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In caso di definizione agevolata dell'avviso di accertamento (acquiescenza) il pagamento va effettuato con F24.
Per preparare il modello vanno innanzitutto recuperati il "codice ufficio" e il "codice atto" presenti nell'avviso di accertamento. Codice ufficio e codice atto, infatti, devono essere inseriti nella SEZIONE ERARIO (in basso) del modello F24.
 
Per quanto concerne i codici tributo da utilizzare, questi sono segnalati nel paragrafo MODALITA' DI PAGAMENTO per la definizione agevolata dell'accertamento. Nello stesso paragrafo sono espressi l'anno di riferimento e gli importi da versare.
 
Fare molta attenzione ai vari interessi proposti nel riquadro delle MODALITA' DI PAGAMENTO poichè l'Agenzia delle Entrate calcola gli interessi fino ad una certa data (indicata nelle note) che è necessariamente antecedente alla data di notifica al contribuente dell'avviso di accertamento.
In questo modo, gli importi degli interessi calcolati dall'Agenzia sono troppo bassi e quindi vanno ricalcolati in base al giorni in cui si ha intenzione di pagare l'F24. I tassi di interesse da utilizzare per il ricalcolo degli interessi si trovano sempre nel paragrafo MODALITA' DI PAGAMENTO dell'avviso di accertamento.
 
Infine, si ricorda che va utilizzata solamente la SEZIONE ERARIO dell'F24 e non altre.
 
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L'avviso di accertamento è un documento attraverso il quale l'Agenzia delle Entrate comunica al contribuente un'eventuale incongruenza dei dati relativi al suddetto contribuente, rilevati dall'Agenzia stessa.
All'interno dell'avviso, quindi, vengono proposte le motivazioni, ovvero gli elementi di fatto e di diritto che hanno indotto l'Agenzia delle Entrate a ricalcolare reddito e relative imposte, ed il dettaglio dei calcoli svolti per la richiesta di eventuali maggiori imposte a carico del contribuente.
 
Una volta raggiunto dall'avviso di accertamento, il contribuente ha di fronte sostanzialmente quattro strade:
  • accettare tutte le richieste avanzate dall'Agenzia e fruire di agevolazioni sul pagamento delle sanzioni. Tale comportamentosi definisce giuridicamente acquiescenza (art. 15, d.lgs. 218/97);
  • pagare solamente le sanzioni e fare ricorso per le maggiori imposte (art. 17, d.lgs. 472/97);
  • chiedere all'Agenzia di riesaminare l'avviso di accertamento; cosiddetto riesame in autotutela (art. 2 quater, d.l. 564/94 e d.m. 37/97);
  • presentare ricorso (d.lgs. 546/92 e d.l. 78/2010).

Il contribuente che esegue una serie di interventi diretti al risparmio energetico, può beneficiare di particolari agevolazioni fiscali, che danno diritto ad una specifica detrazione d’imposta. In questa guida, realizzata dall'Agenzia delle Entrate, sono riepilogati tutti gli interventi, gli adempimenti e i risparmi previsti dalla normativa.

Clicca qui per scaricare la guida aggiornata a marzo 2019 relativa alle agevolazioni fiscali risparmio energetico.

Le altre guide sul risparmio fscale:

La voluntary disclosure permette al contribuente che detiene illegalmente un patrimonio fuori dal territorio dello Stato, di legittimare il suo stato comunicando volontariamente all’Agenzia delle Entrate le proprie violazioni (Legge n.186 del 15 dicembre 2014).
Per equità è stato disposto che oltre alla voluntary disclosure estera ci sia anche una voluntary disclosure interna che permette anche di regolarizzare anche la propria posizione anche per attività non dichiarate detenute in Italia.

Clicca qui per scaricare il modello e le istruzioni ufficiali

Clicca qui per scaricare il software per la compilazione dell'istanza di collaborazione volontaria

Documentazione da presentare all'Agenzia delle Entrate per registrare un contratto di locazione:
  • Contratto di locazione (2 copie)
  • F24 Elide con pagamento imposta di bollo (2% canone annuo, comunque si deve versare un minimo di 67 € anche se il valore calcolato risulta più basso)
  • N. 2 marche da bollo (16€ l'una) con data del giorno della stipula del contratto di locazione (o precedente)
  • Modello RLI
  • Copia del documento d'identità sia del locatore che del conduttore
Una volta effettuata la registrazione, l'Agenzia delle Entrate riconsegnerà i seguenti documenti:
  • Copia del contratto, timbrata con marca di bollo (16 €) apposta
  • Ricevuta registrazione contratto

"Paese che vai, Tasi che trovi", IMU e Tasi le imposte dai mille volti a geografia variabile.
Si rammenta che entro il 16 giugno 2015 deve essere effettuato il pagamento della prima rata in acconto dell’IMU e della Tasi. Qualora il comune non abbia ancora approvato le nuove aliquote IMU e Tasi per l’anno 2015, il versamento deve essere pari al 50% dell’imposta calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni vigenti nell’anno 2014. A dicembre si effettuerà il versamento a saldo e conguaglio. Nel caso in cui non si sono avute variazioni alla situazione dell’anno 2014, il calcolo dell’acconto del 2015 sarà pari alla metà di quanto versato nell’anno precedente, tenendo conto della situazione relativa ai primi sei mesi dell’anno.
Si precisa poi, che in conseguenza del differimento al 30 luglio 2015 del termine di deliberazione dei bilanci di previsione 2015, i comuni hanno tempo fino a tale data per approvare le nuove aliquote e detrazioni che dovranno poi essere pubblicate sul sito del MEF entro il 28 ottobre.
Le delibere dei comuni sono pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze all’indirizzo:
http://www1.finanze.gov.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC/sceltaregione.htm
 
Vediamo ora gli aspetti principali delle due imposte:

Nella sfera delle “Organizzazioni Collettive”, il Codice Civile include diverse soggetti quali le associazioni riconosciute e non, le fondazioni e i comitati, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica. Tali soggetti possono assumere per scelta,  la qualifica di Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) “per opzione”, solo se svolgono le attività tassativamente indicate all’art. 10 del Decreto Legislativo 04 dicembre 1997,  n. 460, esclusivamente con finalità di solidarietà sociale e sia presente uno statuto redatto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata con alcune specifiche clausole. Si evidenzia che non potranno mai assumere la forma di ONLUS: gli enti pubblici, le società commerciali non cooperative, i partiti e movimenti politici, le associazioni di categoria, e le organizzazioni sindacali.
Le attività istituzionali della Onlus per opzione sono quelle espressamente indicate all’art. 10 del D.Lgs. 490/97 che possiamo dividere in due “sezioni”: nella prima sezione si ricomprendono quelle attività istituzionali svolte per chiunque che si ritengono meritorie di per se stesse e comunque proficue per la collettività e nella secondo sezione si collocano quelle delle attività  rese non nei confronti dei soci ma a:
soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
Tra le attività istituzionali previste nella seconda sezione ed espressamente elencate nel comma 2 dell’articolo 10, troviamo ricomprese le attività di istruzione e le attività di formazione.
In sostanza un’associazione non può ottenere una qualifica di Onlus se esercita la sua attività istituzionale di istruzione e di formazione per soggetti diversi da quelli svantaggiati.

Articolo redatto da Francesco Cacchiarelli 19-04-2015

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