La Cassazione, con la sentenza n. 24957 del 10 dicembre 2010, ha confermato la deducibilità dei compensi agli amministratori dello società.

In particolare, la Suprema corte, dopo aver richiamato il comma 3 dell'art. 62 (Spese per prestazioni di lavoro) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U. delle imposte sui redditi), in base al quale "I compensi spettanti agli amministratori delle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili sono deducibili anche se non imputati ai conto dei profitti e delle perdite", estende la deducibilità anche alle società di capitali ed agli enti commerciali, in forza del rinvio operato dall'art. 95, comma 2 dello stesso d.P.R.
22 dicembre 1986, n. 917


Per scaricare il testo integrale della sentenza n. 24957 del 10 dicembre 2010 cliccare qui.
 
Deducibilità compensi amministratori:

I compensi degli amministratori di società di capitali e di enti sono deducibili dal reddito d'impresa nel rispetto di alcuni requisiti:
1. Delibera assembleare:
La delibera assembleare di approvazione dei compensi deve essere specifica e preventiva. Non è sufficiente la generica approvazione del bilancio.
La delibera deve indicare l'ammontare complessivo dei compensi e i criteri per la loro determinazione.

2. Congruità:
I compensi devono essere congrui rispetto all'incarico svolto, alle dimensioni e al fatturato della società, alle competenze degli amministratori e ai parametri di mercato.
L'Amministrazione finanziaria può contestare la congruità dei compensi, in caso di dubbi, richiedendo la documentazione a supporto.

3. Durata del mandato:
Per i compensi erogati agli amministratori di società di capitali, la deducibilità è subordinata alla durata del mandato, che non può essere inferiore a due anni.


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