente, dei predetti righi RF120 e RF121. Gli importi trasferiti al consolidato devono essere indicati nel quadro GN (o GC).
Nel rigo RF122, va indicata l’ulteriore quota di interessi passivi deducibili a seguito dell’utilizzo dell’eccedenza di interessi passivi o dell’eccedenza di ROL riportata dal periodo d’imposta precedente, se trasferite nel medesimo periodo d’imposta al consolidato, ai soli fini della determinazione dell’addizionale IRES, c.d. Robin Tax.