Comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 30 maggio 2014
 
Il 730/2014 con platea allargata In una risoluzione le risposte agli ultimi dubbi di Caf, professionisti e sostituti      
Con la risoluzione n. 57/E di oggi, l’Agenzia delle Entrate risponde ai quesiti posti nei giorni scorsi da Centri di assistenza fiscale, professionisti abilitati e datori di lavoro, impegnati nell’assistenza fiscale per il 730/2014. Il documento di prassi si sofferma in particolare sulle ultime novità introdotte dalle norme, come l’ampliamento della platea dei contribuenti ammessi all’assistenza fiscale (art. 51- bis Dl n. 69/2013), il controllo preventivo previsto, a determinate condizioni, per i rimborsi di importo complessivamente superiore a 4mila euro e la possibilità di utilizzare il credito che emerge dal 730 in compensazione di tutte le somme da versare con i modelli F24. La risoluzione di oggi ricorda, inoltre, le modalità per ricevere l’accredito di un rimborso più velocemente su conto corrente.
Platea “allargata” per il 730/2014 -  Contribuenti che hanno perso il posto di lavoro, titolari di borse di studio o di assegni di mantenimento, ma anche giardinieri, autisti o collaboratori familiari assunti da privati. Sono solo alcuni esempi dei contribuenti che, pur non avendo un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono presentare il modello 730/2014 per i redditi di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati percepiti nel 2013. Il “Decreto del fare” (Dl 69/2013) ha, infatti, introdotto, a pieno regime dal 2014, la possibilità per questi lavoratori di adempiere ai propri obblighi di dichiarazione presentando il modello a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato. Se dalla dichiarazione emerge un debito, chi presta l'assistenza fiscale trasmette telematicamente la delega di versamento, oppure, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna l’F24 compilato al contribuente. L’eventuale rimborso viene, invece, eseguito direttamente dall’Amministrazione finanziaria.
Il rimborso passa per il sostituto in assenza di detrazioni per carichi di famiglia e/o eccedenze - La risoluzione chiarisce che, nel caso in cui il rimborso superiore ai 4mila euro è determinato da crediti diversi dalle detrazioni per carichi di famiglia e/o eccedenze da precedente dichiarazione, il rimborso è erogato dal sostituto d’imposta, non trovando applicazione il controllo preventivo introdotto dalla Legge di Stabilità per il 2014 (L. n. 147/2013). Nei casi in cui invece scatta il controllo preventivo, l’Agenzia delle Entrate ha sei mesi di tempo per verificare che il rimborso sia effettivamente spettante.  
E con l’Iban tempi più brevi - Sempre in tema di rimborsi fiscali, la risoluzione ricorda ai contribuenti che i tempi per riavere indietro le somme si possono accorciare comunicando il proprio Iban all’Agenzia. Per richiedere l’accredito del rimborso sul proprio conto corrente bancario o postale basta compilare il modulo disponibile sul sito www.agenziaentrate.it, alla pagina: Cosa devi fare-Richiedere-Rimborsi-Accredito rimborsi su conto corrente. Il contribuente può consegnare il modello all’Agenzia direttamente via internet, se è iscritto ai nostri servizi telematici, o di persona, presso un qualsiasi Ufficio delle Entrate.  
Il 730 apre la strada alle compensazioni - Se dalla liquidazione della dichiarazione emerge un credito d’imposta, il contribuente può indicare, compilando il quadro “I Imposte da compensare” del modello 730, di voler utilizzare in tutto o in parte l’ammontare del credito per compensare somme da versare autonomamente, con il modello F24.