Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20/E (download .pdf) del 4 giugno 2012.

Oggetto «Cedolare secca sugli affitti – Risposte a quesiti».

Paragrafo 9 - Comunicazione al conduttore - contratti con clausola di rinuncia agli aggiornamenti del canone

«D. Un contribuente titolare del diritto di proprietà di un immobile abitativo intende stipulare un contratto di locazione per uso abitativo della durata di quattro anni in cui è previsto in apposita clausola la rinuncia all’aggiornamento del canone. Si chiede di conoscere se, ai fini dell'applicazione della cedolare secca, sia comunque necessario inviare l’apposita raccomandata al conduttore con la quale comunicare l'intenzione di avvalersi del nuovo regime e la rinuncia all'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.

R. Come già specificato, in base al comma 11 dell’art. 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011, il locatore deve comunicare preventivamente al conduttore tramite lettera raccomandata la scelta del regime alternativo e la conseguente rinuncia per il corrispondente periodo di durata dell'opzione ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. Con la circolare n. 26 del 2011, è stato precisato, con particolare riferimento all'applicazione del regime della cedolare secca per l'anno 2011, che per i contratti di locazione che prevedono espressamente la rinuncia agli aggiornamenti del canone non è necessario inviare al conduttore la comunicazione in questione. Si ritiene che la medesima conclusione può essere estesa anche ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo che non rientrano nel regime transitorio del 2011, qualora nel contratto di locazione sia espressamente prevista la rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo».