Nella sfera delle “Organizzazioni Collettive”, il Codice Civile include diverse soggetti quali le associazioni riconosciute e non, le fondazioni e i comitati, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica. Tali soggetti possono assumere per scelta,  la qualifica di Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) “per opzione”, solo se svolgono le attività tassativamente indicate all’art. 10 del Decreto Legislativo 04 dicembre 1997,  n. 460, esclusivamente con finalità di solidarietà sociale e sia presente uno statuto redatto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata con alcune specifiche clausole. Si evidenzia che non potranno mai assumere la forma di ONLUS: gli enti pubblici, le società commerciali non cooperative, i partiti e movimenti politici, le associazioni di categoria, e le organizzazioni sindacali.
Le attività istituzionali della Onlus per opzione sono quelle espressamente indicate all’art. 10 del D.Lgs. 490/97 che possiamo dividere in due “sezioni”: nella prima sezione si ricomprendono quelle attività istituzionali svolte per chiunque che si ritengono meritorie di per se stesse e comunque proficue per la collettività e nella secondo sezione si collocano quelle delle attività  rese non nei confronti dei soci ma a:
soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
Tra le attività istituzionali previste nella seconda sezione ed espressamente elencate nel comma 2 dell’articolo 10, troviamo ricomprese le attività di istruzione e le attività di formazione.
In sostanza un’associazione non può ottenere una qualifica di Onlus se esercita la sua attività istituzionale di istruzione e di formazione per soggetti diversi da quelli svantaggiati.

Articolo redatto da Francesco Cacchiarelli 19-04-2015