Contabilità separata IVA Adozione in corso d'anno

Domanda

L’articolo 36 del D.P.R. n. 633del 1972 prevede la possibilità di tenere la contabilità separata anche su opzione; si chiede se sia possibile adottare la contabilità separata in corso d’anno (ad esempio a partire dal 1° luglio) oppure se sia obbligatoria la decorrenza dal 1° gennaio.

Risposta

Per effetto di quanto disposto dall’articolo 1 del D.P.R. n. 442 del 1997, fermo restando l’obbligo di comunicazione in sede di dichiarazione annuale o di inizio attività, “la validità dell’opzione e della relativa revoca (dei regimi di determinazione dell’imposta e dei regimi contabili) è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall’inizio dell’anno o dell’attività”.
Ciò significa, pertanto, che, salvo l’ipotesi di inizio di una nuova attività in corso d’anno, anche l’opzione per l’applicazione separata dell’IVA, di cui all’articolo 36, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, deve essere esercitata sin dall’inizio dell’anno, attraverso il comportamento concludente tenuto dal contribuente, corredato della relativa comunicazione.
Costituisce eccezione alla regola sopra illustrata, l’ipotesi di operazioni di ristrutturazioni aziendali che comportano modifiche sostanziali soggettive (confluenza in un unico soggetto di attività diverse, imponibili ed esenti, in precedenza svolte singolarmente dalla capogruppo o dalle singole controllate): in tale circostanza è stata ritenuta valida l’opzione esercitata in corso d’anno (cfr. risoluzione n. 148/E del 5 maggio 2008).

Fonte: Circolare Agenzia delle Entrate n. 29/E del 27 giugno 2011