Con il metodo della ventilazione, disciplinato dal D.M. n. 3495 del 24/02/1973 e dall’articolo 24 del D.P.R. 633/1972, i contribuenti  in possesso di determinati requisiti possono facoltativamente registrare i corrispettivi giornalieri in maniera globale senza distinzione per aliquota IVA nel registro dei corrispettivi
Per poter determinare forfettariamente l’IVA compresa nei corrispettivi occorrerà effettuare la ventilazione (suddivisione) degli incassi in rapporto all’IVA degli acquisti dei soli beni merci destinati alla vendita.
Si precisa che comunque le vendite effettuate con emissione di fattura dovranno essere registrate separatamente dai restanti corrispettivi e distintamente per aliquota.
 
I requisiti richiesti per poter accedere a questa semplificazione
• Requisito soggettivo: possono avvalersi della ventilazione solo i commercianti al minuto di prodotti alimentari o dietetici, articoli tessili, vestiario (comprese le calzature), prodotti per l'igiene personale o prodotti farmaceutici. 
• Requisito oggettivo: è necessario che i ricavi conseguiti senza emissione di fattura (quindi con emissione di scontrino fiscale o ricevuta fiscale), siano pari almeno all'80% dei ricavi complessivi. Non si tiene conto, ai fini del conteggio cui sopra, delle fatture eventualmente emesse per cessioni di beni strumentali. Per le aziende che vendono anche merci diverse da quelle sopra elencate, per poter avvalersi della ventilazione è necessario che gli acquisti di tali merci 'diverse' non sia stato superiore al 50% dell'ammontare complessivo degli acquisti di merci.

Procedimento contabile

A livello di acquisti è richiesto che le registrazioni siano distinte tra le fatture relative all'acquisto di merci destinate alla rivendita da ventilare rispetto alle altre fatture di acquisto relative a spese diverse come ad esempio quelle relative alle altre spese documentate, ai consumi di energia e all’acquisto di beni ammortizzabili.
Si determina poi la base di calcolo di ventilazione che sarà incrementata mensilmente o  trimestralmente, a seconda della periodicità della liquidazione IVA.
E così per un contribuente trimestrale per il calcolo della ventilazione del I trimestre, si considerano solo gli acquisti effettuati nel I trimestre;
Per il calcolo della ventilazione del II trimestre, si considereranno gli acquisti effettuati nel I e nel II trimestre;
Per il calcolo della ventilazione del III trimestre, si considereranno gli acquisti effettuati nel I, nel II, e nel  III trimestre.
Per il calcolo della ventilazione del IV trimestre, si considereranno gli acquisti effettuati nel I, nel II, nel III e nel IV trimestre.
Infine, in sede di dichiarazione annuale, andrà effettuato il ricalcolo complessivo della ventilazione. 

Ad ogni periodo di liquidazione occorre determinare per ogni aliquota IVA (04%, 10%, 22%) l’incidenze in percentuale sul totale degli acquisti. Le percentuali di composizione degli acquisti così determinate vanno applicate al totale lordo dei corrispettivi procedendo allo scorporo dell’IVA in base alle apposite percentuali calcolate. L’IVA a debito dei corrispettivi andrà poi sommata all’IVA a debito delle eventuali fatture emesse del periodo interessato.

Scritture  contabili
In fare di registrazione dei corrispettivi, l'intero importo incassato viene imputato ad un conto di ricavo redigendo la seguente scrittura:
Dare) CASSA  - Avere)  RICAVI DA CORRISPETTIVI (per l'intero importo lordo).

Ad ogni liquidazione periodica, l'IVA calcolata con il meccanismo della ventilazione, viene scorporata dai  ricavie pertanto viene redatta la scrittura:
Dare) RICAVI DA CORRISPETTIVI  - Avere)  IVA SU CORRISPETTIVI (per l'importo dell'IVA ventilata).


Articolo redatto da Francesco Cacchiarelli 09-10-2016

 

Ti potrebbe anche interessare: