Con il comunicato stampa del 22 dicembre 2011, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori, e per certi versi inattesi, chiarimenti in relazione alle operazioni da includere nella comunicazione.

Tra i numerosi quesiti posti all’attenzione dell’Agenzia si riporta l'inatteso chiarimento riguardante l’obbligo di indicazione nella comunicazione, di cui all’art. 21 del DL n. 78/2010, dei canoni di leasing o di noleggio da parte degli utilizzatori dei beni detenuti in locazione finanziaria o noleggio, in quanto, a parere dell’Amministrazione, l’esonero ricade solamente in capo alla società di leasing o di noleggio, per le quali sussiste l’obbligo di indicazione dei suddetti contratti nella comunicazione effettuata all’Anagrafe tributaria:
D) Esonero da comunicazione per le prestazioni ricevute da societa’ di leasing ed operatori che effettuano noleggio/locazione - Si chiede di conoscere se gli utilizzatori sono esclusi dall’obbligo di inserire, nella propria comunicazione relativa allo “spesometro”, le operazioni oggetto di monitoraggio con la comunicazione in discorso in quanto i dati sono richiesti dall’Agenzia ai sensi
dell’art. 7, del D.P.R. n. 605 del 1973 e quindi già oggetto di autonoma comunicazione all’Anagrafe tributaria. Tale esclusione sembrerebbe, peraltro, confermata leggendo le motivazioni del Provvedimento del 5 agosto 2011.
R) No, l’esonero, disposto col solo fine di evitare duplicazione di adempimento in capo alle società di leasing e noleggio, è soggettivo, i soggetti utilizzatori in leasing o in noleggio devono effettuare la comunicazione relativa allo Spesometro.


Per i soggetti utilizzatori dei contratti di leasing è opportuno ricordare che per la verifica della soglia  per i contratti di locazione finanziaria e di noleggio (25.000 euro per l’anno 2010 e 3.000 euro per gli anni successivi), si deve tener conto del canone maturato in ciascun anno solare, in quanto trattasi di accordi da cui derivano corrispettivi periodici.

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Risposte a quesiti in materia di comunicazione all’anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a euro tremila di cui all’art. 21 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010 e in materia di comunicazione all'anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, nonché dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o di noleggio.