Misura del contributo unificato tributario (CU) dovuto, per i ricorsi principale e incidentale, proposti innanzi le Commissioni tributarie, dal 01 gennaio 2012:
  • 30 euro per controversie di valore fino a 2.582,28 euro;
  • 60 euro per controversie di valore superiore a 2.582,28 euro e fino a 5.000 euro;
  • 120 euro per controversie di valore superiore a 5.000 euro e fino a 25.000 euro;
  • 250 euro per controversie di valore superiore a 25.000 euro e fino a 75.000 euro;
  • 500 euro per controversie di valore superiore a 75.000 euro e fino a 200.000 euro;
  • 1.500 euro per controversie di valore superiore a 200.000 euro.
Per le controversie tributarie di valore indeterminabile (quali si considerano, ad esempio, le controversie inerenti le operazioni catastali) è dovuto un CU pari a 120 euro.
Il contributo unificato è aumentato della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ovvero qualora la parte ometta di indicare il proprio codice fiscale nel ricorso.

Per valore della lite tributaria “[…] si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste”.

Gli aumenti che sono stati introdotti dalla legge n. 228 del 24 dicembre 2012, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)", pubblicata nella G.U. n.302 del 29/12/2012, entrati in vigore il 1° gennaio 2013 non si applicano al contributo unificato del processo tributario.
 
A partire dal 12 dicembre 2012 sono cambiate, nel processo tributario, le modalità di pagamento del contributo unificato. Per adempiere al pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario sarà necessario:
1. utilizzare il nuovo contrassegno rilasciato dai rivenditori di generi di monopolio (attenzione chiedere contributo unificato tributario),
ovvero
2. effettuare il versamento con modello F23 con il nuovo codice tributo 171T “Contributo unificato di iscrizione ″
 

Novità per il Processo Tributario dal 1 gennaio 2014; l'art. 1, comma 598, lett. a), L. 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)
Il comma 3 bis dell'art. 14 del D.P.R. 115/02 è stato così modificato: "3-bis. Nei processi tributari, il valore della lite, determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito". Di conseguenza, la diversa (e maggiore) determinazione del valore della lite comporta nella generalità dei casi un aumento dell'importo del contributo unificato da versare.

Con la risoluzione n. 104/E del 7 dicembre 2012 l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F23, del contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo tributario. In sede di compilazione del modello di pagamento gli interessati dovranno prestare attenzione alle sezioni 'dati anagrafici' e 'dati del versamento'. I codici tributo '171T'; '172T'; '173T' e '174T' sono operativi dal 12 dicembre 2012.

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