L'omissione della comunicazione dati annuali IVA o l'invio della stessa con dati incompleti o inesatti comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative da euro 258 ad euro 2.065, previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. La natura di semplice "Comunicazione di dati e notizie" implica la non applicabilità in caso di errori dell'istituto del ravvedimento operoso. Non essendo quindi prevista la possibilità di rettificare o integrare una comunicazione già presentata, eventuali errori nella compilazione devono essere corretti in sede di dichiarazione annuale.
Si riporta al riguardo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 6/E del 25 gennaio 2002: "... La natura non dichiarativa della comunicazione, evidenziata dalla stessa denominazione attribuita dal legislatore a tale adempimento, comporta l’inapplicabilità delle sanzioni previste in caso di omessa o infedele dichiarazione nonché delle disposizioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 in materia di ravvedimento in caso di violazione degli obblighi di dichiarazione. L’omissione della comunicazione o l’invio della stessa con dati incompleti o inesatti comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per la omessa o inesatta comunicazione di dati, richiamato dal comma 6 dell’articolo 8-bis del DPR n. 322. Non essendo prevista la possibilità di rettificare o integrare una comunicazione già presentata, eventuali errori nella compilazione devono essere corretti in sede di dichiarazione annuale."