Adesione e termini generali
Per iscriversi al Conai occorre inviare la Domanda di Adesione con allegata la ricevuta di versamento della quota di partecipazione.
L’impresa all’atto dell’adesione deve indicare la categoria di appartenenza – Produttore o Utilizzatore – sulla base dell’attività prevalente individuata.
L’adesione a CONAI comporta il versamento di una quota costituita da un importo fisso (5,16 Euro) e da un importo variabile solo per le imprese che nel corso dell’esercizio precedente all’adesione abbiano avuto ricavi complessivi superiori a 500.000,00 Euro. La quota di adesione a CONAI si versa soltanto una volta e può essere adeguata successivamente a discrezione del Consorziato.

Soggetti obbligati
In base alla normativa vigente (art. 221 del D.Lgs. 152/2006), le aziende produttrici ed utilizzatrici sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti e per questo partecipano al Consorzio Nazionale Imballaggi.
-Per produttori si intendono: i produttori e importatori di materie prime destinate a imballaggi, i produttori-trasformatori e importatori di semilavorati destinati a imballaggi, i produttori di imballaggi vuoti, gli importatori-rivenditori di imballaggi vuoti.
-Per utilizzatori si intendono: gli acquirenti-riempitori di imballaggi vuoti, gli importatori di “imballaggi pieni” (cioè di merci imballate), gli autoproduttori (che producono/riparano imballaggi per confezionare le proprie merci), i commercianti di imballaggi pieni (acquirenti-rivenditori di merci imballate), i commercianti di imballaggi vuoti (che acquistano in Italia e rivendono questi imballaggi senza effettuarne alcuna trasformazione).
Lo stesso articolo 221 prevede che i Produttori aderiscano a uno dei Consorzi di Filiera (di cui all’art. 223 del medesimo decreto). In alternativa, i Produttori possono “organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio” o “mettere in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi [.…]”.

Soggetti esclusi
In generale, sono esclusi dall’obbligo di adesione a CONAI gli utenti finali degli imballaggi ossia quei soggetti che, pur acquistando merce imballata per l’esercizio della propria attività o per proprio consumo, non effettuano alcuna attività di commercializzazione e distribuzione della merce imballata acquistata.
L’esclusione degli utenti finali, come sopra definiti, dall’obbligo di adesione a CONAI viene meno nei tre casi seguenti:
-quando tali soggetti svolgono, con la merce imballata acquistata, un’attività commerciale, anche marginale rispetto alla propria attività principale;
-quando tali soggetti acquistano direttamente all’estero merce imballata o imballaggi vuoti per l’esercizio della propria attività;
-quando tali soggetti acquistano imballaggi vuoti sul territorio nazionale per l’esercizio della propria attività.

le imprese agricole non sono obbligate ad aderire al CONAI, ne al pagamento della relativa quota di iscrizione.

Aspetti amministrativi e fiscali
Dal punto di vista fiscale la quota di partecipazione al CONAI, versata dai Consorziati all’atto dell’adesione, nonché gli eventuali successivi adeguamenti, costituiscono contributo straordinario e pertanto andranno inseriti nell’attivo dello Stato patrimoniale del Consorziato, nel conto “Partecipazioni in altre imprese”, Sez. BIII, voce 1, lettera d, articolo 2424 del Codice civile.
Le quote di adesione a CONAI non sono soggette a IVA.

Aziende di nuova costituzione o apertura di nuove attività riferite agli imballaggi
Le aziende di nuova costituzione o quelle che iniziano una nuova attività che comporta produzione o utilizzo di imballaggi aderiscono a CONAI entro un mese dalla data di inizio dell’attività prendendo come riferimento la prima fattura ricevuta o emessa.
La stessa procedura potrà essere utilizzata dalle aziende che, ad attività già avviata, siano tenute ad aderire a CONAI.

Adesione ai Consorzi di filiera e alternative
I Produttori, oltre a iscriversi a CONAI nella categoria dei Produttori, si iscrivono a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali prodotti e ai singoli Statuti consortili. Per quanto riguarda gli Utilizzatori, gli stessi possono aderire volontariamente ai Consorzi di Filiera che ne prevedono la possibilità di iscrizione dandone indicazione nella Domanda di adesione. Nel modulo di adesione a CONAI, l’impresa dichiara a quali Consorzi aderisce.

Recesso
Le norme dello Statuto CONAI che disciplinano la materia sono:
Articolo 9: “il recesso del consorziato e ammesso solo qualora vengano meno i requisiti d’ammissione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata al CONAI. Qualora il recesso sia motivato dall’adozione di uno dei sistemi previsti dall’art.221, comma 3, lettere a) e c) del D. Lgs. 152/06 o dalla partecipazione allo stesso come utilizzatore di soli imballaggi facenti parte dei predetti sistemi, il recesso ha effetto dal momento in cui e intervenuto il provvedimento di riconoscimento del sistema”.
Articolo 10: “è escluso dal Consorzio il consorziato che abbia perduto i requisiti per l’ammissione, che sia sottoposto a procedure concorsuali che non comportino la continuazione nell’esercizio, anche provvisorio, dell’impresa e che non possa, in ogni caso, più partecipare alla realizzazione dell’oggetto consortile […]”.
Articolo 11 : “non si procede alla liquidazione della quota e nulla è dovuto, a qualsiasi titolo, al Consorziato receduto o escluso”.
Articolo 12: “la quota di partecipazione al Consorzio è indivisibile; è inoltre intrasferibile sia per atto tra vivi sia mortis causa, se non in caso di trasferimento di azienda, di fusione e di scissione”.

Sanzione per mancata adesione
L’articolo 261, comma 1, del D.Lgs. 152/06, sostituito dall’art. 11, comma 3, della Legge 28 luglio 2016, n. 154 (Collegato Agricolo) dispone che “[…] i produttori e gli utilizzatori che non adempiono […] sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro”.

 

Conai contributo ambientale

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