A decorrere dal 1° gennaio 2016 - dopo un anno di compresenza - il regime dei minimi ha definitivamente lasciato il posto al cosiddetto regime forfettario (Legge n. 190/2014, art. 1, commi da 54 a 89, così come modificato dalla Legge di Stabilità per il 2016, art. 1, commi da 111 a 113).
Naturalmente per tutti coloro che prima del 1/1/2016 hanno adottato il regime fiscale agevolato dei “minimi” rimarrà l’opportunità - rispettandone i limiti - di arrivare alla scadenza naturale di tale regime (al termine del quinquennio o al compimento del 35° anno di età).

Detto ciò, il nuovo regime forfettario si definisce “naturale”, per ottenere il quale non è necessario effettuare delle comunicazioni specifiche all’Agenzia delle entrate; rispettandone i requisiti, quindi, si applicherà automaticamente la tassazione agevolata.
A proposito di requisiti per l’accesso ai forfettari, il primo è legato alla personalità. Esso, infatti, è riservato alle persone fisiche esercente attività d’impresa o di lavoro autonomo. In secondo luogo, sono stati imposti di limiti di ricavi/compensi oltre i quali si perderà lo status di contribuente forfettario nell’anno successivo. Tali limiti variano in base alla tipologia di attività e sono elencati nell’allegato n. 4 della Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014).
Gli altri due requisiti riguardano le spese sostenute per l’impiego di lavoratori, le quali non devono superare la soglia dei 5.000 € lordi annui, e il costo complessivo dei beni strumentali che deve rimanere al 31/12 non superiore, al lordo dell’ammortamento, ai 20mila euro.
Si ricorda che ai fini dell’adozione del nuovo regime è irrilevante l’età del contribuente, con la conseguenza che lo stesso può essere applicato finché permangono i requisiti richiesti.

 
Per quanto concerne la tassazione, il comma 64, art. 1, della citata L. 190/2014 stabilisce che sul reddito imponibile, calcolato applicando al totale dei ricavi/compensi percepiti un coefficiente di redditività diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata (anche i coefficienti di redditività si trovano nell’allegato 4 citato in precedenza), si applica un’imposta pari al 15%, sostitutiva dell’imposta sui redditi (Irpef), delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap).
Per che inizia l’attività nel 2016 o l’ha iniziata nel 2015, all’utile calcolato con le regole previste per il regime forfettario si applica un’aliquota dell’imposta sostitutiva ridotta che, per i primi cinque anni di attività, sarà pari al 5% (in luogo del 15%).

Con la risoluzione n. 59/E dell’11 giugno 2015, infine, l’Agenzia delle entrate ha istituito i nuovi codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva sul regime forfettario. Esattamente si tratta del codice “1790” per l’acconto della prima rata, del codice “1791” per l’acconto della seconda rata o in unica soluzione e del codice “1792” per il saldo. Quest’ultimo è utilizzabile anche in corrispondenza del campo del modello F24 denominato “Importi a credito compensati”.
 
Articolo redatto dal Dott. Riccardo Cerulli - 26/09/2016