Lo staff di tusciafisco.it segnala la pubblicazione della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 30/E (download .pdf) del 3 aprile 2012, avente ad oggetto «Consulenza giuridica – Applicabilità dell’esenzione Iva alle società cooperative costituite fra soggetti esercenti l’attività sanitaria – Art. 10, comma 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633».

«QUESITO
L’art. 132, par. 1, lett. f), della Direttiva comunitaria n. 2006/112/CE consente agli Stati membri di esentare “le prestazioni di servizi effettuate da associazioni autonome di persone che esercitano un’attività esente o per la quale non hanno la qualità di soggetti passivi, al fine di rendere ai loro membri i servizi direttamente necessari all’esercizio di tale attività, quando tali associazioni si limitano ad esigere dai loro membri l’esatto rimborso della parte delle spese comuni loro spettante, a condizione che questa esenzione non possa provocare distorsioni della concorrenza”. L’art. 10, secondo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 recepisce la disposizione comunitaria stabilendo che “Sono altresì esenti dall’imposta le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all’art. 19-bis, anche per effetto dell’opzione di cui all’art. 36-bis, sia stata non superiore al 10 per cento, a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi e società non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse” .
In base al tenore letterale della richiamata disposizione nazionale, l’ambito soggettivo di applicazione dell’esenzione da IVA è limitato alle strutture consortili o con funzioni consortili. Al riguardo, la Confederazione istante fa presente che i soggetti esercenti le professioni sanitarie non possono adottare lo schema associativo tipico del consorzio ovvero delle strutture societarie con funzioni consortili in quanto, secondo le disposizioni del codice civile, tale schema presuppone l’esercizio di attività d’impresa da parte dei consorziati o soci. La Confederazione istante chiede di sapere se tale beneficio possa estendersi alle società cooperative costituite fra soggetti esercenti l’attività sanitaria - esente da IVA in base all’art. 10, primo comma, n. 18), del d.P.R. n. 633 del 1972 - che, pur non svolgendo attività consortile ai sensi dell’art. 2602 del codice civile, svolgano attività ausiliarie o strumentali rispetto a quelle sanitarie svolte dai propri soci».