Con l'articolo 6 - rubricato "Definizione agevolata" - del Decreto-legge n. 193 del 22 ottobre 2016 ("Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili") il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità per i contribuenti gravati da debiti verso lo Stato e le sue articolazioni (come ad esempio l'Agenzia delle Entrate o l'INPS) di estinguere il debito senza pagarne le relative sanzioni e gli interessi di mora.
Va subito evidenziato che tale opportunità è concessa solo fino al 31 marzo 2017 e riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 2000 ed il 2016 compreso.

Per aderire alla definizione agevolata è necessario compilare il modello DA1 (clicca qui per scaricare il modello DA1) o il modello DA2 in caso di carichi rientranti nelle proposte di accordo o di piano del consumatore (clicca qui per scaricare il modello DA2), messi a disposizione da Equitalia S.p.A..
Il modello - che può essere compilato anche on line direttamente dal sito gruppoequitalia.it - va spedito alla casella e-mail o PEC della competente Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione (clicca qui per scaricare l'elenco delle e-mail o PEC delle varie Direzioni Regionali), unitamente alla copia del documento di identità.
Equitalia dovrà quindi rispondere entro il 31 maggio 2017 indicando l'ammontare complessivo del debito.

Nel modello DA occorre indicare la modalità di pagamento potendo scegliere tra pagamento in unica soluzione entro luglio 2017 o in un massimo di 5 rate (N.B. con relativi interessi); fermo restando che il 70% delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017 e il restante 30% nel 2018.
Le scadenze, già fissate ex lege, cadranno nei mesi di luglio, settembre e novembre 2017 e aprile e settembre 2018.
Al fine di informare i cittadini circa la loro eventuale esposizione debitoria, entro il 28 febbraio 2017, Equitalia invierà ai debitori una lettera con l'indicazione dei carichi affidati nell'anno 2016 per i quali, alla data del 31/12/2016, gli risulta non ancora notificata la cartella di pagamento.
 
Una volta concessa la definizione agevolata, in caso di mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento cadrà il piano di rateazione concordato e i carichi ancora pendenti riprenderanno i termini di prescrizione e decadenza ordinari, mentre le eventuali somme già versate costituiranno un acconto dell'importo comlessivamente dovuto.
La definizione - una volta accordata - determinerà la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei debiti oggetto della definizione stessa con conseguente sospensione degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni. In questo modo, l'agente della riscossione non potrà avviare nuove azioni esecutive o iscrivere nuovi fermi amministrativi o ipteche per i carichi segnalati nel modello DA.
 
Infine sono esclusi dalla definizione agevolata, tra gli altri previsti dal comma 10 del citato articolo 6, i carichi recanti i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.
 
Articolo redatto dal Dott. Riccardo Cerulli - 30/01/2017