La "Commissione norme di comportamento e di comune interpretazione in materia tributaria" dell'Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha pubblicato la Norma di comportamento n. 178, denominata: "Computo degli ammortamenti deducibili da parte delle società conferitarie in presenza di ammortamenti civilistici inferiori a quelli ammessi fiscalmente".

La MASSIMA della Norma n. 178 è la seguente:

"In ipotesi di conferimento di azienda o di ramo d’azienda soggetto alla disciplina di cui all’art. 176 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, la società conferitaria è ammessa a computare gli ammortamenti avendo come riferimento il costo per la società conferente. Se gli stessi non sono in tutto o in parte imputati a conto economico a causa delle tecniche contabili o valutative adottate, la deducibilità è ammessa in applicazione dell’art. 109, comma 4, lettera b del Testo unico delle imposte sui redditi. Se invece i minori ammortamenti contabili derivano dalla previsione di un allungamento della residua vita utile dei beni, gli stessi sono deducibili nei limiti dell’importo imputato a conto economico".

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