L’art. 31, comma 1, del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, ha introdotto, a decorrere dall’1 gennaio 2011, un divieto di compensazione, ai sensi dell’art. 17, comma 1 del d.lgs. n. 241 del 1997, dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro, e per i quali è scaduto il termine di pagamento, prevedendo una specifica sanzione in caso di violazione del divieto.

A fronte del descritto divieto di compensazione, lo stesso articolo 31 ha introdotto la possibilità, sempre a partire dall’1 gennaio 2011, del pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte.

Le modalità esecutivi sono state formalizzate dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze emanato il 10 febbraio 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2011.

La disposizione prevede che l’osservanza del divieto di compensazione venga vigilata nell’ambito delle ordinarie attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, anche mediante la predisposizione di specifici piani operativi.

Nello svolgimento delle ordinarie attività istruttorie, ove queste interessino anche gli adempimenti posti in essere successivamente all’entrata in vigore del divieto di compensazione di cui si tratta, gli uffici dell’Agenzia effettuano comunque i riscontri che ritenuti opportuni al fine di assicurare l’attuazione dell'art. 31, comma 1, del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010.
A questo scopo, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni con la Circolare n. 13 dell'11 marzo 2011, in parte già anticipate con la Circolare n. 4, emanata in data 15 febbraio 2011.

Si segnala che Equitalia ha messo a disposizione il modulo per consentire ai contribuenti che effettuano pagamenti parziali mediante compensazione di scegliere a quale parte del debito erariale imputare il pagamento.

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