Qualora l'Irpef a credito del modello 730 sia di importo superiore a quattromila euro, lo stesso non sarà più rimborsato dal sostituto d’imposta ma dall’Agenzia delle Entrate dopo una attenta procedura di controllo preventivo da effettuarsi entro sei mesi dalla scadenza della trasmissione telematica del 730. Lo prevede l’articolo 1, comma 586, 587, 588 della legge di stabilità 2014 n. 147/2013.
Il  superamento dei quattromila euro deve essere considerato tenendo conto:
di eventuali compensazioni. Se ad esempio, il credito reale è di cinquemila euro ma 1.500 sono utilizzati per compensare altre imposte, il residuo credito di 3.500 euro è rimborsabile secondo le ordinarie regole;
solo qualora siano stati compilati il quadro dei familiari a carico per i quali si usufruisce di  detrazioni, oppure la sez. III del quadro F riguardante le eccedenze di imposta derivanti da anni precedenti.
Eventuali crediti superiori ai quattromila euro, per i quali non sono state indicate né detrazioni per familiari a carico né eccedenze di imposta derivanti da precedenti dichiarazioni, saranno rimborsati direttamente dal sostituito d’imposta.
L'art. 1 al comma 588 prevede che in materia di controlli si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi. L’Amministrazione Finanziaria, in sede di controllo preventivo, potrà quindi verificare anche le altre voci riguardanti il 730 e richiedere i documenti giustificativi.