La "Commissione norme di comportamento e di comune interpretazione in materia tributaria" dell'Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha pubblicato la Norma di comportamento n. 182, denominata «Trattamento del compenso riconosciuto ad una società commerciale nominata amministratore di un'altra società»

Il testo della Norma n. 182 è il seguente:

«Art. 1 - La massima
Il compenso che una società commerciale, a fronte di apposita deliberazione dell'organo competente, riconosce ad un'altra società commerciale nominata amministratore, costituisce, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, costo deducibile per la società erogante e ricavo imponibile per la società percipiente nel periodo d'imposta di competenza.
Ai fini IVA l'attività svolta dalla società commerciale nominata amministratore è una prestazione di servizi da comprendere nel campo di applicazione dell'imposta.

Art. 2 - Motivazione
Quando una società commerciale è nominata amministratore di un'altra società, le regole civilistiche applicabili a tale rapporto sono quelle previste per il caso di amministratore persona fisica (ove compatibili).
Tale scelta può essere motivata da diverse finalità imprenditoriali e, tra le altre, può risultare coerente con le regole di governance dei gruppi societari; infatti, ove esista l'ipotesi della "direzione e coordinamento" di cui agli artt. 2497 ss codice civile, tale forma di governance potrebbe rendere più agevole il raggiungimento ed il controllo dell'unità dei principi direttivi a cui le entità del gruppo devono conformarsi. Nell'ambito di tale rapporto può essere previsto un compenso a favore dell'amministratore - società commerciale per l'incarico da essa ricoperto. Il trattamento fiscale di tale compenso è il seguente.

Imposte sui redditi
Il trattamento in capo alla società a cui spetta il compenso
Il trattamento ai fini delle imposte sui redditi del compenso riconosciuto alla società commerciale nominata amministratore di un'altra società deve desumersi dalla tipologia reddituale in cui è possibile inquadrare lo stesso.
Il compenso trova la sua fonte nel rapporto sinallagmatico che si instaura, in forza della nomina, tra le due società. Esso rappresenta la controprestazione della prestazione di servizi resa nell'esercizio di impresa commerciale dalla società nominata amministratore e pertanto è da qualificarsi come componente del reddito d'impresa in forza delle previsioni, ai fini IRPEF dell' art. 6, comma 3 e, ai fini IRES, dell' art. 81 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.).
Da ciò consegue che il compenso è da qualificare come ricavo che concorre alla formazione del reddito in base al principio di competenza di cui all'art. 109, commi 1 e 2 , del T.U.I.R.

Il trattamento in capo alla società che eroga il compenso
La società amministrata dalla società commerciale, a fronte della prestazione di servizi svolta da quest'ultima eroga un compenso deducibile per competenza, secondo la previsione dell' art. 109, comma 1 , del T.U.I.R.
Nel caso di specie non può trovare applicazione il disposto dell' art. 95, comma 5 , del T.U.I.R., che disciplina, tra le altre, la regola della deducibilità per cassa dei compensi spettanti agli amministratori, in quanto la sua applicabilità deve essere limitata all'ambito oggettivo trattato da tale articolo, ossia alle " Spese per prestazioni di lavoro ". Nel caso in esame (come sopra espresso) trattasi invece di spese riconducibili al reddito d'impresa e non ad un reddito di lavoro (dipendente, assimilato od autonomo) individuato dagli artt. 49, 50 e 53 del T.U.I.R.
Inoltre la disposizione dell'art. 95, comma 5, del T.U.I.R. detta una deroga esplicita al criterio generale previsto nel reddito d'impresa secondo cui i componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito nel periodo di competenza. La stessa è stata introdotta al fine di evitare che i diversi principi (competenza e cassa), che normalmente sottostanno alla determinazione del reddito del soggetto "erogatore" (la società) e del soggetto "percipiente" (l'amministratore persona fisica), generino una divergenza tra periodo di deduzione in capo all'erogante e di tassazione in capo al percipiente. Al contrario, nel caso di specie la società residente che percepisce un compenso di tale natura, determina il proprio reddito imponibile in base al criterio di competenza e pertanto, se si applicasse l'art. 95, comma 5, del T.U.I.R. in capo all'erogante, si giungerebbe ad un risultato opposto a quello per cui la norma è stata introdotta.
L'interpretazione sistematica porta a concludere che la previsione legislativa dell'art. 95, comma 5, del T.U.I.R., secondo cui il compenso degli amministratori è deducibile secondo il criterio di cassa, è una disposizione specifica riferibile unicamente al contesto in cui è inserita - " Spese per prestazioni di lavoro " - prestazione quest'ultima definibile, sotto l'aspetto tributario, con riferimento alle disposizioni sul reddito di lavoro di cui al T.U.I.R., e per di più introdotta per raggiungere una finalità che verrebbe invece disattesa nel caso in esame.

Ritenute d'acconto
Il compenso corrisposto ad una società residente in Italia o ad una stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente, non è soggetto alla ritenuta d'acconto di cui all'art. 24, comma 1-ter, e art. 25 del D.P.R. n. 600/1973, essendo tale ritenuta applicabile solo ai redditi di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis, e all'art. 53 del T.U.I.R. e non ai redditi d'impresa.
Il compenso corrisposto ad una società non residente senza stabile organizzazione in Italia è da qualificare nella fattispecie di cui all'art. 23, comma 1, lett. e) del T.U.I.R. e pertanto, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973 (8) , è soggetto a ritenuta a titolo di imposta del 30%, salvo diversa misura stabilita dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni, ove applicabili.

IRAP
Il compenso riconosciuto alla società nominata amministratore è rilevante nella determinazione della base imponibile IRAP per competenza, sia per la società che lo eroga sia per quella che lo percepisce.
L'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997 prevede per le società di capitali che la base imponibile sia determinata dalla differenza tra il Valore e i Costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'art. 2425 codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10) lettere c) e d), 12) e 13), così come risultanti dal conto economico dell'esercizio. Il compenso in questione è contabilmente da allocare per l'erogante alla voce B7 e per il percipiente alla voce A1 o A5, tutte rilevanti nella determinazione della base imponibile IRAP. Il D.Lgs. n. 446/1997 non prevede inoltre una forma di esclusione specifica di tale componente nella determinazione della base imponibile IRAP.

IVA
La prestazione a cui il compenso è riferito è svolta dalla società nominata amministratore. Ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 4, comma 2, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972 sono pertanto esistenti i due presupposti (oggettivo e soggettivo) che portano a comprendere tale prestazione nel campo di applicazione dell'IVA. L'IVA applicata è detraibile per la società amministrata, secondo le ordinarie regole previste dal D.P.R. n. 633/1972».